DECRETO 9 aprile 1979

G.U.R.S. 21 aprile 1979, n. 18

 

ASSESSORATO DELLA PRESIDENZA

 

Approvazione di un programma triennale per il censimento dei beni culturali ed ambientali.

 

Vedi titoli regionali collegati:

Decr. Ass. 16 novembre 1979 ASS. PRESIDENZA - (Integrazione al presente)

 

L'ASSESSORE ALLA PRESIDENZA

 

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 1 giugno 1977, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, che reca “Norme regionali integrative della legge 1 giugno 1977, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni sull'occupazione giovanile”;

Visto il programma elaborato ai sensi dell'art. 18 della citata legge regionale n. 37, dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, riformulato sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione legislativa “Pubblica istruzione, beni culturali, ecologia, lavoro e cooperazione” che lo ha esaminato e che ha espresso, sul testo riformulato, il proprio parere favorevole;

Considerato che, per quanto attiene ai beni etno-antropologici il censimento e la catalogazione vanno operati su tutto il territorio della Regione giusto quanto previsto dall'allegato “A” al programma stesso, per cui all'esecuzione del censimento dovranno provvedere tutti i comuni con l'assunzione di personale nella misura di: una unità per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, due unità per i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, cinque unità per i capoluoghi di provincia di Catania, Messina e Palermo, e tre unità per gli altri capoluoghi;

Ritenuto che dette unità vanno assunte in relazione al titolo di studio espressamente prescritto dal programma in ragione di: un laureato nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, un laureato ed un diplomato in quelli con popolazione superiore a 3.000 abitanti, tre laureati e due diplomati a Catania, Messina e Palermo, due laureati ed un diplomato negli altri capoluoghi di provincia; che nei casi in cui non risultino iscritti nelle liste speciali giovani laureati nelle prescritte discipline può procedersi, in sostituzione, alla assunzione di giovani forniti di diploma di scuola media di 2° grado;

A termini delle vigenti disposizioni;

 

Decreta:

 

Articolo unico

 

Fermo restando le premesse è approvato l'allegato programma triennale per il censimento dei beni culturali ed ambientali di cui all'art. 18 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 9 aprile 1979.

NICITA

 

Allegato

 

PROGETTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER IL CENSIMENTO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI PER LA REDAZIONE DI UNA “CARTA GENERALE DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI” AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE REGIONALE n. 37 DEL 18 AGOSTO 1978

 

Finalità della legge

Mediante gli interventi previsti dall'art. 18 della legge regionale n. 37 la Regione Siciliana, avvalendosi dei comuni, intende pervenire al censimento del patrimonio storico, culturale ed ambientale esistente nel territorio della Regione.

Tale censimento riguarda i beni culturali elencati nella legge n. 80 del 1977 e deve prevedere la schedatura e la documentazione e/o fotografica del bene.

 

Criteri e direttive per la realizzazione del progetto

Premessa.

Come è noto il censimento è una delle operazioni preliminari più importanti per pervenire alla catalogazione scientifica istituzionalmente assegnata alle Soprintendenze.

In tal senso è sembrato preliminare fare il punto sulla catalogazione già effettuata in Sicilia (all. a).

Da ciò balza evidente che il censimento dovrà essere svolto:

a) in quei comuni dove non si è potuto procedere a tale operazione;

b) e per quella categoria di beni, prevista dalla legge n. 80 e non ancora catalogati.

In relazione a quanto precede si ritiene che il programma triennale per il censimento dei beni debba riguardare i beni etno-antropologici, quelli archeologici, quelli ambientali, architettonici, artistico-storici, quelli naturali e naturalistici nonchè quelli librari.

L'apporto dei giovani da utilizzare non può essere considerato sostitutivo del definitivo lavoro scientifico del censimento e della catalogazione, bensì va considerato come contributo alle operazioni di cui sopra.

Pertanto, si dovrà predisporre - a cura dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, di concerto con le Sopraintendenze - una scheda tipo per i diversi settori (archeologici, architettonici-ambientali e storico-artistico, ecc.), che in forma semplificata contenga gli elementi utili al censimento, con particolare riguardo ai dati necessari per la conoscenza e la tutela (dati catastali, passaggi di proprietà quali risultano dalle Conservatorie Immobiliari, situazioni estranee alla conservazione del bene, pericoli di guasti o di distribuzione, ecc.).

La schedatura va completata con la documentazione grafica e/o fotografica.

Specificatamente, per quanto attiene ai beni etno-antropologici si provvede mediante l'assunzione di due unità per comune con popolazione superiore a tremila abitanti, di cinque unità per i capoluoghi di provincia di Catania, Messina, Palermo e di tre unità per gli altri capoluoghi di provincia.

Il censimento stesso sarà operato dai comuni mediante l'utilizzo del predetto personale in base alle istruzioni che saranno impartite dall'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.

Il titolo di studio richiesto è quello di laurea in lettere - filosofia - lingue; scienze politiche e diploma di istituto d'arte, liceo classico o equipollente.

I giovani dovranno svolgere un'attività lavorativa di 20 ore settimanali per numero dodici mesi.

Il Presidente della Regione al fine di disporre della necessaria collaborazione e qualificata consulenza sia per l'avvio del censimento riferito agli altri beni avanti specificati, sia in sede di verifica delle varie fasi del censimento stesso provvederà a stipulare con gli istituti universitari apposite convenzioni.

A tale censimento si provvederà mediante la stipula di convenzioni secondo le norme previste dall'art. 27 della legge 1 giugno 1977, n. 285 e successive aggiunte e modificazioni con cooperative di giovani.

In relazione alla disponibilità finanziaria recata dalla legge n. 37, si darà avvio al censimento etno-antropologico, provvedendosi indi alla stipula delle convenzioni con cooperative per:

a) Beni archeologici;

b) Beni ambientali, architettonici e storico-artistici;

c) Beni librari;

d) Beni naturali e naturalistici.

Le cooperative dovranno dimostrare che i soci da adibire ai censimenti siano in possesso dei sottoelencati titoli di studio:

a) Beni archeologici: diploma di laurea con preferenza in materie letterarie o architettura; diploma di scuola media superiore ed equipollente.

b) Beni ambientali, architettonici e storico-artistici: diploma di laurea con preferenza in architettura, storia dell'arte e scienze naturali; diploma di scuola media superiore ed equipollente.

c) Beni librari: diploma di laurea con preferenza in lettere, lingue, filosofia e pedagogia; diploma di scuola media superiore ed equipollente.

d) Beni naturali e naturalistici: diploma di laurea con preferenza in scienze naturali, archeologia e agraria; diploma di scuola media superiore ed equipollente.

La cooperativa provvederà alla cancellazione dalle liste di cui all'art. 4 della legge n. 285 dei propri soci che dovranno svolgere un'attività lavorativa di n. 20 ore settimanali per numero dodici mesi.

La retribuzione mensile lorda da corrispondersi ai giovani per 20 ore di lavoro settimanali risulta:

- coeff. 190, laurea 1ª categ. amm. L. 432.739

- coeff. 160 diploma 2ª categ. L. 416.330

Per spese varie necessarie alle operazioni di censimento si prevede una spesa annua di lire 100.000 per ogni giovane avviato al lavoro.

- Beni archeologici - inventariati tutti i reperti archeologici esistenti presso i musei regionali, dai quali è possibile desumere la consistenza patrimoniale.

- Noti tutti i grossi complessi archeologici e le aree archeologiche finora rinvenute. Per la redazione di una Carta archeologica per buona parte delle aree non demaniali, occorre il rilievo topografico; l'elaborazione di piante schematiche e misurazioni; acquisizione di dati catastali, dati I.G.M., condizioni giuridiche, proprietà, uso attuale, elementi di disturbo e di pregiudizio per la tutela; dati bibliografici e di archivio, aggiornamento situazione progettuale, riprese fotografiche anche aeree.

- Non si ritiene di dover intervenire intensamente in area di “segnalato” interesse archeologico, atteso che la esplorazione sistematica del terreno comporterebbe certamente problemi di gestione, manutenzione e conservazione, attualmente non affrontabili con le attuali strutture.

- Beni ambientali e architettonici - Sicilia occidentale: Censiti tutti i 187 comuni per quanto riguarda il centro storico, con elencazione dei relativi monumenti.

Parziale schedatura scientifica dei monumenti, con corredo grafico e fotografico.

- Sicilia orientale: Inizio censimento monumenti e centri storici. Inizio schedatura scientifica.

- Beni artistici e storici: - Interventariati tutti i beni artistici di appartenenza dei musei.

Schedatura scientifica di beni artistici esistenti suddivisi per province:

- Agrigento - censiti e schedati n. 17 comuni;

- Caltanissetta - vecchie schede da rivedere;

- Catania - schedatura parziale (1.000 schede);

- Enna - schedatura parziale (solo Enna);

- Messina - schedatura completata in tutti i comuni;

- Palermo - schedatura completata in tutti i comuni;

- Ragusa - schedatura parziale (4.500 schede);

- Siracusa - schedatura parziale (1.520 schede);

- Trapani - schedatura parziale (in 6 comuni).

- Beni librari: Inventariati i volumi in dotazione alle biblioteche regionali. Per un totale di n.440.000 censiti a Palermo, 202.000 a Messina e 250.000 a Catania.

- Da censire i volumi dei vecchi fondi monastici, circa 38.000 volumi a Palermo, a Messina circa 15.000 e a Catania circa 3.000.

- Beni naturali e naturalistici - Da censire su tutto il territorio della Regione.

- Beni etno-antropologici: - Da censire e catalogare su tutto il territorio della Regione.