DECRETO 9 aprile 1979
G.U.R.S. 21 aprile 1979, n.
18
ASSESSORATO DELLA PRESIDENZA
Approvazione di un programma
triennale per il censimento dei beni culturali ed ambientali.
Vedi titoli regionali
collegati:
Decr. Ass. 16 novembre 1979
ASS. PRESIDENZA - (Integrazione al presente)
L'ASSESSORE ALLA PRESIDENZA
Visto lo Statuto della
Regione;
Vista la legge 1 giugno
1977, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 18
agosto 1978, n. 37, che reca “Norme regionali integrative della legge 1 giugno
1977, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni sull'occupazione
giovanile”;
Visto il programma elaborato
ai sensi dell'art. 18 della citata legge regionale n. 37, dall'Assessorato
regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione,
riformulato sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione legislativa
“Pubblica istruzione, beni culturali, ecologia, lavoro e cooperazione” che lo
ha esaminato e che ha espresso, sul testo riformulato, il proprio parere
favorevole;
Considerato che, per quanto
attiene ai beni etno-antropologici il censimento e la catalogazione vanno
operati su tutto il territorio della Regione giusto quanto previsto
dall'allegato “A” al programma stesso, per cui all'esecuzione del censimento
dovranno provvedere tutti i comuni con l'assunzione di personale nella misura
di: una unità per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, due
unità per i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, cinque unità per
i capoluoghi di provincia di Catania, Messina e Palermo, e tre unità per gli
altri capoluoghi;
Ritenuto che dette unità
vanno assunte in relazione al titolo di studio espressamente prescritto dal
programma in ragione di: un laureato nei comuni con popolazione inferiore a
3.000 abitanti, un laureato ed un diplomato in quelli con popolazione superiore
a 3.000 abitanti, tre laureati e due diplomati a Catania, Messina e Palermo,
due laureati ed un diplomato negli altri capoluoghi di provincia; che nei casi
in cui non risultino iscritti nelle liste speciali giovani laureati nelle
prescritte discipline può procedersi, in sostituzione, alla assunzione di
giovani forniti di diploma di scuola media di 2° grado;
A termini delle vigenti
disposizioni;
Decreta:
Articolo unico
Fermo restando le premesse è
approvato l'allegato programma triennale per il censimento dei beni culturali
ed ambientali di cui all'art. 18 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37.
Il presente decreto sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 9 aprile 1979.
NICITA
Allegato
PROGETTO DEL PROGRAMMA
TRIENNALE PER IL CENSIMENTO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI PER LA REDAZIONE DI
UNA “CARTA GENERALE DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI” AI SENSI DELL'ART. 18
DELLA LEGGE REGIONALE n. 37 DEL 18 AGOSTO 1978
Finalità della legge
Mediante gli interventi
previsti dall'art. 18 della legge regionale n. 37 la Regione Siciliana,
avvalendosi dei comuni, intende pervenire al censimento del patrimonio storico,
culturale ed ambientale esistente nel territorio della Regione.
Tale censimento riguarda i
beni culturali elencati nella legge n. 80 del 1977 e deve prevedere la
schedatura e la documentazione e/o fotografica del bene.
Criteri e direttive per la
realizzazione del progetto
Premessa.
Come è noto il censimento è
una delle operazioni preliminari più importanti per pervenire alla
catalogazione scientifica istituzionalmente assegnata alle Soprintendenze.
In tal senso è sembrato
preliminare fare il punto sulla catalogazione già effettuata in Sicilia (all.
a).
Da ciò balza evidente che il
censimento dovrà essere svolto:
a) in quei comuni dove non
si è potuto procedere a tale operazione;
b) e per quella categoria di
beni, prevista dalla legge n. 80 e non ancora catalogati.
In relazione a quanto
precede si ritiene che il programma triennale per il censimento dei beni debba
riguardare i beni etno-antropologici, quelli archeologici, quelli ambientali,
architettonici, artistico-storici, quelli naturali e naturalistici nonchè
quelli librari.
L'apporto dei giovani da
utilizzare non può essere considerato sostitutivo del definitivo lavoro
scientifico del censimento e della catalogazione, bensì va considerato come
contributo alle operazioni di cui sopra.
Pertanto, si dovrà
predisporre - a cura dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed
ambientali e della pubblica istruzione, di concerto con le Sopraintendenze -
una scheda tipo per i diversi settori (archeologici, architettonici-ambientali
e storico-artistico, ecc.), che in forma semplificata contenga gli elementi
utili al censimento, con particolare riguardo ai dati necessari per la
conoscenza e la tutela (dati catastali, passaggi di proprietà quali risultano
dalle Conservatorie Immobiliari, situazioni estranee alla conservazione del
bene, pericoli di guasti o di distribuzione, ecc.).
La schedatura va completata
con la documentazione grafica e/o fotografica.
Specificatamente, per quanto
attiene ai beni etno-antropologici si provvede mediante l'assunzione di due
unità per comune con popolazione superiore a tremila abitanti, di cinque unità
per i capoluoghi di provincia di Catania, Messina, Palermo e di tre unità per
gli altri capoluoghi di provincia.
Il censimento stesso sarà
operato dai comuni mediante l'utilizzo del predetto personale in base alle
istruzioni che saranno impartite dall'Assessorato dei beni culturali ed
ambientali e della pubblica istruzione.
Il titolo di studio
richiesto è quello di laurea in lettere - filosofia - lingue; scienze politiche
e diploma di istituto d'arte, liceo classico o equipollente.
I giovani dovranno svolgere
un'attività lavorativa di 20 ore settimanali per numero dodici mesi.
Il Presidente della Regione
al fine di disporre della necessaria collaborazione e qualificata consulenza
sia per l'avvio del censimento riferito agli altri beni avanti specificati, sia
in sede di verifica delle varie fasi del censimento stesso provvederà a
stipulare con gli istituti universitari apposite convenzioni.
A tale censimento si
provvederà mediante la stipula di convenzioni secondo le norme previste
dall'art. 27 della legge 1 giugno 1977, n. 285 e successive aggiunte e
modificazioni con cooperative di giovani.
In relazione alla
disponibilità finanziaria recata dalla legge n. 37, si darà avvio al censimento
etno-antropologico, provvedendosi indi alla stipula delle convenzioni con
cooperative per:
a) Beni archeologici;
b) Beni ambientali,
architettonici e storico-artistici;
c) Beni librari;
d) Beni naturali e
naturalistici.
Le cooperative dovranno
dimostrare che i soci da adibire ai censimenti siano in possesso dei sottoelencati
titoli di studio:
a) Beni archeologici: diploma
di laurea con preferenza in materie letterarie o architettura; diploma di
scuola media superiore ed equipollente.
b) Beni ambientali,
architettonici e storico-artistici: diploma di laurea con preferenza in
architettura, storia dell'arte e scienze naturali; diploma di scuola media
superiore ed equipollente.
c) Beni librari: diploma
di laurea con preferenza in lettere, lingue, filosofia e pedagogia; diploma di
scuola media superiore ed equipollente.
d) Beni naturali e
naturalistici: diploma di laurea con preferenza in scienze naturali,
archeologia e agraria; diploma di scuola media superiore ed equipollente.
La cooperativa provvederà
alla cancellazione dalle liste di cui all'art. 4 della legge n. 285 dei propri
soci che dovranno svolgere un'attività lavorativa di n. 20 ore settimanali per
numero dodici mesi.
La retribuzione mensile
lorda da corrispondersi ai giovani per 20 ore di lavoro settimanali risulta:
- coeff. 190, laurea 1ª
categ. amm. L. 432.739
- coeff. 160 diploma 2ª
categ. L. 416.330
Per spese varie necessarie
alle operazioni di censimento si prevede una spesa annua di lire 100.000 per
ogni giovane avviato al lavoro.
- Beni archeologici - inventariati tutti i reperti
archeologici esistenti presso i musei regionali, dai quali è possibile desumere
la consistenza patrimoniale.
- Noti tutti i grossi
complessi archeologici e le aree archeologiche finora rinvenute. Per la
redazione di una Carta archeologica per buona parte delle aree non
demaniali, occorre il rilievo topografico; l'elaborazione di piante schematiche
e misurazioni; acquisizione di dati catastali, dati I.G.M., condizioni
giuridiche, proprietà, uso attuale, elementi di disturbo e di pregiudizio per
la tutela; dati bibliografici e di archivio, aggiornamento situazione
progettuale, riprese fotografiche anche aeree.
- Non si ritiene di dover
intervenire intensamente in area di “segnalato” interesse archeologico, atteso
che la esplorazione sistematica del terreno comporterebbe certamente problemi
di gestione, manutenzione e conservazione, attualmente non affrontabili con le
attuali strutture.
- Beni ambientali e
architettonici - Sicilia occidentale: Censiti tutti i 187 comuni per quanto riguarda il
centro storico, con elencazione dei relativi monumenti.
Parziale schedatura
scientifica dei monumenti, con corredo grafico e fotografico.
- Sicilia orientale: Inizio
censimento monumenti e centri storici. Inizio schedatura scientifica.
- Beni artistici e storici:
- Interventariati
tutti i beni artistici di appartenenza dei musei.
Schedatura scientifica di
beni artistici esistenti suddivisi per province:
- Agrigento - censiti e
schedati n. 17 comuni;
- Caltanissetta - vecchie
schede da rivedere;
- Catania - schedatura
parziale (1.000 schede);
- Enna - schedatura parziale
(solo Enna);
- Messina - schedatura
completata in tutti i comuni;
- Palermo - schedatura
completata in tutti i comuni;
- Ragusa - schedatura
parziale (4.500 schede);
- Siracusa - schedatura
parziale (1.520 schede);
- Trapani - schedatura
parziale (in 6 comuni).
- Beni librari: Inventariati
i volumi in dotazione alle biblioteche regionali. Per un totale di n.440.000
censiti a Palermo, 202.000 a Messina e 250.000 a Catania.
- Da censire i volumi dei
vecchi fondi monastici, circa 38.000 volumi a Palermo, a Messina circa 15.000 e
a Catania circa 3.000.
- Beni naturali e
naturalistici - Da censire su tutto il territorio della Regione.
- Beni
etno-antropologici: - Da censire e catalogare su tutto il territorio della
Regione.