DECRETO 13 agosto 1996
G.U.R.S. 23 novembre 1996,
n. 57
ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE
Approvazione del piano
straordinario di interventi per la riqualificazione dei centri storici della
Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 1996.
L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E
L'AMBIENTE
Visto lo Statuto della
Regione;
Vista la legge regionale n.
21/85;
Vista la legge regionale n.
10/93;
Vista la legge regionale n.
17/94;
Vista la legge regionale n.
10/95;
Vista la legge regionale n.
4/96;
Vista la legge regionale n.
22/96;
Visto l'art. 162 della legge
regionale 1 settembre 1993, n. 25;
Considerato che l'Assessore
regionale per il territorio e l'ambiente è autorizzato a predisporre, approvare
e finanziare un piano straordinario di interventi mirati alla riqualificazione
dei centri storici dei comuni della Regione Siciliana;
Vista la circolare, prot. n.
2324 del 23 giugno 1995 dell'Assessorato dei lavori pubblici, che detta norme
per la predisposizione dei programmi regionali di finanziamento, nonché l'appalto
dei lavori;
Vista la circolare
assessoriale, prot. n. 1113/U del 27 gennaio 1996, con la quale sono stati
invitati i comuni della Regione a trasmettere i progetti di massima o esecutivi
per la riqualificazione dei centri storici corredati dalle autorizzazioni e
pareri previsti dalla normativa vigente ai sensi della legge regionale n.
10/93, legge regionale n. 25/93, legge regionale n. 17/94, legge regionale n.
10/95, legge regionale n. 4/96 e legge regionale n. 22/96;
Vista la disponibilità nel
bilancio regionale, sul cap. 84754, di lire 3 miliardi per l'esercizio
finanziario 1996;
Considerato che, a seguito
della circolare assessoriale, prot. n. 1113/U del 27 gennaio 1996, hanno
presentato istanza di finanziamento i comuni indicati nella relazione prot. n.
209 del 24 giugno 1996, che costituisce parte integrante del presente decreto;
Viste le note assessoriali
che fanno parte integrante del presente provvedimento, con le quali sono stati
comunicati ai comuni i motivi dell'esclusione dal programma finanziario
regionale, in quanto gli stessi non hanno prodotto la documentazione prevista
dalla normativa vigente sui lavori pubblici a corredo delle istanze;
Visti i criteri generali di
selezione delle richieste pervenute, indicati dall'art. 19 della legge
regionale n. 10/93;
Considerato che i comuni che
hanno i requisiti per essere inclusi nel piano straordinario di interventi per
le finalità previste dall'art. 162 della legge regionale n. 25/93 sono:
- comune di Aragona (AG) -
lavori di riqualificazione della piazza Umberto I nel centro storico di
Aragona. Importo L. 366.892.000;
- comune di Polizzi Generosa
(PA) - lavori di sistemazione arredo urbano di piazza F. Turati. Importo lire
650.000.000;
- comune di Bronte (CT) -
progetto per la pavimentazione della via Capizzi e rifacimento della rete
idrica e fognante. Importo L. 199.450.000;
- comune di S. Stefano di
Camastra (ME), completamento dei lavori di sistemazione arredo della via
Vittorio Emanuele. Importo L. 243.000.000;
- comune di San Giovanni
Gemini (AG) - lavori di ristrutturazione e restauro dei prospetti, della
copertura e sistemazione esterna del Convento dei cappuccini. Importo L.
500.000.000;
- comune di Forza d'Agrò
(ME) - lavori per il recupero e la manutenzione della chiesa S. Antonio Abate
prospiciente l'omonima piazza;
Vista la relazione prot. n.
209 del 24 giugno 1996;
Visto il piano straordinario
di interventi per la riqualificazione dei centri storici, ai sensi dell'art.
162 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25;
Considerato che l'ammontare
complessivo dei progetti inseriti nel programma di spesa regionale è pari a L.
2.380.552.000.
Ritenuto, altresì, di dover
riservare la somma di lire 619.944.000, pari alla differenza tra l'importo
complessivo dei progetti ammessi nel piano e l'intera disponibilità nel
capitolo 84754 di lire 3 miliardi, per la copertura di eventuali maggiori spese
emergenti dalla progettazione esecutiva delle opere previste nel presente
piano, ai sensi del 9° comma dell'art. 19 della legge regionale n. 10/93;
Decreta:
Art. 1
E' approvato il piano
straordinario di interventi per la riqualificazione dei centri storici per
l'esercizio finanziario 1996, ai sensi dell'art. 162 della legge regionale 1
settembre 1993, n. 25, secondo l'allegato A, che costituisce parte integrante
del presente decreto.
Art. 2
Con successivo provvedimento
si procederà all'impegno delle somme necessarie per la realizzazione delle
opere previste nei progetti inclusi nel presente programma.
Il presente decreto sarà
inviato alla Corte dei conti per la registrazione.
Palermo, 13 agosto 1996.
GRIMALDI
Registrato alla Corte dei
conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana addì 20 settembre 1996.
Reg. n. 1, Assessorato del
territorio e dell'ambiente, fg. n. 13.
Allegato A
Articolo 162 della legge
regionale
1 settembre 1993, n. 25
PIANO STRAORDINARIO DI
INTERVENTI
PER LA RIQUALIFICAZIONE
DEI CENTRI STORICI
All'On.le Assessore
per il tramite della
Direzione regionale
urbanistica
Al fine di ottemperare a
quanto previsto dal 3° comma dell'art. 19 della legge regionale n. 10/93, si
enunciano alla S.V. On.le i criteri di selezione delle richieste di
finanziamento pervenute a questa Amministrazione, per le finalità indicate
dall'art. 162 della legge regionale n. 25/93. Preliminarmente si rappresenta
che, ai sensi del 5° comma dell'art. 19 della legge regionale n. 10/93, possono
essere incluse nei programmi di spesa regionali solo opere dotate di progetti
di massima o di progetti esecutivi muniti di tutte le autorizzazioni e i pareri
previsti dalla normativa vigente. Tale orientamento è ribadito dall'art. 150
della legge regionale n. 25/93.
Il 1° comma dell'art. 19
della citata legge regionale n. 10/93 dispone, inoltre, che è vietato
all'Amministrazione regionale concedere finanziamenti per la realizzazione di
opere pubbliche estranee ai programmi triennali delle opere pubbliche.
A seguito della circolare
assessoriale prot. n. 1113/U del 27 gennaio 1996, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana il 16 marzo 1996, gli enti che hanno prodotto
istanza per le finalità previste dal citato art. 162 della legge regionale n.
25/93 sono:
Tabella
I rimanenti comuni sono
stati esclusi perché carenti della documentazione di rito, prevista dalla
normativa vigente, o hanno presentato istanze prive di progetto.
Alla presente si allegano,
per tali comuni, comunicazioni a firma della S.V. Onorevole con indicati motivi
di esclusione.
Si fa presente che i criteri
regionali di selezione delle richieste, secondo quanto previsto dal 6° comma
dell'art. 19 della legge regionale n. 10/93, sono:
1) esigenza di completamento
di progetti generali di opere, parte delle quali siano state già realizzate;
2) realizzazione di
interventi per la prevenzione del rischio sismico;
3) recupero del patrimonio
edilizio esistente;
4) equa ripartizione
territoriale dei finanziamenti.
Inoltre, il 7° comma
dell'art. 19 della legge regionale n. 10/93 prevede che nel programma di spesa
ciascun progetto è sempre finanziato per intero.
Considerato che l'ammontare
complessivo dei progetti inseriti nel programma di spesa regionale è pari a L.
2.380.552.000 si è ritenuto di dover riservare la somma di L. 619.944.000, pari
alla differenza tra l'importo complessivo dei progetti ammessi nel piano e
l'intera disponibilità nel capitolo 84754 di lire 3 miliardi, per la copertura
di eventuali maggiori spese emergenti dalla progettazione esecutiva delle opere
previste nel presente piano, ai sensi del 9° comma dell'art. 19 della legge
regionale n. 10/93.
Si
condivide la presente relazione e si dispone conseguentemente la
predisposizione del relativo decreto di approvazione del programma finanziario
di spesa all'esercizio finanziario 1996