DECRETO 11 agosto 1995
G.U.R.S. 9 dicembre 1995, n.
63
ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE
Approvazione del piano
straordinario di interventi per la riqualificazione dei centri storici per
l'esercizio finanziario 1995.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO
E L'AMBIENTE
Visto lo Statuto della
Regione;
Vista la legge regionale n.
21/1985;
Vista la legge regionale n.
10/1993;
Vista la legge regionale n.
17/1994;
Vista la legge regionale n.
10/1995;
Visto l'art. 162 della legge
regionale 1 settembre 1993, n. 25;
Considerato che l'Assessore
regionale per il territorio e l'ambiente è autorizzato a predisporre, approvare
e finanziare un piano straordinario di interventi mirati alla riqualificazione
dei centri storici dei comuni della Regione Siciliana;
Vista la circolare prot. n.
2324 del 23 giugno 1995 dell'Assessorato dei lavori pubblici, che detta norme
per la predisposizione dei programmi regionali di finanziamento, nonchè
l'appalto dei lavori;
Vista la circolare
assessoriale prot. n. 3857/U del 28 marzo 1995, con la quale sono stati
invitati i comuni dell'Isola a trasmettere i progetti di massima o esecutivi
per la riqualificazione dei centri storici corredati dalle autorizzazioni e
pareri previsti dalla normativa vigente, ai sensi della legge regionale n. 10/93,
legge regionale n. 25/93, legge regionale n. 17/94 e legge regionale n. 10/95;
Vista la disponibilità nel
bilancio regionale sul cap. 84754 di lire 10 miliardi per l'esercizio
finanziario 1995;
Considerato che, a seguito
della circolare assessoriale prot. n. 3857/U del 28 marzo 1995, hanno
presentato istanza di finanziamento i comuni indicati nella relazione prot. n.
295/95 del 2 agosto 1995, che costituisce parte integrante del presente
decreto;
Viste le note assessoriali
che fanno parte integrante del presente provvedimento, con le quali sono stati
comunicati ai comuni i motivi dell'esclusione dal programma finanziario
regionale, in quanto gli stessi non hanno prodotto la documentazione prevista
dalla normativa vigente sui lavori pubblici a corredo delle istanze;
Visti i criteri generali di
selezione delle richieste pervenute, indicati dall'art. 19 della legge
regionale n. 10/93;
Considerato che i comuni che
hanno i requisiti per essere inclusi nel piano straordinario di interventi per
le finalità previste dall'art. 162 della legge regionale n. 25/93 sono:
- comune di Vicari (PA) -
recupero della zona “Santa Maria del Castello e della Chiesa”. Importo L.
698.000.000;
- comune di Trabia (PA) -
riqualificazione del centro storico Quartiere Santa Oliva. Importo lire
540.546.844;
- comune di Giuliana (PA) -
lavori di riqualificazione di alcune strade del centro storico. Importo lire
930.475.826;
- comune di Scaletta Zanclea
(ME) - recupero centro storico e risanamento aree urbane riqualificazione
ambientale del Castello Rufo Ruffo. Importo lire 599.900.000;
- comune di Custonaci (TP) -
riqualificazione urbana della piazza di Sperone e zone limitrofe. Importo L.
420.000.000;
- comune di Fiumedinisi (ME)
- lavori per il restauro del Palazzo della Zecca. Importo L. 357.498.983;
- comune di Piana degli
Albanesi (PA) - lavori di ristrutturazione della vecchia sede municipale da
adibire a sede della biblioteca comunale. Importo lire 1.500.000.000;
- comune di Alcara Li Fusi
(ME) - Intervento di riqualificazione urbana corso Donadei e zone adiacenti.
Importo L. 2.230.000.000;
- comune di Calamonaci (AG)
- restauro della torre dell'orologio comunale. Importo L. 158.185.000;
- comune di Noto (SR) -
lavori di rifacimento degli spalti pavimentali di piazza Trigona, piazza del
Monumento ai caduti e piazza municipio. Importo lire 825.000.000;
Vista la relazione n. 295/95
dell'1 agosto 1995;
Visto il piano straordinario
di interventi per la riqualificazione dei centri storici ai sensi dell'art. 162
della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25;
Considerato che l'ammontare
complessivo dei progetti inseriti nel programma di spesa regionale è pari a L.
8.259.606.653;
Ritenuto, altresì, di dover
riservare la somma di lire 1.740.393.347 pari alla differenza tra l'importo
complessivo dei progetti ammessi nel piano e l'intera disponibilità nel
capitolo 84754 di L. 10 miliardi, per la copertura di eventuali maggiori spese
emergenti dalla progettazione esecutiva delle opere previste nel presente
piano, ai sensi del 9° comma dell'art. 19 della legge regionale n. 10/93;
Art. 1
E' approvato il piano
straordinario di interventi per la riqualificazione dei centri storici per
l'esercizio finanziario 1995, ai sensi dell'art. 162 della legge regionale 1
settembre 1993, n. 25, secondo l'allegato A che costituisce parte integrante
del presente decreto.
Art. 2
Con successivo provvedimento
si procederà all'impegno delle somme necessarie per la realizzazione delle
opere previste nei progetti inclusi nel presente programma.
Il presente decreto sarà
inviato alla Corte dei conti per la registrazione.
Palermo, 11 agosto 1995.
SARACENO
Registrato alla Corte dei
conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 22 settembre 1995.
Reg. n. 1, Assessorato del
territorio e dell'ambiente, fg. n. 31.
Allegato A
RELAZIONE 2 AGOSTO 1995,
PROT. N. 295
All'on.le Assessore per il
territorio e l'ambiente
per il tramite della
Direzione regionale urbanistica
Al fine di ottemperare a
quanto previsto dal 3° comma dell'art. 19 della legge regionale n. 10/93, si
enunciano alla S.V. on.le i criteri di selezione delle richieste di
finanziamento pervenute a questa Amministrazione, per le finalità indicate
dall'art. 162 della legge regionale n. 25/93. Preliminarmente si rappresenta
che ai sensi del 5° comma dell'art. 19 della legge regionale n. 10/93, possono
essere incluse nei programmi di spesa regionali solo opere dotate di progetti
di massima o di progetti esecutivi muniti di tutte le autorizzazioni e i pareri
previsti dalla normativa vigente. Tale orientamento è ribadito dall'art. 150
della legge regionale n. 25/93.
Il 1° comma dell'art. 19
della citata legge regionale n. 10/93 dispone inoltre che è vietato
all'Amministrazione regionale concedere finanziamenti per la realizzazione di
opere pubbliche estranee ai programmi triennali dell'OO.PP.
A seguito della circolare
assessoriale prot. n. 3857/U del 28 marzo 1995, gli enti che hanno prodotto
istanza per le finalità previste dal citato art. 162 della legge regionale n.
25/93 sono:
Tabella 1
Delle superiori istanze
quelle corredate da progetti e da pareri ed autorizzazioni previsti dalla
normativa vigente sono:
Tabella 2
Per l'importo complessivo di
L. 8.259.606.653.
I rimanenti comuni sono
stati esclusi, perchè carenti della documentazione di rito, prevista dalla
normativa vigente, o hanno presentato istanze prive di progetto.
Alla presente si allegano,
per tali comuni, comunicazioni a firma della S.V. Onorevole con indicati motivi
di esclusione.
Si fa presente che i criteri
generali di selezione delle richieste secondo quanto previsto dal 6° comma
dell'art. 19 della legge regionale n. 10/93 sono:
1) esigenza di completamento
di progetti generali di opere, parte delle quali siano state già realizzate;
2) realizzazione di
interventi per la prevenzione del rischio sismico;
3) recupero del patrimonio
edilizio esistente;
4) equa ripartizione
territoriale dei finanziamenti.
Inoltre il 7° comma
dell'art. 19 della legge regionale n. 10/93 prevede che nel programma di spesa
ciascun progetto è sempre finanziato per intero.
Considerato che l'ammontare
complessivo dei progetti inseriti nel programma di spesa regionale è pari a L.
8.259.606.653; si è ritenuto di dover riservare la somma di L. 1.740.393.347
pari alla differenza tra l'importo complessivo dei progetti ammessi nel piano e
l'intera disponibilità nel capitolo 84754 di L. 10 miliardi, per la copertura
di eventuali maggiori spese emergenti dalla progettazione esecutiva delle opere
previste nel presente piano, ai sensi del 9° comma dell'art. 19 della legge
regionale n. 10/93.