CIRCOLARE 4 giugno 1987 n 70
G.U.R.S. 1 agosto 1987, n. 33
ASSESSORATO DEL LAVORO,
DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
E DELL'EMIGRAZIONE
Art. 15 della legge 28
febbraio 1986, n. 41. - Attuazione progetti per la valorizzazione dei beni
culturali.
All'Ispettorato regionale
del lavoro
All'Ufficio regionale del
lavoro
Agli Ispettorati prov.li del
lavoro
Agli Uffici prov.li del
lavoro
Loro sedi
Alla ditta Moana Folco
Quilici produzioni
ed edizioni s.r.l., via G.
Cesare, 47
Roma
Al Consorzio Pinacos, via G.
D'Amico, 40
Roma
Alla ditta Lexon S.p.a., via
M. Barozzi, 2
Milano
Al Consorzio Agorà, via E.
Manfredi, 8
Roma
Al Ministro per i beni
culturali
ed ambientali - Ufficio di
Gabinetto
Roma
Al Ministero del lavoro
e della previdenza sociale
- Ufficio di Gabinetto
Roma
Alla Presidenza della
Regione Siciliana
- Ufficio di Gabinetto
Palermo
All'Assessorato regionale
dei beni culturali
ed ambientali e della
pubblica istruzione
Palermo
Al Gruppo III - Formazione
professionale
- Affari generali
Sede
Al Gruppo VII - Collocamento
e servizi
per l'impiego
Sede
Facendo seguito alla
circolare n. 69 del 21 maggio 1987, prot. n. 586/7, e sciogliendo la riserva in
essa contenuta, si impartiscono con la presente le opportune istruzioni in
ordine agli adempimenti da porre in essere per il controllo sulle attività
lavorative e formative scaturenti dalla esecuzione dei progetti citati a
margine.
1) Adempimenti dei
concessionari
Le imprese concessionarie
comunicheranno tempestivamente agli ispettorati provinciali del lavoro
territorialmente competenti la data di inizio dell'esecuzione del progetto, i
periodi di svolgimento delle attività lavorative e formative, nonchè le
località e le sedi in cui le stesse riceveranno attuazione.
Le imprese avranno, altresì,
cura di trasmettere ai competenti ispettorati del lavoro il programma
dettagliato di ciascun corso, il curriculum professionale dei docenti
incaricati e l'elenco dei partecipanti.
In ottemperanza a quanto
previsto dall'art. 6 della convenzione, i concessionari dovranno, inoltre,
tenere per ciascun corso un apposito registro delle presenze firmato dai
docenti e dai discenti per ciascuna lezione, con l'indicazione della materia e
del tema trattato, nonchè dei contenuti delle eventuali esercitazioni pratiche.
Tali registri, che saranno
tempestivamente vidimati dall'ufficio provinciale del lavoro nella cui
circoscrizione ricade la località di inizio del corso, dovranno essere
disponibili presso la sede di svolgimento delle attività didattiche.
Da parte dei concessionari
sarà data immediata comunicazione al competente Ispettorato del lavoro delle
variazioni ai programmi di attività previsti e delle sospensioni delle attività
stesse, con la indicazione delle relative motivazioni.
Infine le imprese
concessionarie, al termine del rapporto di lavoro, attesteranno sul libretto di
lavoro l'attività svolta ed i risultati conseguiti dai lavoratori assunti.
2) Vigilanza
Nell'ambito di ogni singola
provincia la vigilanza ed il controllo ordinari sulle attività previste dai progetti,
che ad ogni buon fine si allegano in copia sono demandati in via esclusiva agli
ispettorati del lavoro, che vi provvederanno in conformità alle istruzioni che
seguono.
I competenti ispettorati del
lavoro procederanno alla verifica sulla idoneità dei locali e delle
attrezzature destinati allo svolgimento delle attività, entro il termine
massimo di trenta giorni dalla comunicazione da parte dell'azienda dell'inizio
delle attività stesse.
Gli ispettorati
accerteranno, altresì, l'effettiva rispondenza delle attività formative ai
contenuti del progetto ed alle disposizioni della presente circolare.
Faranno luogo inoltre,
conformemente alla legislazione vigente, agli accertamenti sulla effettiva
prestazione della attività lavorativa da parte degli assunti; sulla osservanza
delle disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di
assunzioni obbligatorie; sul rispetto della normativa dei contratti collettivi
nazionali di lavoro per le varie categorie interessate e degli accordi locali
integrativi, in vigore per il tempo e nelle località in cui si attua il
progetto; sull'osservanza nella esecuzione del progetto delle cautele
necessarie per garantire l'incolumità del personale e dei terzi e per evitare
danni a beni pubblici e privati, nonchè delle norme e delle prescrizioni di
carattere tecnico in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Le relazioni ispettive
saranno trasmesse a questa Amministrazione con la massima urgenza e notificate
alle imprese interessate.
Nel caso in cui, in sede di
ispezione, dovessero riscontrarsi gravi irregolarità, esse dovranno essere
comunicate a questo Assessorato a mezzo fonogramma, al quale farà
immediatamente seguito l'invio del relativo verbale.
Nel verbale dovrà farsi
constare che ogni rilievo sui fatti, contestati e motivati, è stato comunicato
a un rappresentante del concessionario, presente all'atto dell'ispezione.
Eventuali controdeduzioni ai
rilievi mossi possono essere manifestate all'atto dell'ispezione ed inserite
nel verbale o essere prodotte, entro i 10 giorni successivi a quello di
notifica del verbale, all'ispettorato che ha effettuato il controllo, che
provvederà a trasmetterle con la massima tempestività a questo Assessorato.
I rapporti ispettivi dai
quali risultino situazioni irregolari, non rispondenti alle previsioni
contenute nella convenzione, nel progetto o nella presente circolare, saranno
trasmessi da parte di questo Assessorato, unitamente alle controdeduzioni, ai
Ministeri interessati, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, nonchè
alla commissione di alta vigilanza ed alla commissione di collaudo.
Ispezioni di carattere
straordinario potranno essere disposte da questo Assessorato, a mezzo di
funzionari in servizio presso gli uffici centrali o periferici dell'Amministrazione
regionale del lavoro.
Restano ferme le
attribuzioni degli altri organi di vigilanza previsti dalla convenzione, nonchè
dei competenti organi tecnici, operanti nel settore dei beni culturali.
Palermo, 4 giugno 1987.
L'Assessore: LEANZA