CIRCOLARE 21 maggio 1987 n
69
G.U.R.S. 1 agosto 1987, n. 33
ASSESSORATO DEL LAVORO,
DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
E DELL'EMIGRAZIONE
Art. 15 della legge 28
febbraio 1986, n. 41. - Attuazione progetti per la valorizzazione dei beni
culturali.
All'Ufficio regionale del
lavoro e M.O.
della Sicilia
Agli Uffici provinciali del
lavoro e M.O
della Sicilia
Loro sedi
e, p.c.
Al Ministero per i beni
culturali
ed ambientali - Ufficio di
Gabinetto
Roma
Al Ministero per il lavoro
e la previdenza sociale
- Ufficio di Gabinetto
Roma
Alla Presidenza della
Regione Siciliana
- Ufficio di Gabinetto
Palermo
All'Assessorato regionale
dei beni culturali
ed ambientali e della P.I.
- Ufficio di Gabinetto
Palermo
All'Ispettorato regionale
del lavoro
della Sicilia
Agli Ispettorati provinciali
del lavoro
della Sicilia
Loro sedi
Al Gruppo IV - Formazione
professionale
- Affari generali
Sede
Alla ditta Moana Folco
Quilici produzioni
ed edizioni s.r.l., via G.
Cesare, 47
Roma
Al Consorzio Pinacos, via S.
D'Amico, 40
Roma
Alla ditta Lexon S.p.a., Via
M. Barozzi, 2
Milano
Al Consorzio Agorà (già
Mac-Asta)
via Eustachio Manfredi, 8
Roma
L'art. 15 della legge 28
febbraio 1986, n. 41 ha autorizzato il finanziamento da parte del Ministero dei
beni culturali ed ambientali, di intesa con il Ministero del lavoro, di
progetti finalizzati alla valorizzazione di beni culturali di rilevante
interesse, anche attraverso l'utilizzazione di tecnologie avanzate.
Per quanto attiene alla
Sicilia, sono state approvate da parte dei competenti organi ministeriali le
convenzioni relative alle modalità di realizzazione dei progetti descritti
nelle schede che si allegano, contenenti l'indicazione delle imprese
concessionarie, nonchè del numero degli addetti, dei tempi di assunzione e delle
relative attività da svolgere.
Per la realizzazione di tali
progetti, il 6° comma, lettera 17), del citato art. 15 prevede:
1) l'assunzione con
contratto a termine e con chiamata nominativa di giovani di età non superiore a
29 anni, che risultino iscritti nelle liste di collocamento da oltre 12 mesi o
che comunque non abbiano avuto alcuna occupazione da oltre 12 mesi secondo
quanto attestato dal libretto di lavoro;
2) l'assunzione, con le
medesime modalità, di tecnici o laureati i quali, ancorchè abbiano superato il
29° anno di età, abbiano già svolto con contratto a tempo attività di
intervento sui beni culturali presso le sovrintendenze.
Premesso che le disposizioni
sopra riportate, afferendo precipuamente alla adozione di interventi intesi ad
incrementare i livelli di occupazione giovanile, debbono ricevere integrale
applicazione in Sicilia, anche in considerazione del loro carattere di
eccezionalità, si impartiscono di seguito le istruzioni che dovranno essere
osservate dai competenti organi del collocamento in ordine agli adempimenti
riguardanti l'effettuazione delle assunzioni di che trattasi.
Per quanto attiene alle
assunzioni indicate sub 1), si precisa:
- potranno essere assunti da
parte delle imprese concessionarie soggetti i quali, alla data di approvazione
delle convenzioni (21 gennaio 1987), non abbiano ancora compiuto il 29° anno di
età;
- tali soggetti dovranno
essere iscritti da più di 12 mesi nelle liste di collocamento, alla data di
richiesta del nulla osta per l'assunzione. Qualora, invece, gli interessati non
figurino iscritti nelle liste di collocamento, ovvero possano vantare periodi
di iscrizione più brevi di quello sopra citato, sarà sufficiente la mancanza
nel libretto di lavoro di attestazioni concernenti la sussistenza di rapporti
di lavoro, antecedentemente alla predetta data di richiesta del nulla osta, per
un periodo superiore a 12 mesi.
Ovviamente il requisito
della iscrizione nelle liste di collocamento dovrà, comunque, sussistere alla
data della richiesta di assunzione.
Tenuto conto della necessità
della sussistenza dei requisiti sopra indicati, l'età minima per l'assunzione,
il cui possesso dovrà accertarsi con riferimento alla data della relativa
richiesta dovrà coincidere con il compimento del 16° anno di età.
In ordine alle assunzioni di
cui al punto 2), si evidenzia:
- le stesse debbano essere
effettuate con le medesime modalità previste per quelle indicate al punto 1) e
pertanto, mentre è parimenti consentita la richiesta nominativa, debbono
sussistere i requisiti già descritti, concernenti il periodo minimo di
iscrizione nelle liste di collocamento o l'equivalente periodo contraddistinto
dalla mancanza di rapporti di lavoro riportati sul libretto di lavoro. Non
vanno, tuttavia, considerati e non costituiscono, pertanto, elemento ostativo
all'assunzione, i rapporti lavorativi, anche se ricadenti entro il citato arco
temporale, i quali siano stati prestati presso le sovrintendenze per interventi
sui beni culturali, di cui al punto successivo, essendo evidente l'intento del
legislatore di valorizzare prioritariamente e comunque, anche attraverso la
deroga al limite di età, la professionalità acquisita attraverso lo svolgimento
delle attività relative.
L'espressione “contratto a
termine”, riguardante, appunto, le predette attività di intervento sui beni
culturali, deve intendersi riferita alle prestazioni effettuate sia sotto forma
di rapporto di lavoro, che di prestazione d'opera. La sussistenza di tali
rapporti deve risultare da idonea documentazione ed in particolare dalla copia
del contratto o dalla lettera d'incarico o da certificazione rilasciata dalla
competente sovrintendenza, da allegarsi alla richiesta di assunzione.
Restano escluse le attività
svolte sotto altra forma, quali quelle prestate a titolo di volontariato, che
prescindono da vincoli contrattuali e dalle connesse prestazioni economiche.
L'espressione “tecnici”,
contenuta nella norma, deve intendersi riferita, oltre che a soggetti in
possesso di diplomi di scuola media superiore ad indirizzo tecnico, anche a persone
le quali, pur se sprovviste di tali diplomi, debbono essere chiamate a
svolgere, attraverso l'instaurazione del rapporto di lavoro, attività di
carattere tecnico corrispondenti a quelle previste dalle schede allegate.
Le richieste di assunzione
dovranno essere rivolte agli organi di collocamento del comune in cui si
svolgeranno o comunque avranno inizio le attività previste, anche per i
nominativi iscritti in liste di collocamento di altri comuni.
I competenti organi del
collocamento, in sede di evasione delle richieste nominative avanzate dalle
imprese concessionarie, dovranno accertare la sussistenza dei requisiti di cui
sopra.
Le richieste di assunzione,
che dovranno indicare la durata dei contratti, conformemente alle previsioni
contenute nei progetti e nelle convenzioni, potranno anche essere scaglionate
nel tempo, in relazione alle varie fasi in cui si articola la realizzazione del
progetto stesso e comunque entro i limiti temporali da questo previsti.
Si precisa, con l'occasione,
che in base a quanto disposto dal Ministero del lavoro con circolare n.
31910/S/18 del 10 marzo 1987, “i concessionari, per la assunzione dei giovani,
oltre ai contratti a termine previsti specificatamente dal citato articolo 15
della legge n. 41/86, possono anche utilizzare lo strumento dei contratti di
formazione e lavoro di cui all'art. 3 della legge 863/84 con le modalità ivi
contemplate”. Pertanto, qualora le imprese concessionarie predispongano
appositi progetti di formazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 863/84,
chiedendone l'approvazione della Commissione regionale per l'impiego o degli
organi ministeriali per i progetti a carattere interregionale, il rilascio dei
nulla-osta alle assunzioni sarà subordinato all'inoltro agli organi del
collocamento della comunicazione di avvenuta emanazione del relativo
provvedimento approvativo.
Si evidenzia, altresì, che
le imprese concessionarie, anche in relazione a quanto espressamente previsto
dalla convenzione, sono tenute al rispetto delle aliquote riservate alle
categorie protette ai sensi della legge 482/68 in materia di collocamento
obbligatorio. Al riguardo le imprese stesse, attraverso le richieste di
avviamento dalle liste ordinarie, potranno procedere alla assunzione di un
numero di unità pari a quelle previste complessivamente dai progetti, decurtato
della quota del 15% di cui alla citata legge n. 482.
Sarà cura delle imprese
concessionarie trasmettere a questo Assessorato copia della documentazione
concernente lo svolgimento delle procedure di selezione del personale (bandi,
tests, graduatorie etc.), che dovranno, comunque, rispondere a criteri di
pubblicità ed obiettività, oltre ad assicurare, ovviamente, l'accertamento dei
requisiti di professionalità richiesti in rapporto alle mansioni da svolgere.
Le stesse, inoltre, provvederanno a comunicare tempestivamente agli uffici
provinciali del lavoro le località in cui dovranno essere effettuate le
richieste di assunzione, così da consentire il sollecito espletamento delle
relative procedure.
Si invitano gli UPLMO in indirizzo,
anche in relazione ai tempi assai ristretti fissati per l'inizio
dell'esecuzione dei progetti, a portare immediatamente il contenuto della
presente a conoscenza dei competenti organi del collocamento.
Si fa riserva di impartire
ulteriori istruzioni in ordine alle modalità di effettuazione dei controlli
sull'effettiva prestazione dell'attività lavorativa da parte degli assunti,
nonchè sulla rispondenza alle previsioni dei progetti e delle convenzioni dei
contenuti delle attività formative che saranno svolte dagli addetti, ai sensi
della lettera c) del 6° comma della legge n. 41/86.
Si prega l'Assessorato
regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, per la
parte di competenza, di impartire le opportune istruzioni ai dipendenti uffici
periferici.
Palermo, 21 maggio 1987.
L'Assessore: LEANZA
_________
vedi anche:
Circ. 70/87 ASS. LAVORO -
Attuazione progetti per valorizzazione dei beni culturali
Circ. 78/87 ASS. LAVORO -
Attuazione progetti per valorizzazione dei beni culturali