CIRCOLARE 21 maggio 1987 n 69

G.U.R.S. 1 agosto 1987, n. 33

ASSESSORATO DEL LAVORO,

 

DELLA PREVIDENZA SOCIALE,

 

DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

 

E DELL'EMIGRAZIONE

Art. 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. - Attuazione progetti per la valorizzazione dei beni culturali.

 

All'Ufficio regionale del lavoro e M.O.

della Sicilia

Agli Uffici provinciali del lavoro e M.O

della Sicilia

Loro sedi

e, p.c.

Al Ministero per i beni culturali

ed ambientali - Ufficio di Gabinetto

Roma

Al Ministero per il lavoro

e la previdenza sociale

- Ufficio di Gabinetto

Roma

Alla Presidenza della Regione Siciliana

- Ufficio di Gabinetto

Palermo

All'Assessorato regionale dei beni culturali

ed ambientali e della P.I.

- Ufficio di Gabinetto

Palermo

All'Ispettorato regionale del lavoro

della Sicilia

Agli Ispettorati provinciali del lavoro

della Sicilia

Loro sedi

Al Gruppo IV - Formazione professionale

- Affari generali

Sede

Alla ditta Moana Folco Quilici produzioni

ed edizioni s.r.l., via G. Cesare, 47

Roma

Al Consorzio Pinacos, via S. D'Amico, 40

Roma

Alla ditta Lexon S.p.a., Via M. Barozzi, 2

Milano

Al Consorzio Agorà (già Mac-Asta)

via Eustachio Manfredi, 8

Roma

 

L'art. 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 ha autorizzato il finanziamento da parte del Ministero dei beni culturali ed ambientali, di intesa con il Ministero del lavoro, di progetti finalizzati alla valorizzazione di beni culturali di rilevante interesse, anche attraverso l'utilizzazione di tecnologie avanzate.

Per quanto attiene alla Sicilia, sono state approvate da parte dei competenti organi ministeriali le convenzioni relative alle modalità di realizzazione dei progetti descritti nelle schede che si allegano, contenenti l'indicazione delle imprese concessionarie, nonchè del numero degli addetti, dei tempi di assunzione e delle relative attività da svolgere.

Per la realizzazione di tali progetti, il 6° comma, lettera 17), del citato art. 15 prevede:

1) l'assunzione con contratto a termine e con chiamata nominativa di giovani di età non superiore a 29 anni, che risultino iscritti nelle liste di collocamento da oltre 12 mesi o che comunque non abbiano avuto alcuna occupazione da oltre 12 mesi secondo quanto attestato dal libretto di lavoro;

2) l'assunzione, con le medesime modalità, di tecnici o laureati i quali, ancorchè abbiano superato il 29° anno di età, abbiano già svolto con contratto a tempo attività di intervento sui beni culturali presso le sovrintendenze.

Premesso che le disposizioni sopra riportate, afferendo precipuamente alla adozione di interventi intesi ad incrementare i livelli di occupazione giovanile, debbono ricevere integrale applicazione in Sicilia, anche in considerazione del loro carattere di eccezionalità, si impartiscono di seguito le istruzioni che dovranno essere osservate dai competenti organi del collocamento in ordine agli adempimenti riguardanti l'effettuazione delle assunzioni di che trattasi.

Per quanto attiene alle assunzioni indicate sub 1), si precisa:

- potranno essere assunti da parte delle imprese concessionarie soggetti i quali, alla data di approvazione delle convenzioni (21 gennaio 1987), non abbiano ancora compiuto il 29° anno di età;

- tali soggetti dovranno essere iscritti da più di 12 mesi nelle liste di collocamento, alla data di richiesta del nulla osta per l'assunzione. Qualora, invece, gli interessati non figurino iscritti nelle liste di collocamento, ovvero possano vantare periodi di iscrizione più brevi di quello sopra citato, sarà sufficiente la mancanza nel libretto di lavoro di attestazioni concernenti la sussistenza di rapporti di lavoro, antecedentemente alla predetta data di richiesta del nulla osta, per un periodo superiore a 12 mesi.

Ovviamente il requisito della iscrizione nelle liste di collocamento dovrà, comunque, sussistere alla data della richiesta di assunzione.

Tenuto conto della necessità della sussistenza dei requisiti sopra indicati, l'età minima per l'assunzione, il cui possesso dovrà accertarsi con riferimento alla data della relativa richiesta dovrà coincidere con il compimento del 16° anno di età.

In ordine alle assunzioni di cui al punto 2), si evidenzia:

- le stesse debbano essere effettuate con le medesime modalità previste per quelle indicate al punto 1) e pertanto, mentre è parimenti consentita la richiesta nominativa, debbono sussistere i requisiti già descritti, concernenti il periodo minimo di iscrizione nelle liste di collocamento o l'equivalente periodo contraddistinto dalla mancanza di rapporti di lavoro riportati sul libretto di lavoro. Non vanno, tuttavia, considerati e non costituiscono, pertanto, elemento ostativo all'assunzione, i rapporti lavorativi, anche se ricadenti entro il citato arco temporale, i quali siano stati prestati presso le sovrintendenze per interventi sui beni culturali, di cui al punto successivo, essendo evidente l'intento del legislatore di valorizzare prioritariamente e comunque, anche attraverso la deroga al limite di età, la professionalità acquisita attraverso lo svolgimento delle attività relative.

L'espressione “contratto a termine”, riguardante, appunto, le predette attività di intervento sui beni culturali, deve intendersi riferita alle prestazioni effettuate sia sotto forma di rapporto di lavoro, che di prestazione d'opera. La sussistenza di tali rapporti deve risultare da idonea documentazione ed in particolare dalla copia del contratto o dalla lettera d'incarico o da certificazione rilasciata dalla competente sovrintendenza, da allegarsi alla richiesta di assunzione.

Restano escluse le attività svolte sotto altra forma, quali quelle prestate a titolo di volontariato, che prescindono da vincoli contrattuali e dalle connesse prestazioni economiche.

L'espressione “tecnici”, contenuta nella norma, deve intendersi riferita, oltre che a soggetti in possesso di diplomi di scuola media superiore ad indirizzo tecnico, anche a persone le quali, pur se sprovviste di tali diplomi, debbono essere chiamate a svolgere, attraverso l'instaurazione del rapporto di lavoro, attività di carattere tecnico corrispondenti a quelle previste dalle schede allegate.

Le richieste di assunzione dovranno essere rivolte agli organi di collocamento del comune in cui si svolgeranno o comunque avranno inizio le attività previste, anche per i nominativi iscritti in liste di collocamento di altri comuni.

I competenti organi del collocamento, in sede di evasione delle richieste nominative avanzate dalle imprese concessionarie, dovranno accertare la sussistenza dei requisiti di cui sopra.

Le richieste di assunzione, che dovranno indicare la durata dei contratti, conformemente alle previsioni contenute nei progetti e nelle convenzioni, potranno anche essere scaglionate nel tempo, in relazione alle varie fasi in cui si articola la realizzazione del progetto stesso e comunque entro i limiti temporali da questo previsti.

Si precisa, con l'occasione, che in base a quanto disposto dal Ministero del lavoro con circolare n. 31910/S/18 del 10 marzo 1987, “i concessionari, per la assunzione dei giovani, oltre ai contratti a termine previsti specificatamente dal citato articolo 15 della legge n. 41/86, possono anche utilizzare lo strumento dei contratti di formazione e lavoro di cui all'art. 3 della legge 863/84 con le modalità ivi contemplate”. Pertanto, qualora le imprese concessionarie predispongano appositi progetti di formazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 863/84, chiedendone l'approvazione della Commissione regionale per l'impiego o degli organi ministeriali per i progetti a carattere interregionale, il rilascio dei nulla-osta alle assunzioni sarà subordinato all'inoltro agli organi del collocamento della comunicazione di avvenuta emanazione del relativo provvedimento approvativo.

Si evidenzia, altresì, che le imprese concessionarie, anche in relazione a quanto espressamente previsto dalla convenzione, sono tenute al rispetto delle aliquote riservate alle categorie protette ai sensi della legge 482/68 in materia di collocamento obbligatorio. Al riguardo le imprese stesse, attraverso le richieste di avviamento dalle liste ordinarie, potranno procedere alla assunzione di un numero di unità pari a quelle previste complessivamente dai progetti, decurtato della quota del 15% di cui alla citata legge n. 482.

Sarà cura delle imprese concessionarie trasmettere a questo Assessorato copia della documentazione concernente lo svolgimento delle procedure di selezione del personale (bandi, tests, graduatorie etc.), che dovranno, comunque, rispondere a criteri di pubblicità ed obiettività, oltre ad assicurare, ovviamente, l'accertamento dei requisiti di professionalità richiesti in rapporto alle mansioni da svolgere. Le stesse, inoltre, provvederanno a comunicare tempestivamente agli uffici provinciali del lavoro le località in cui dovranno essere effettuate le richieste di assunzione, così da consentire il sollecito espletamento delle relative procedure.

Si invitano gli UPLMO in indirizzo, anche in relazione ai tempi assai ristretti fissati per l'inizio dell'esecuzione dei progetti, a portare immediatamente il contenuto della presente a conoscenza dei competenti organi del collocamento.

Si fa riserva di impartire ulteriori istruzioni in ordine alle modalità di effettuazione dei controlli sull'effettiva prestazione dell'attività lavorativa da parte degli assunti, nonchè sulla rispondenza alle previsioni dei progetti e delle convenzioni dei contenuti delle attività formative che saranno svolte dagli addetti, ai sensi della lettera c) del 6° comma della legge n. 41/86.

Si prega l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, per la parte di competenza, di impartire le opportune istruzioni ai dipendenti uffici periferici.

Palermo, 21 maggio 1987.

L'Assessore: LEANZA

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vedi anche:

 

Circ. 70/87 ASS. LAVORO - Attuazione progetti per valorizzazione dei beni culturali

 

Circ. 78/87 ASS. LAVORO - Attuazione progetti per valorizzazione dei beni culturali