DECRETO
LEGGE 14 novembre 1992 n 433
G.U.R.I.
16 novembre 1992, n. 270
Misure
urgenti per il funzionamento dei musei statali. Disposizioni in materia di biblioteche statali e di archivi di
Stato. (1)
(convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4)
TESTO
COORDINATO (aggiornato al D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490)
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta
la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il regolare funzionamento
dei musei statali, mediante l'impiego continuativo ed ininterrotto degli
impianti di controllo audiovisivi ed una più razionale utilizzazione del
personale addetto alla sorveglianza, ricorrendo anche al volontariato;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12
novembre 1992;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni
culturali e ambientali, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro;
EMANA
il
seguente decreto-legge:
Art.
1
(modificato
dalla legge di
conversione
14 gennaio 1993, n. 4)
1.
Per la prevenzione e la tutela da azioni criminose e danneggiamenti, in tutti i
musei e le biblioteche statali, nonchè negli archivi di Stato in cui siano
installati impianti audiovisivi di sicurezza è autorizzato, anche in
assenza degli addetti ai servizi di vigilanza dei locali aperti al pubblico, il
controllo continuativo ed ininterrotto dei beni culturali esposti o comunque
raccolti e depositati.
Art.
2
(sostituito
dalla legge di
conversione
14 gennaio 1993, n. 4)
1.
Per assicurare una più intensa sorveglianza e favorire il regolare
funzionamento di musei, biblioteche, archivi di Stato e ogni altro istituto
periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali, che presentino
peculiari problemi di affollamento periodico o di gestione, nonchè per
garantire il prolungamento degli orari di apertura, e comunque in situazioni di
necessità e urgenza, il Ministro per i beni culturali e ambientali può
assegnare temporaneamente in quelle sedi unità dipendenti da altro ufficio,
presso il quale il personale risulti in esubero rispetto alla dotazione
organica.
2.
L'ordine delle assegnazioni individua prioritariamente il personale in servizio
presso tutti gli istituti, di cui al comma 1, della stessa provincia, quindi
della stessa regione e infine del restante territorio nazionale.
3.
In caso di ulteriori carenze, il Ministro per i beni culturali e ambientali può
utilizzare il personale di corrispondente qualifica posto in mobilità da altre
amministrazioni dello Stato.
4.
Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali sono individuati
annualmente gli istituti di cui al comma 1 che richiedono un potenziamento
temporaneo del servizio con l'indicazione dei relativi periodi ed è formata la
graduatoria dei dipendenti da assegnare sulla base di criteri determinati dal
Ministro stesso, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. Qualora il personale collocato in
graduatoria non accetti la mobilità volontaria, le assegnazioni sono effettuate
d'ufficio.
Art.
3
(modificato
e integrato dalla legge di
conversione
14 gennaio 1993, n. 4)
[1.
Per assicurare l'apertura quotidiana, con orari prolungati, di musei,
biblioteche e archivi di Stato, il Ministero per i beni culturali e ambientali
può stipulare, sentite le organizzazioni sindacali, con le organizzazioni di
volontariato aventi finalità culturali, le convenzioni di cui all'articolo 7
della legge 11 agosto 1991, n. 266.] (comma
abrogato) (2)
1-bis.
Il personale delle organizzazioni di volontariato è utilizzato ad integrazione
del personale dell'Amministrazione dei beni culturali e ambientali.
2.
Lo svolgimento delle mansioni di addetto ai servizi di vigilanza e custodia
non comporta il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza.
2-bis.
Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero per i beni culturali e
ambientali è autorizzato a costituire rapporti di lavoro a tempo determinato,
pieno o parziale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6, della
legge 29 dicembre 1988, n. 554, con il personale che ha già prestato servizio a
tempo determinato nell'ambito dell'Amministrazione dei beni culturali e
ambientali, utilizzando graduatorie regionali formate in base alla durata del periodo
di servizio complessivamente prestato nell'ultimo quinquennio.
2-ter.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, nei limiti di 15 miliardi
di lire, si provvede a carico dei capitoli 1016, 1017 e 1018 dello stato di
previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno 1993.
Art.
4
(modificato
e integrato dalla legge di
conversione
14 gennaio 1993, n. 4,
modificato
dall'art. 3, comma 1,
della
legge 8 ottobre 1997, n. 352)
1. Presso
gli istituti di cui all'articolo 3 sono istituiti i seguenti servizi
aggiuntivi, offerti al pubblico a pagamento:
a)
servizio editoriale e di vendita riguardante le riproduzioni di beni culturali
e la realizzazione di cataloghi ed altro materiale informativo;
a-bis)
servizi riguardanti i beni librari e archivistici per la fornitura di
riproduzioni e il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario;
b)
servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba e di vendita di altri
beni correlati all'informazione museale.
2.
Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale
per i beni culturali e ambientali, fissa indirizzi, criteri e modalità per la
gestione dei servizi, con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
[3.
La gestione dei servizi è affidata in concessione, con divieto di subappalto,
dal soprintendente o dal capo d'istituto competente, a norma delle vigenti
disposizioni in materia, a soggetti privati e ad enti pubblici economici, anche
costituenti società o cooperative.] (comma
abrogato) (2)
[4.
La concessione ha durata quadriennale e può essere rinnovata alle condizioni
indicate dall'articolo 6, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come
sostituito dall'articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.] (comma abrogato) (2)
[5.
I canoni di concessione e le altre somme derivanti dall'applicazione del
presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione
dell'entrata per essere riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali e destinati, in
misura non inferiore al 50 per cento del loro ammontare, alle soprintendenze
per i musei e gli altri istituti di provenienza.] (comma abrogato) (2)
5-bis.
Gli introiti previsti relativamente ai musei dalla legge 30 marzo 1965, n. 340,
nonchè dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 2 settembre 1971, n. 1249, affluiscono ad apposito
capitolo dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati ai
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni
culturali e ambientali.
[5-ter.
Il Ministero per i beni culturali e ambientali può concedere l'uso dei beni
dello Stato che abbia in consegna senza alcun'altra autorizzazione. I
competenti organi del Ministero per i beni culturali e ambientali determinano
il canone dovuto per l'uso dei suddetti beni, che il concessionario deve
versare prima dell'inizio dell'uso. Il soprintendente competente provvede al
rilascio delle relative concessioni.] (comma
abrogato) (2)
Art.
5
(modificato
dalla legge di
conversione
14 gennaio 1993, n. 4)
1.
Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente decreto.
2.
Per le finalità previste dal presente decreto, salvo quanto disposto ai
commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 3, è autorizzata, per il 1992, la spesa
di lire 200 milioni, cui si provvede mediante riduzione del capitolo 2034 dello
stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali.
3.
Per gli anni successivi, le facoltà di cui agli articoli 2 e 3 di trasferire i
dipendenti e di utilizzare i volontari possono essere esercitate nei limiti
delle somme riassegnate per effetto di quanto disposto dall'articolo 4.
4.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art.
6
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato
alle Camere per la conversione in legge.
Il
presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato
a Roma, addì 14 novembre 1992
COSSIGA
AMATO,
Presidente del
Consiglio
dei ministri
RONCHEY,
Ministro per i beni
culturali
e ambientali
DE
LORENZO, Ministro della sanità
BARUCCI,
Ministro del tesoro
Visto,
il Guardasigilli: MARTELLI
NOTE:
(1)
Titolo risultante a seguito della conversione in legge 14 gennaio 1993 n. 4.
(2)
Comma abrogato dall'art. 166, comma 1, del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490.