Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA
Assessorato Beni Culturali, Ambientali
e Pubblica Istruzione
Dipartimento Beni Culturali, Ambientali
ed Educazione Permanente
Servizio Promozione e Valorizzazione

Unità Operativa XV

 

Prot. n. 336 del 16.02.2004

 

 

 

Indirizzo: Via delle Croci, 8 Palermo
Tel. 0916961812, 0916961630
Fax 0916961718
E-mail: uo15bca@regione.sicilia.it

Centralino 0916961823 – 4

 

 

Circolare n. 4 del 16.02.2004

 

Oggetto: modalità di concessione contributi agli enti individuati ai sensi degli artt. 42 della L.r. n. 4 del 2003 e 52 della L.r. 20 del 2003, capitolo 377751 esercizio finanziario 2004.

 

Allegati n. 1, Scheda richiesta notizie

Ai seguenti Enti

Centro Paolo Borsellino
Palermo

Centro Studi Pio La Torre
Palermo

Fondazione Giovanni e Francesca Falcone
Palermo

Fondazione Gaetano Costa
Palermo

Centro Studi Cesare Terranova
Palermo

Premessa

Con gli artt. 42 della Legge regionale n. 4 del 2003 e 52 “Associazioni, fondazioni e centri studi impegnati nella lotta alla mafia” della L. r. 20 del 2003 (Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 53 del 5 dicembre 2003), l’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione “è autorizzato, previa presentazione del programma di attività e del piano finanziario per l'anno di riferimento, a corrispondere agli enti in indirizzo un contributo annuo per il perseguimento delle finalità proprie in difesa dei diritti umani e civili e la lotta ad ogni violenza e criminalità”.

Con tali determinazioni, il legislatore ha inteso affermare il ruolo dell’Amministrazione regionale, ed in particolare dell’Assessorato per i beni culturali ed ambientali e pubblica istruzione, nella promozione delle attività che concorrono allo sviluppo sociale e culturale dei cittadini “mediante la promozione ed il sostegno di iniziative finalizzate allo sviluppo sociale e culturale”, ivi compresa la lotta alle diverse espressioni del fenomeno mafioso, realizzate in proprio o tramite associazioni, centri studi, fondazioni, ecc. L’attribuzione dell’iter amministrativo del capitolo di spesa al Dipartimento dei beni culturali ed ambientali ed Educazione Permanente conferma l’inscindibile legame fra la salvaguardia dei diritti umani, la promozione umana e culturale e l’educazione permanente, con la duplice esigenza di bisogno individuale di accesso permanente all’informazione ed al sapere, e di risposta positiva ai rischi di esclusione, disagio ed emarginazione.

Ne consegue che, pur nel rispetto delle singole finalità istituzionali e programmi, codesti enti, nello svolgimento delle attività vorranno operare per la ricerca delle sinergie operative tra associazioni ed enti, raccordarsi con le organizzazioni del volontariato, connettersi con le istituzioni pubbliche preposte alla didattica, alla promozione, alla difesa della legalità per realizzare al meglio la volontà partecipativa dell’amministrazione regionale. Ciò consentirà sicuramente di poter concorrere, nei limiti delle diverse attribuzioni finanziarie, alla realizzazione di progetti diversamente non attuabili.

Modalità di erogazione del contributo regionale

Premesso quanto sopra, si evidenzia come sia ormai giurisprudenza corrente che le leggi di concessione dei contributi si pongono in termini di autorizzazione alla concessione delle sovvenzioni e non in termini di attribuzione, sic et simpliciter, di benefici economici alle organizzazioni ed enti interessati. Sussiste quindi, più che un “diritto” al contributo, un interesse da parte dell’Amministrazione ad operare nel rispetto della legge ed esercitare il proprio potere discrezionale alla luce di criteri che tengano conto della necessità di disciplinare la concessione e l’erogazione degli interventi economici, vigilando affinché le sovvenzioni siano impiegate per lo scopo per cui sono previste, sotto il duplice profilo dell’effettivo svolgimento delle attività incentivate e della reale spesa delle somme a tal fine erogate. Ne discende, ancora, che i contributi sono concessi quale concorso alle attività istituzionali, e, quindi, che il solo funzionamento dell’Ente non è sufficiente a giustificare la concessione del contributo; ma occorre operare, come già in premessa esposto, anche in sinergia con terzi.

Le modalità di utilizzazione del contributo sono stabilite dall’art. 42 della L.r. 4/2002; si rende tuttavia necessario evidenziare che la legislazione in materia, ove non espressamente previsto dalle norme di concessione dei contributi, e ultima fra tutte la L.r. 23 del 2002, dispone che le sovvenzioni vengano erogate in due fasi: una prima quota in acconto pari al 60%, ed una restante quota a saldo sino al restante 40%, a seguito della presentazione della documentazione consuntiva, entro 60 giorni dell’ultimazione del programma, e quindi il entro il 1 marzo dell’anno seguente quello in cui è concesso il contributo. La mancata presentazione del rendiconto nei termini di cui alla lett. b) comporterà la revoca del provvedimento di concessione, con la conseguente restituzione delle somme erogate, nonché l’esclusione dal finanziamento per l’anno successivo.

A tal proposito, si ritiene opportuno che codesti Enti, pur nel rispetto delle norme che stanno alla base della concessione del contributo, si adeguino a decorrere dal corrente esercizio finanziario alle disposizioni comuni fornite agli altri enti destinatari di sovvenzioni, onde consentire agli uffici una gestione omogenea della materia, e a codesti Enti, regolarizzate le situazioni pregresse, di svolgere le proprie attività utilizzando i fondi di competenza annuale dell’esercizio finanziario, rendicontando di conseguenza nei termini generalmente previsti, limitando così la formazione dei residui e delle reiscrizioni in bilancio.

Per l’impegno e l’erogazione delle somme è necessario che entro il 31 Marzo 2004 codesti enti trasmettano a questo Assessorato la seguente documentazione, in duplice copia:

q     Istanza in carta legale, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale devono essere elencati:

§         denominazione giuridica dell’Istituto richiedente;

§         sede legale;

§         codice fiscale e/o partita IVA;

§         numero di conto corrente, postale o bancario, con relative coordinate, sul quale accreditare il contributo.

Nell’istanza deve essere dichiarato, ai sensi delle norme in materia di autocertificazione, l’assolvimento degli obblighi di legge in materia assistenziale, di collocamento e fiscale. All’istanza devono essere allegati:

q     Il programma delle attività previste per l’anno corrente, che descriva analiticamente:

§         convegni, mostre e altre manifestazioni di valore scientifico e culturale, con analitico preventivo di spesa e indicazione di tempi, luoghi e relatori;

§         attività di ricerca ed elaborazione culturale, volte all’ampliamento delle conoscenze e realizzate anche attraverso seminari permanenti, gruppi di studio, corsi, concorsi, attribuzione di borse di studio ed iniziative programmate di diffusione culturale, pure mediante collegamenti con altre istituzioni, come già esposto in premessa;

§         attività sociali e culturali e di promozione della persona nell’intero arco della vita, e quindi non limitate all’età scolare;

§         servizi al pubblico, anche per la fruizione dell’eventuale patrimonio posseduto, con particolare riguardo a quello bibliografico e documentario;

§         attività editoriali o di promozione di pubblicazioni rispondenti ai fini istituzionali;

§         attività di catalogazione del patrimonio posseduto;

q     le spese da sostenere per il funzionamento dell’ente;

q     la scheda richiesta notizie (allegata alla presente circolare);

q     copie, ai sensi delle vigenti norme in materia di autocertificazione, di:

§         statuto vigente, comprese eventuali variazioni statutarie:

§         bilancio di previsione approvato dagli organi statutari;

§         verbale di approvazione del Bilancio preventivo;

§         bilancio consuntivo dell’anno precedente approvato dagli organi statutari;

§         verbali di approvazione del Bilancio consuntivo.

Per i bilanci si sottolinea la necessità di evidenziare con chiarezza, sia nel preventivo che nel consuntivo, le voci di spesa imputate al contributo regionale.

Tenuto conto che le modalità di erogazione del contributo sono disciplinate dal succitato art. 23 della L.r. 23/2002, si fa presente che in ogni caso occorrerà tener conto delle disponibilità di cassa nel bilancio regionale.

Al fine dell’erogazione del saldo, sino al restante 40% dell’importo del contributo, è necessario che entro il 1 marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce il contributo, intendendo per “programma” l’attività svolta dall’ente in tale periodo, sia inviata la seguente documentazione, in duplice copia:

q     dettagliata relazione delle attività svolte, nella quale sia evidenziata l’avvenuta conclusione di tutte le iniziative intraprese ed inserite nel programma di previsione;

q     documenti di spesa (fatture, ricevute, etc. in copia conforme) e materiale a stampa realizzato (inviti, manifesti, etc.), ai quali dovranno essere allegate le dichiarazioni, rese ai sensi delle norme in materia di autocertificazione, che:

§         la documentazione originale della spesa non utilizzata a giustificazione del contributo è conservata presso la sede dell’ente;

§         per le spese giustificative del contributo regionale e per la parte da questo coperta, non è stata richiesta o ottenuta altra sovvenzione o contribuzione da altri soggetti pubblici o privati.

Saranno ammesse a contributo le spese connesse alla realizzazione delle attività e non quelle di investimento; le spese generali e di funzionamento verranno poste in relazione alle iniziative effettuate, nel senso che, in caso di ridotta attività dell’ente, l’Assessorato si riserverà di valutare se le stesse siano del tutto giustificate. In particolare le spese di funzionamento che si riterranno utili sono:

q     mantenimento sedi: locazione (allegare i contratti di fitto con estremi di registrazione), luce, acqua, telefono (con esclusione di optionals), spese postali, condominio, pulizia, eventuale personale, specificando i titoli dello stesso;

q     materiale di facile consumo utile allo svolgimento dell’ordinaria attività (cancelleria, economato, manutenzione attrezzature, …);

q     rimborso spese per l’espletamento di compiti istituzionali da parte del Presidente dell’ente e dei soli componenti il Consiglio di Amministrazione.

Per le trasferte occorrerà specificarne il motivo e allegare ogni documentazione utile a comprovare le spese sostenute. Per quanto possibile dovranno essere utilizzati mezzi pubblici, dichiarando nel caso contrario il motivo per cui non siano stati adoperati; l’eventuale spesa per carburanti verrà calcolata secondo le tabelle in vigore per gli enti pubblici. Sono da considerarsi a carico dell’Ente diarie giornaliere, rimborsi pasto e pernottamento.

Per quanto attiene alle spese relative alle attività, si chiarisce che:

q     per le spese relative a forniture di beni e servizi (rinfreschi, affissioni, servizi fotografici, rappresentanza, …), il contributo concorrerà per una quota non superiore al 30% della spesa sostenuta;

q     per i relatori dei convegni non residenti, occorrerà dettagliatamente documentare il rimborso delle spese di viaggio;

q     eventuali compensi ai relatori di convegni verranno considerati a carico dell’ente;

q     sono escluse dal contributo spese per compensi a qualsiasi titolo per i componenti che rivestano cariche all’interno degli organi di gestione o di controllo dell’ente.

Qualora si accerti che il finanziamento non sia stato utilizzato per gli scopi preventivati, o che il programma previsto non sia stato realizzato, l’Amministrazione procederà alla revoca parziale o totale, secondo i casi, del contributo, con recupero di quanto già erogato; le somme non utilizzate dovranno essere restituite in conto entrata al Bilancio Regionale, comprensive degli interessi legali maturati, trasmettendo a quest’Assessorato la quietanza relativa al versamento.

Per le pubblicazioni realizzate con spese a carico del contributo, si avverte che:

q     pubblicazioni a stampa e audiovisive dovranno riportare la chiara indicazione della realizzazione “con il contributo dell’Assessorato Regionale Beni Culturali, Ambientali, e Pubblica Istruzione”.

q     per le monografie, l’ente dovrà raccordarsi, prima della stampa, con la Biblioteca Centrale della Regione Siciliana (Corso Vittorio Emanuele 429, Palermo, tel. 0916967642) per l’elaborazione della scheda CIP (Cataloguing in publication; per maggiori informazioni, ivi comprese le modalità di adesione obbligatoria al Servizio CIP, si veda il sito della Biblioteca Centrale, www.regione.sicilia.it/…), che deve essere stampata nel verso del frontespizio. La scheda ha finalità di controllo bibliografico e fornisce le chiavi di accesso catalografico alla pubblicazione, consentendo la conoscenza e la diffusione della pubblicazione attraverso l’inserimento della scheda, da parte della BCRS, nel Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN, www.sbn.it).

q     il 20% della tiratura prodotta con spesa a carico del contributo dovrà essere inviato a questa Unità Operativa, che ne curerà la distribuzione alle biblioteche regionali, ai propri Uffici periferici (Soprintendenze, Musei, Gallerie, Centri regionali) e a eventuali altri richiedenti. Deve essere altresì allegato, il piano di distribuzione ed utilizzazione delle stesse pubblicazioni e di quanto altro edito.

Si ricorda, infine, l’obbligo di apporre il logo della Regione e la dicitura: “realizzato con il contributo dell’Assessorato Regionale Beni Culturali, Ambientali e Pubblica Istruzione” in manifesti e inviti realizzati con spese a carico del contributo, e di far conoscere per tempo le date di svolgimento delle manifestazioni, onde consentire sia l’eventuale partecipazione di questo Assessorato, sia la diffusione delle notizie anche tramite il sito internet dell’Amministrazione (www.regione.sicilia.it/…).

 

L’Assessore

(On. Avv. Fabio Granata)