CIRCOLARE N.11 DEL
25 FEBBRAIO 2002
Oggetto: Articolo
3 Legge 205/2000: Esecuzione del giudicato
Alle Soprintendenze
BB.CC.AA.
Loro Sedi
Si deve richiamare 1attenzione delle SS.LL. sulla norma di cui in
oggetto, a mente della quale, su ricorso del controinteressato, il giudice
amministrativo fissa un termine alla P.A. procedente che abbia disatteso
un giudicato ( e che quindi, nelle ipotesi riferi- bili a codesti Uffici,
non abbia adempiuto allordinanza con la quale si disponeva di esprimere
parere su un determinato progetto); decorso infruttuosamente tale spatium
deliberandi viene attivato un commissario ad acta" che si sostituisce
allAmministrazione inadempiente.
Pare utile sottolineare che 1intervento nei procedimenti autorizzativi
di cui al T.U. 490/99 di un soggetto diverso da quello istituzionale appare
ipotesi comunque anomala, per quanto prevista dalla norma indicata in
oggetto, e quindi è fattispecie per quanto possibile da scongiurare;
del pari, si fa presente che linadempimento che determina 1intervento
del commissario ad acta è qualificato dal fatto di essere reiterato
e di essere stato xilevato corne tale dall'Autorita Giudiziaria. Esso
presenta quindi evidenti profili di responsabilita, anche patrimoniale
e, ancbe da questo punto di vista, è opportuno porre in essere
quanto dovuto per evitare di incorrere nelle disposizioni di cui alla
norma indicata in oggetto.
Il Dirigente del Servizio
(Dott. Sergio Gelardi)
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