CAPITOLATO D’APPALTO
PER LA STAMPA, IL CONFEZIONAMENTO E LA DISTRIBUZIONE
DELLE CARTE DEI SITI ARCHEOLOGICI
DELLA REGIONE SICILIANA
Art. 1
OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente capitolato d’appalto ha per oggetto la stampa, il confezionamento e la distribuzione delle Carte dei Siti Archeologici.
Art. 2
DISCIPLINA NORMATIVA DELL’APPALTO
L’appalto e soggetto alle norme e condizioni previste daI Titolo II della Legge regionale n.7/2002, dal D.Lgs 157l95 e successive modifiche, dal D.Lgs. 358l92, dal presente Capitolato speciale, oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme di Contabilità dello Stato, dalle norme del Codice Civile, del Codice di Procedura Civile e dalle altre disposizioni di leggi nazionali vigenti in materia di contratti.
Art. 3
CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA DI BENI E/0 DI
SERVIZI
L’Appaltatore dovrà fornire i sottonotati beni e servizi nei modi che 1’Amministrazione riterrà opportuno.
Province |
Bene |
Agrigento
|
Valle
dei Templi, opuscolo di 64 pagine, 12.000 parole e carta topografica; |
Trapani |
Area archeologica di Segesta, opuscolo di 32 pagine, 4000 parole e carta topografica; |
|
Area archeologica di Selinunte, opuscolo di 48 pagine, 10.000 parole e carta topografica; |
Enna
|
Area
archeologica di Morgantina (Aidone), opuscolo di 40 pagine, 10.000 parole e
carta topografica; |
Messina
|
Area
archeologica di Tindari, carta topografica e 4000 parole; |
|
Area
archeologica di Naxos, opuscolo di 24 pagine, 6000 parole e carta
topografica;. |
|
Taormina
città, carta topografica e 5000 parole. |
Siracusa |
Area
archeologica della Neapolis, opuscolo 44 pagine, 5000 parole e carta
topografica. |
Caltanissetta |
Area
archeologica Gibil Gabib, carta topografica e 4000 parole. |
Catania |
Catania
città, opuscolo 24 pagine, 4000 parole e carta topografica. |
Palermo
|
Area
archeologica di Solunto, opuscolo 24 pagine, 5000 parole e carta topografica. |
Ragusa |
Area
archeologica di Caucana (Camarina), carta topografica e 5000 parole. |
· Cellophanatura;
· Scatole per imballaggio;
· Trasporto presso le sedi di vendita.
ART.
4
FORMA
E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE.
La forma e le principali dimensioni delle opere, che formano oggetto dell’appalto, risultano dagli allegati al contratto e dalle seguenti indicazioni, salvo quando verrà meglio precisato all’atto esecutivo della Direzione dei lavori:
La tiratura prevista e, per ogni sito di cui all’art. 3, pari a 16.500 copie cosi distinte: 5.500 in italiano, 3.750 rispettivamente in inglese e tedesco e 1.750 rispettivamente in francese e spagnolo.
ENTITA’
DEL CONTRATTO
L’importo dei lavori a base d’asta compresi IVA ed ogni altro onere e pari ad € 257.652,46 (diconsi euro duecentocinquantasettemilaseicentocinquantaduevirgolaquarantasei) finanziato a valere su fondi europei POR 2000-2006 - Asse II - Misura 2.02 - Azione D;
L’importo risulta dal seguente prospetto:
Stampa a colori in cinque lingue |
EURO
|
Agrigento |
30.522,29 |
Se gesta |
24.238,54 |
Selinunte |
27.380,41 |
Morgantina |
25.809,48 |
Tindari |
11.143,61 |
Naxos |
22.667,61 |
Taormina |
11.143,61 |
Siracusa |
26.594,95 |
Camarina |
11.143,61 |
Soluto |
22.667,61 |
Gibil Gabib |
11.143,61 |
Catania |
22.667,61 |
stampa di locandine |
619,80 |
Importo base d'asta per stampe |
247.742,75 |
Le cifre del precedente quadro, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavori a misura ed a corpo, soggetti al ribasso d’asta, potranno variare tanto in più quanto in meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, con la osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli Art. 13 e 14 del vigente Capitolato generale approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n°.1063. L’importo del compenso a corpo fisso ed invariabile, e soggetto anch’esso al ribasso d’asta.
L’Amministrazione
committente si riserva la facoltà di richiedere una maggiore o minore quantità
di beni o servizi, rispetto alle quantità indicate in fase di gara, nella
misura massima del 20%, senza che 1’Appaltatore possa, per tale motivo,
avanzare pretese di sorta. Le maggiori quantità richieste dovranno essere
fornite o eseguite alle medesime condizioni contrattuali. Al di la dei suddetti
limiti 1’Appaltatore ha diritto alla risoluzione del contratto ai sensi
dell’art.11 del R.D. n.2440/1923.
ART.
6
CONDIZIONI
DELL’APPALTO.
Nell’accettare
i lavori di cui all’art 3 1’Appaltatore dichiara:
- di aver preso conoscenza delle
opere da eseguire;
- di aver visitato gli immobili interessati ai lavori e di avere accertato le condizioni sia dei corpi di fabbrica che degli impianti;
- di aver valutato le condizioni di viabilità e di accesso;
- di aver valutato, nella formulazione dell’offerta, tutte le circostanze e gli elementi che possano, in qualche modo, influire sulla determinazione dei costi sia della manodopera che delle forniture e dei noleggi;
- di avere attentamente esaminato tutte le condizioni del presente capitolato speciale, gli elaborati di progetto, i particolari costruttivi e quanto altro fornito atto a valutare 1’appalto;
- di avere esaminato i prezzi giudicandoli congrui e remunerativi.
L’Appaltatore non potrà quindi, eccepire, durante 1’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza delle condizioni, o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che nei casi di forza maggiore previsti dal Codice Civile.
ART.
7
ECCEZIONI
DELL’APPALTATORE.
Nel
caso che 1’Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione
dei lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità di
esecuzione e gli oneri connessi alla esecuzione stessa dei lavori siano più
gravosi di quelli prescritti dal presente Capitolato speciale e tali, quindi,
da richiedere la pattuizione di nuovi prezzi o la corresponsione di un
particolare compenso, egli, prima di dar corso all’ordine di servizio con il
quale i lavori sono stati disposti, dovrà presentare le proprie riserve nei
modi previsti dalla vigente normativa. Poichè tale norma ha lo scopo di non
esporre 1’Amministrazione ad oneri imprevisti, resta contrattualmente stabilito
che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si
intenderanno prive di qualsiasi efficacia.
ART.
8
DOCUMENTI
CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.
Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale, il Capitolato Generale d’appalto con le modifiche di cui alle leggi nn. 741/81 e 687/84, l’elenco dei prezzi unitari ed i seguenti documenti progettuali:
DEPOSITO
CAUZIONALE
Per
la partecipazione alla gara le imprese concorrenti dovranno provvedere alla
costituzione di un deposito cauzionale provvisorio pari al 2% (due per
cento) dell’importo a base d’asta mediante ver-samento presso la Cassa
Regionale . Alle imprese non risultanti aggiudicatarie il deposito cauzionale
verrà restituito subito dopo 1’aggiudicazione della gara, mentre il deposito
cauzionale prestato dall’impresa aggiudicataria resterà vincolato fino alla
stipula del contratto. A garanzia inoltre dell’esatto adempimento di tutti gli
obblighi del contratto stipulato nonché del risarcimento dei danni derivanti
dall’eventuale inadempimento, 1’impresa aggiudicataria sarà tenuta a prestare un
deposito cauzionale definitivo pari al 10% (dieci per cento)
dell’importo contrattuale mediante versamento presso la cassa regionale. Tanto
il deposito cauzionale provvisorio quanto quello definitivo potrà essere
costituito con richiamo a quanto previsto dall’art. 6 della legge 10 dicembre
1981, nr. 741 e cioè mediante fideiussione bancaria ovvero polizza
assicurativa, rilasciata da Compagnia di assicurazione regolarmente auto-
rizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del T.U. approvato con D.P.R.
13 febbraio 1959, nr. 449. La cauzione definitiva rimarrà vincolata per tutta
la durata del contratto.
ART.
10
STIPULA
DEL CONTRATTO
L’aggiudicatario
provvisorio, entro 15 gg. dalla data dell’invito dovrà produrre, al fine di
comprovare il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara,
i seguenti documenti o altri equipollenti in considerazione dello Stato in cui
ha la sede legale lo stesso:
La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta entro 15 gg. dall’invito a produrla.
Non saranno ammesse richieste di proroghe o eccezioni motivate dalla difficoltà o dai ritardi nel reperimento della documentazione di cui sopra.
La documentazione prodotta in copia semplice deve essere accompagnata da una dichiarazione impegnativa di conformità del legale rappresentante, con 1’indicazione dell’Amministrazione presso la quale si trovano gli originali, corredata da una copia non autenticata del documento di identità del sottoscrittore.
Sulla base della documentazione anzidetta si procederà all’aggiudicazione definitiva del servizio.
Ove 1’aggiudicatario provvisorio nel termine anzidetto di 15 gg. dalla dell’invito non abbia perfettamente e completamente ottemperato a quanto sopra richiesto ovvero venga accertato la mancanza o la carenza dei requisiti, 1’Amministrazione regionale, fermo quanto previsto dalla vigente normativa per le dichiarazioni mendaci, revocherà 1’aggiudicazione provvisoria, incamererà la cauzione provvisoria e procederà ove del caso all’aggiudicazione provvisoria del servizio al secondo concorrente in graduatoria.
Si precisa che 1’aggiudicazione provvisoria vincola immediatamente il concorrente aggiudicatario, mentre impegnerà 1’Amministrazione regionale solo dopo che sarà stata adottata la determinazione di aggiudicazione definitiva.
L’impresa aggiudicataria verrà invitata a presentarsi entro 15 gg. dalla data di aggiudicazione per la firma del contratto.
Se 1’aggiudicataria non dovesse presentarsi per la stipula del contratto, sarà considerata decaduta e la cauzione provvisoria verrà incamerata a copertura delle spese di rinnovo dell’esperimento di gara e compensazione dei relativi danni.
ART.
11
CESSIONE
DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
L’Appaltatore
non può cedere o subappaltare l’esecuzione di tutto o di parte del contratto,
senza il consenso scritto dell’Amministrazione. Le cessioni e i subappalti
effettuati in violazione del disposto di cui al comma precedente, costituiscono
causa di risoluzione del contratto; in tal caso 1’Amministrazione procederà
all’incameramento della cauzione, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore
danno conseguente. Nel caso di subappalto autorizzato, resta invariata la
responsabilità dell’Appaltatore. Copia del contratto di subappalto dovrà essere
consegnata all’Amministrazione.
ART.
12
ESECUZIONE
DEL CONTRATTO
L’Appaltatore
deve effettuare le consegne o eseguire il servizio a proprio rischio e con
carico delle spese di qualsiasi natura, nei locali, nei termini e con le
modalità indicate nel contratto, nel progetto esecutivo ad esso allegato, nel
presente Capitolato speciale. Nel caso di ritardo nell’inizio della fornitura o
del servizio, per colpa dell’Appaltatore, 1’Amministrazione committente potrà
procedere alla risoluzione del contratto e all’incameramento della cauzione,
fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno conseguente. Costituiscono
giusta causa di spostamento dei termini di consegna e/o di esecuzione, i motivi
di forza maggiore, debitamente comprovati e accertati dall’Amministrazione. In
tal caso la comunicazione dell’evento deve essere effettuata, pena la
decadenza, entro cinque giorni dal suo verificarsi.
ART.
13
CONSEGNA
ED INIZIO DEI LAVORI.
La
consegna dei lavori all’appaltatore verrà effettuata entro 20 (venti) giorni
dalla stipula del contratto e comunque solo dopo la consegna, da parte
dell’incaricato della traduzione del testo definitivo tradotto, compresi
eventuali tempi di imprevisti o proroghe che 1’amministrazione concederà a
quest’ultimo, senza alcuna altra pretesa o riserva da parte dell’Appaltatore.
In caso di urgenza secondo le riserve previste dalla legge n.2248 del
20.03.1865 (per i cottimi fiduciari il termine decorre dalla data di
accettazione dell’offerta); essa avverrà, conformemente all’Art. 10 del
Capitolato Generale d’appalto (D.P.R. 16 luglio 1962), secondo le modalità
previste dagli articoli 9\10 del regola- mento per la direzione dei lavori
dello Stato di cui al D.M. n.350 del 25.05.1895. La consegna dell’impaginato
avverrà con cadenza trimestrale secondo grafico allegato alla relazione
tecnica. L’Appaltatore darà inizio ai lavori non oltre il decimo giorno dalla
data del verbale di consegna.
In
caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di euro 51,65
(euro cinquantunovirgolasessantacinque).
Se il ritardo dovesse superare giorni 40 (quaranta) a partire dalla data di consegna, 1’Ente appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto e dall’incameramento della cauzione. Ove si sia proceduto a consegna parziale, all’atto della consegna definitiva dovrà essere nuovamente computato e determinato, insieme a verbale, il tempo contrattuale di ultimazione detraendo da quello inizialmente assegnato una percentuale corrispondente all’avanzamento dei lavori realizzati.
ART.
14
TEMPO
UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Il
tempo utile per dare ultimati i lavori sarà di mesi 2 (due) naturali
successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna per ogni
gruppo di carte da pubblicare secondo grafico del cronogramma per un totale di
mesi 11 (undici). La penale pecuniaria di cui all’art. 29 del Capitolato
generale resta stabilita nella misura di 1% dell’importo relativo alla
fase di stampa per ogni mese di ritardo, o frazione superiore a quindici
giorni. Ove sia stato contrattualmente redatto un programma dei lavori, la
penalità verrà calcolata, in funzione dei ritardi accumulati per ogni tempo
contrattuale parziale (25%, 50%, 75%) riferendosi allo stato di
avanzamento dei lavori più prossimo alle singole scadenze e valutando 1’importo
dei lavori che L’Appaltatore avrebbe dovuto eseguire come disposto dall’art
”Programma dei lavori” del presente capitolato.
ART.
15
SOSPENSIONI,
RIPRESE E PROROGHE DEI LAVORI
Per
le eventuali sospensioni dei lavori o per le proroghe alla data di ultimazione
dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute rispettivamente negli
artt. 30 e 31 del Capitolato Generale. La proroga dei termini contrattuali per
1’esecuzione dei lavori potrà essere concessa una sola volta per motivi
eccezionali dal responsabile del procedimento su richiesta motivata
dell’appaltatore sentito il Direttore dei Lavori e non potranno superare il
limite di sei mesi. Le proroghe richieste per motivi non riconducibili a
provvedimenti disposti dall’Amministrazione appaltante o da cause di forza
maggiore derivanti da eventi non prevedibili, non comporteranno comunque
revisione prezzi.
ART.
16
L’Appaltatore
non avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ma sarà pagato, in
unica soluzione, 1’ammontare delle pubblicazioni stampate per ogni fase al
netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute, di cui agli articoli 33
del Capitolato Generale e 48 del Regolamento per la contabilità generale dello
Stato approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n.827, A norma dell’art. 10
della L.R. 18 novembre 1964, n.29, sui pagamenti degli acconti nel corso di
esecuzione dei lavori, la ritenuta di garanzia prevista dall’art. 48 del R.D.
23 maggio 1924, n.827, sarà del 5% (cinquepercento). A norma dell’art. 4
della L.R., 17 marzo 1975, n.8, che recepisce il 2’ comma dell’art.1 della
Legge 12 gennaio 1974, n.8, all’atto del pagamento in conto sarà corrisposto,
dietro richiesta dell’Appaltatore, anche la suddetta ritenuta, subordinatamente
alla prestazione, per un importo equivalente, di fideiussione bancaria o di
polizza fideiussoria assicurativa, rilasciata da Enti o Istituti autorizzati, a
norma delle disposizioni vigenti. Il certificato per il pagamento dell’ultima
rata, qualunque sia 1’ammontare, verrà rilasciato dopo 1’ultimazione dei
lavori. I materiali approvvigionati nel cantiere, sempreché siano stati
accettati dalla Direzione dei lavori, verranno, ai sensi e nei limiti
dell’Art.34 del Capitolato Generale, compresi negli stati di avanzamento dei
lavori per i pagamenti dei suddetti.
ART.
17
ULTIMAZIONE
DEI LAVORI
L’Appaltatore, all’atto dell’ultimazione dei lavori, dovrà farne comunicazione per iscritto alla D.L. che, in seguito alle prescritte constatazioni in contraddittorio, redigerà il certificato di ultimazione dei lavori per ogni fase.
ART.
18
CONTO
FINALE
Ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento 25 maggio 1895, n. 350, si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro tre mesi dalla data di ultimazione finale dei lavori, mesi 11 (undici) dal- la prima consegna.
VISITA
DI COLLAUDO
L’appaltatore
entro un mese dalla consegna dei lavori dovrà sottoporre all’Amministrazione le
bozze di stampa Il medesimo appaltatore e tenuto ad apportare tutte le
modifiche e correzioni che si renderanno opportune senza che ciò costituisca
pretesa di ulteriori compensi o spese per 1’Amministrazione.
ART.
20
MANUTENZIONE
DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO
Sarà cura dell’Appaltatore provvedere a proprie spese alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) delle opere eseguite a partire dalla data dell’ultimazione dei lavori fino a quella dell’approvazione del verbale di collaudo escludendo, quindi, alcun onere per 1’amministrazione nei termini sanciti dall’Art. 1669 del Codice Civile.
ART.
21
COLLAUDO
L’esecuzione
del servizio deve essere accettato da personale dell’Amministrazione
tecnicamente idoneo, ovvero da professionisti individuati dall’Amministrazione
in relazione allo specifico con- tratto. L’incaricato all’accettazione o il
collaudatore, sulla base degli accertamenti e delle prove effettuati, possono
accettare i beni o rifiutarli o dichiarali rivedibili.
Saranno
rifiutate le forniture difettose o non rispondenti alle prescrizioni tecniche o
ai campioni presentati in gara. In questi casi 1’Appaltatore ha 1’obbligo di
provvedere, nel termine assegnato dall’Amministrazione, alla sostituzione dei
beni con altri rispondenti ai requisiti contrattuali.
In
caso di beni soggetti a collaudo, 1’operazione deve avvenire entro giorni
trenta dalla consegna del bene e alla presenza di persona incaricata
dall’Appaltatore e debitamente invitata.
In
caso di assenza ingiustificata dell’incaricato dell’impresa, il verbale di
collaudo fa egualmente stato
contro di essa
Il termine suddetto sarà sospeso nel caso in cui, iniziato il collaudo, siano disposte prescrizioni a carico dell’Appaltatore; il termine riprenderà a decorrere dalla data di adempimento delle prescrizioni medesime.
Nel
caso in cui la natura dei beni oggetto del contratto richieda la sola
accettazione con presa in carico, essa dovrà avvenire con le modalità e i
controlli di qualità riferiti alla tipologia merceologica dei beni. L’accettazione
con presa in carico dei beni non esonera comunque 1’Appaltatore dalla
responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o non rilevabili al
momento dell’accettazione stessa, e rilevati entro il termine di garanzia
indicato nel presente Capitolato speciale. Per le prestazioni di servizi il
verbale di collaudo e sostituito dal certificato di regolare esecuzione .
ART.
22
TRATTAMENTI
A TUTELA DEI LAVORATORI. ESTENSIONE DI RESPONSABILITA’
L’Appaltatore
dovrà osservare le norme e le prescrizioni tutte dei contratti collettivi
nazionali e provinciali, delle leggi e dei regolamenti sulla assunzione,
tutela, protezione, assistenza ed assicurazione dei lavoratori dipendenti
occupati nei lavori oggetto del presente appalto anche nel caso che non sia aderente
alle associazioni stipulanti o receda da esse. Applicherà, quindi sia le
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai
contratti collettivi di lavoro operanti alla data dell’offerta nella categoria
e nella località in cui si svolgono i lavori che le successive modifiche ed
integrazioni intervenute nel corso della realizzazione dei lavori.
L’Appaltatore dovrà comunicare, entro 30 giorni dalla data della consegna dei
lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed
assicurativi; durante la esecuzione dei lavori e con cadenza quadrimestrale, lo
stesso dovrà fornire all’Amministrazione le copie di tutti i versamenti. A
garanzia di tali obblighi sarà operata sull’importo netto progressivo dei
lavori una ritenuta dello 0,5% e se 1’Appaltatore trascurerà alcuno
degli adempimenti prescritti vi provvederà 1’Amministrazione a carico del fondo
formato con detta ritenuta, salvo le maggiori responsabilità dell’Appaltatore.
L’Appaltatore sarà responsabile nei confronti dell’ Amministrazione
dell’osservanza di dette norme da parte di subappaltatori nei confronti dei
loro dipendenti anche nei casi in cui il contratto collettivo non preveda il
subappalto. Resta stabilito che in caso di inadempienza accertata, 1’Amministrazione
opererà una detrazione sulla rata per ogni fase nella misura del 20% o
la sospensione del pagamento nella rata a saldo accantonando i relativi importi
fino all’integrale ed accertato adempimento di tutti gli obblighi senza che 1’
Appaltatore possa opporre eccezioni, richiedere risarcimenti per danni o
interessi sulle somme trattenute. L’appaltatore accetta che gli impianti di
stampa e tutto il materiale prodotto per la lavorazione (fotolito, scansioni
immagini, pellicole, file, bozze, cianografiche,ecc) sia cartaceo che
informatico, sono di esclusiva proprietà della Regione Siciliana e dovranno
essere ad essa consegnati; 1’uso degli stessi con finalità diverse da quelle
della Amministrazione Regionale, in particolare la realizzazione di tirature maggiori
dell’opera, sarà perseguito ai sensi di legge e potrà altresì dar luogo
all’attivazione delle procedure tendenti all’esclusione dell’affidatario da
gare e forniture nei confronti della P.A. ex art. 3 della legge di Contabilità
Generale dello Stato, nonché ex art. 68 del collegato Regolamento.
ART.
23
REVISIONE
DEI PREZZI
L’Appaltatore
ha 1’obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di
esecuzione dovessero intervenire variazioni di tutte o di parte delle
componenti dei costi di costruzione.
A norma pertanto dell’art. l1 della L.R. 26 agosto 1992, n.6 che rinvia in materia alle leggi dello Stato, nonché dell’art.44 della L.R. n.21/1985 come sostituito dall’art.56 della L.R. 12 gennaio 1993, n.10, non e ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi.
ART.
24
COLLOCAMENTO
DI MANUFATTI VARI, APPARECCHI E MATERIALI FORNITI DALL’AMMINISTRAZIONE
APPALTANTE
Qualsiasi
apparecchio, materiale o manufatto fornito dall’Amministrazione Appaltante con-
segnato secondo le istruzioni che 1’Appaltatore riceverà, dovrà essere
trasportato in cantiere, immagazzinato e custodito a cura e spese di
quest’ultimo Per il collocamento in opera dovranno seguirsi inoltre tutte le
norme indicate per ciascun opera dei precedenti articoli del presente
capitolato, restando sempre 1’Appaltatore responsabile del- la buona
conservazione del materiale consegnatogli, prima e dopo del suo collocamento in
opera. Tutto il materiale che 1’Amministrazione fornirà alla tipografia dovrà
essere restituito nella forma e condizione che aveva al momento della consegna.
ART.
25
EVENTUALI
LAVORI NON PREVISTI - NUOVI PREZZI
Per
la esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano
stati convenuti i relativi prezzi, o si procederà al concordamento dei nuovi
prezzi con le norme degli articoli 21 e 22 del Regolamento 25 maggio 1895,n.350
ovvero si provvederà in economia con operai, mezzi d’opera, e provviste fornite
dall’appaltatore (a norma dell’Art. 19 dello stesso Regolamento) o da terzi. In
tale ultimo caso 1’Appaltatore, a richiesta della Direzione, dovrà effettuarne
i relativi pagamenti, sul- 1’importo dei quali sarà corrisposto 1’interesse del
6% all’anno, seguendo le disposizioni dell’Art. 28 del Capitolato Generale.
I nuovi prezzi che si rendessero necessario concordare nel corso dei lavori con
le modalità ed i criteri di cui all’art.21 del R.D. 25 maggio 1895, n.350,
potranno essere inseriti in contabilità a titolo provvisorio, in pendenza del
procedimento di approvazione di cui al comma 5 dell’art.54 della L.R. n.10/93.
Si richiama, inoltre, il 3’ comma dell’art.45 della L.R. n.21/SS come
sostituito dall’art.57 della L.R. n.10/93. Gli operai forniti per le opere in
economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti nei necessari
attrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto
stato ed essere provvisti di tutti gli accessori occorrenti al loro regolare
funzionamento. Saranno a carico dell’Appaltatore la manutenzione degli attrezzi
e delle macchine e 1’eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in
buono stato di servizio. I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno
essere forniti in pieno stato di efficienza.
ART.
26
ORDINE
DA TENERSI NELLA CONDUZIONE DEI LAVORI
In
genere 1’Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che
crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine
contrattuale, purché esso, a giudizio della D.L., non riesca pregiudizievole
alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’Amministrazione.
L’Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare 1’esecuzione
di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo e di disporre
1’ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente,specialmente
in relazione alle esigenze dipendenti dall’esecuzione di opere e dalla consegna
delle forniture escluse dall’appalto, senza che 1’Appaltatore possa rifiutarsi
o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. In ogni caso, nel corso dei
lavori, 1’Appaltatore dovrà tener conto delle priorità tecnico- scientifiche
stabilite dalla D.L. o dagli organi preposti alla tutela del bene in oggetto.
ART.
27
ELENCO
DEGLI ADDETTI DA UTILIZZARE PER OPERE SPECIALISTICHE.
Qualora 1’appalto dovesse riguardare, in parte o nella sua totalità, opere specialistiche da e- seguire 1’Appaltatore dovrà fornire, dietro richiesta dell’Ente Appaltante, 1’elenco completo dei prestatori d’opera, dei tecnici e dei consulenti che intenderà impiegare per 1’esecuzione dei lavori. In tale elenco dovranno essere documentate le specifiche competenze professionali degli ad- detti. La consegna dei lavori verrà subordinata all’accettazione di tale elenco da parte dell’Ente Appaltante e degli organi preposti alla tutela del bene in oggetto. L’Appaltatore, nel corso dei lavori, potrà variare gli addetti solo dietro specifica autorizzazione dell’Ente Appaltante.
ART.
28
RISOLUZIONE
DEL CONTRATTO
L’Amministrazione può chiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi: in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 1671 del c.c., tenendo indenne 1’Appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e dei mancati guadagni; per motivi di pubblico interesse; in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle con- dizioni contrattuali; in caso di cessione d’azienda, di cessazione dell’attività o in caso di concordato preventivo o falli- mento; in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati dall’Amministrazione; in caso di morte dell’Appaltatore, quando la sua persona costituisca motivo determinante di garanzia del contratto e della sua esecuzione; in caso di ritardo nell’esecuzione del contratto, oltre il termine massimo stabilito nel contratto. L’Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi: in caso di impossibilità ad eseguire il contratto per cause non imputabili all’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 1672 del c.c. La risoluzione del contratto ha effetto retroattivo.
L’Appaltatore
garantisce i beni e i materiali forniti da tutti gli inconvenienti, esclusi
quelli derivanti da forza maggiore. L’Appaltatore dovrà provvedere nei termini
di contratto alle riparazioni o sostituzioni che si dovessero rendere
necessarie, senza alcun addebito per 1’Amministrazione.
Tutte
le spese del contratto sono a carico dell’Impresa appaltatrice.
ART.
31
Se durante 1’esecuzione dei lavori dovessero insorgere controversie fra 1’Amministrazione e 1’Appaltatore si procederà, conformemente al R.D. 25.05.189 n. 350, alla risoluzione delle stesse in via amministrativa. Ove ciò non risultasse possibile, salvo il disposto dell’Art. 47 del Capitolato generale (deroga alla competenza arbitrale), tutte le controversie fra 1’Amministrazione e 1’Appaltatore, qualsiasi sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica saranno deferite, in osservanza al- 1’Art. 349 della Legge sui Lavori Pubblici 20.03.65 n.2248 allegato F ed agli artt. 896 e seg. del codice di procedura civile al giudizio di cinque arbitri con le modalità previste da capo VI artt. 44, 45 e 46 del Capitolato Generale.