CAPITOLATO D’APPALTO

PER LA STAMPA, IL CONFEZIONAMENTO E LA DISTRIBUZIONE

DELLE CARTE DEI SITI ARCHEOLOGICI

DELLA REGIONE SICILIANA

 

Art. 1

OGGETTO DELL’APPALTO

 

Il presente capitolato d’appalto ha per oggetto la stampa, il confezionamento e la distribuzione delle Carte dei Siti Archeologici.

 

Art. 2

DISCIPLINA NORMATIVA DELL’APPALTO

 

L’appalto e soggetto alle norme e condizioni previste daI Titolo II della Legge regionale n.7/2002, dal D.Lgs 157l95 e successive modifiche, dal D.Lgs. 358l92, dal presente Capitolato speciale, oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme di Contabilità dello Stato, dalle norme del Codice Civile, del Codice di Procedura Civile e dalle altre disposizioni di leggi nazionali vigenti in materia di contratti.

 

Art. 3

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA DI BENI E/0 DI SERVIZI

 

L’Appaltatore dovrà fornire i sottonotati beni e servizi nei modi che 1’Amministrazione riterrà opportuno.

Province

Bene

Agrigento

Valle dei Templi, opuscolo di 64 pagine, 12.000 parole e carta topografica;

Trapani

Area archeologica di Segesta, opuscolo di 32 pagine, 4000 parole e carta topografica;

 

Area archeologica di Selinunte, opuscolo di 48 pagine, 10.000 parole e carta topografica;

Enna

Area archeologica di Morgantina (Aidone), opuscolo di 40 pagine, 10.000 parole e carta topografica;

Messina

Area archeologica di Tindari, carta topografica e 4000 parole;

 

Area archeologica di Naxos, opuscolo di 24 pagine, 6000 parole e carta topografica;.

 

Taormina città, carta topografica e 5000 parole.

Siracusa

Area archeologica della Neapolis, opuscolo 44 pagine, 5000 parole e carta topografica.

Caltanissetta

Area archeologica Gibil Gabib, carta topografica e 4000 parole.

Catania

Catania città, opuscolo 24 pagine, 4000 parole e carta topografica.

Palermo

Area archeologica di Solunto, opuscolo 24 pagine, 5000 parole e carta topografica.

Ragusa

Area archeologica di Caucana (Camarina), carta topografica e 5000 parole.

 

 

·       Cellophanatura;

·       Scatole per imballaggio;

·       Trasporto presso le sedi di vendita.


 

ART. 4

FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE.

 

La forma e le principali dimensioni delle opere, che formano oggetto dell’appalto, risultano dagli allegati al contratto e dalle seguenti indicazioni, salvo quando verrà meglio precisato all’atto esecutivo della Direzione dei lavori:

 

 

La tiratura prevista e, per ogni sito di cui all’art. 3, pari a 16.500 copie cosi distinte: 5.500 in italiano, 3.750 rispettivamente in inglese e tedesco e 1.750 rispettivamente in francese e spagnolo.

 

ART. 5

ENTITA’ DEL CONTRATTO

 

L’importo dei lavori a base d’asta compresi IVA ed ogni altro onere e pari ad € 257.652,46 (diconsi euro duecentocinquantasettemilaseicentocinquantaduevirgolaquarantasei) finanziato a valere su fondi europei POR 2000-2006 - Asse II - Misura 2.02 - Azione D;

L’importo risulta dal seguente prospetto:

 

Stampa a colori in cinque lingue

EURO

Agrigento

30.522,29

Se gesta

24.238,54

Selinunte

27.380,41

Morgantina

25.809,48

Tindari

11.143,61

Naxos

22.667,61

Taormina

11.143,61

Siracusa

26.594,95

Camarina

11.143,61

Soluto

22.667,61

Gibil Gabib

11.143,61

Catania

22.667,61

stampa di locandine

619,80

Importo base d'asta per stampe

247.742,75

 

Le cifre del precedente quadro, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavori a misura ed a corpo, soggetti al ribasso d’asta, potranno variare tanto in più quanto in meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, con la osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli Art. 13 e 14 del vigente Capitolato generale approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n°.1063. L’importo del compenso a corpo fisso ed invariabile, e soggetto anch’esso al ribasso d’asta.

L’Amministrazione committente si riserva la facoltà di richiedere una maggiore o minore quantità di beni o servizi, rispetto alle quantità indicate in fase di gara, nella misura massima del 20%, senza che 1’Appaltatore possa, per tale motivo, avanzare pretese di sorta. Le maggiori quantità richieste dovranno essere fornite o eseguite alle medesime condizioni contrattuali. Al di la dei suddetti limiti 1’Appaltatore ha diritto alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art.11 del R.D. n.2440/1923.

 

ART. 6

CONDIZIONI DELL’APPALTO.

 

Nell’accettare i lavori di cui all’art 3 1’Appaltatore dichiara:

- di aver preso conoscenza delle opere da eseguire;

- di aver visitato gli immobili interessati ai lavori e di avere accertato le condizioni sia dei corpi di fabbrica che degli impianti;

- di aver valutato le condizioni di viabilità e di accesso;

- di aver valutato, nella formulazione dell’offerta, tutte le circostanze e gli elementi che possano, in qualche modo, influire sulla determinazione dei costi sia della manodopera che delle forniture e dei noleggi;

- di avere attentamente esaminato tutte le condizioni del presente capitolato speciale, gli elaborati di progetto, i particolari costruttivi e quanto altro fornito atto a valutare 1’appalto;

- di avere esaminato i prezzi giudicandoli congrui e remunerativi.

L’Appaltatore non potrà quindi, eccepire, durante 1’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza delle condizioni, o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che nei casi di forza maggiore previsti dal Codice Civile.

 

ART. 7

ECCEZIONI DELL’APPALTATORE.

 

Nel caso che 1’Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi alla esecuzione stessa dei lavori siano più gravosi di quelli prescritti dal presente Capitolato speciale e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di nuovi prezzi o la corresponsione di un particolare compenso, egli, prima di dar corso all’ordine di servizio con il quale i lavori sono stati disposti, dovrà presentare le proprie riserve nei modi previsti dalla vigente normativa. Poichè tale norma ha lo scopo di non esporre 1’Amministrazione ad oneri imprevisti, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

 

ART. 8

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.

 

Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale, il Capitolato Generale d’appalto con le modifiche di cui alle leggi nn. 741/81 e 687/84, l’elenco dei prezzi unitari ed i seguenti documenti progettuali:

 

ART. 9

DEPOSITO CAUZIONALE

 

Per la partecipazione alla gara le imprese concorrenti dovranno provvedere alla costituzione di un deposito cauzionale provvisorio pari al 2% (due per cento) dell’importo a base d’asta mediante ver-samento presso la Cassa Regionale . Alle imprese non risultanti aggiudicatarie il deposito cauzionale verrà restituito subito dopo 1’aggiudicazione della gara, mentre il deposito cauzionale prestato dall’impresa aggiudicataria resterà vincolato fino alla stipula del contratto. A garanzia inoltre dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi del contratto stipulato nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento, 1’impresa aggiudicataria sarà tenuta a prestare un deposito cauzionale definitivo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale mediante versamento presso la cassa regionale. Tanto il deposito cauzionale provvisorio quanto quello definitivo potrà essere costituito con richiamo a quanto previsto dall’art. 6 della legge 10 dicembre 1981, nr. 741 e cioè mediante fideiussione bancaria ovvero polizza assicurativa, rilasciata da Compagnia di assicurazione regolarmente auto- rizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del T.U. approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, nr. 449. La cauzione definitiva rimarrà vincolata per tutta la durata del contratto.


 

ART. 10

STIPULA DEL CONTRATTO

 

L’aggiudicatario provvisorio, entro 15 gg. dalla data dell’invito dovrà produrre, al fine di comprovare il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, i seguenti documenti o altri equipollenti in considerazione dello Stato in cui ha la sede legale lo stesso:

La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta entro 15 gg. dall’invito a produrla.

Non saranno ammesse richieste di proroghe o eccezioni motivate dalla difficoltà o dai ritardi nel reperimento della documentazione di cui sopra.

La documentazione prodotta in copia semplice deve essere accompagnata da una dichiarazione impegnativa di conformità del legale rappresentante, con 1’indicazione dell’Amministrazione presso la quale si trovano gli originali, corredata da una copia non autenticata del documento di identità del sottoscrittore.

Sulla base della documentazione anzidetta si procederà all’aggiudicazione definitiva del servizio.

Ove 1’aggiudicatario provvisorio nel termine anzidetto di 15 gg. dalla dell’invito non abbia perfettamente e completamente ottemperato a quanto sopra richiesto ovvero venga accertato la mancanza o la carenza dei requisiti, 1’Amministrazione regionale, fermo quanto previsto dalla vigente normativa per le dichiarazioni mendaci, revocherà 1’aggiudicazione provvisoria, incamererà la cauzione provvisoria e procederà ove del caso all’aggiudicazione provvisoria del servizio al secondo concorrente in graduatoria.

Si precisa che 1’aggiudicazione provvisoria vincola immediatamente il concorrente aggiudicatario, mentre impegnerà 1’Amministrazione regionale solo dopo che sarà stata adottata la determinazione di aggiudicazione definitiva.

L’impresa aggiudicataria verrà invitata a presentarsi entro 15 gg. dalla data di aggiudicazione per la firma del contratto.

Se 1’aggiudicataria non dovesse presentarsi per la stipula del contratto, sarà considerata decaduta e la cauzione provvisoria verrà incamerata a copertura delle spese di rinnovo dell’esperimento di gara e compensazione dei relativi danni.


 

ART. 11

CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

 

L’Appaltatore non può cedere o subappaltare l’esecuzione di tutto o di parte del contratto, senza il consenso scritto dell’Amministrazione. Le cessioni e i subappalti effettuati in violazione del disposto di cui al comma precedente, costituiscono causa di risoluzione del contratto; in tal caso 1’Amministrazione procederà all’incameramento della cauzione, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno conseguente. Nel caso di subappalto autorizzato, resta invariata la responsabilità dell’Appaltatore. Copia del contratto di subappalto dovrà essere consegnata all’Amministrazione.

 

ART. 12

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

 

L’Appaltatore deve effettuare le consegne o eseguire il servizio a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura, nei locali, nei termini e con le modalità indicate nel contratto, nel progetto esecutivo ad esso allegato, nel presente Capitolato speciale. Nel caso di ritardo nell’inizio della fornitura o del servizio, per colpa dell’Appaltatore, 1’Amministrazione committente potrà procedere alla risoluzione del contratto e all’incameramento della cauzione, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno conseguente. Costituiscono giusta causa di spostamento dei termini di consegna e/o di esecuzione, i motivi di forza maggiore, debitamente comprovati e accertati dall’Amministrazione. In tal caso la comunicazione dell’evento deve essere effettuata, pena la decadenza, entro cinque giorni dal suo verificarsi.

 

ART. 13

CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI.

 

La consegna dei lavori all’appaltatore verrà effettuata entro 20 (venti) giorni dalla stipula del contratto e comunque solo dopo la consegna, da parte dell’incaricato della traduzione del testo definitivo tradotto, compresi eventuali tempi di imprevisti o proroghe che 1’amministrazione concederà a quest’ultimo, senza alcuna altra pretesa o riserva da parte dell’Appaltatore. In caso di urgenza secondo le riserve previste dalla legge n.2248 del 20.03.1865 (per i cottimi fiduciari il termine decorre dalla data di accettazione dell’offerta); essa avverrà, conformemente all’Art. 10 del Capitolato Generale d’appalto (D.P.R. 16 luglio 1962), secondo le modalità previste dagli articoli 9\10 del regola- mento per la direzione dei lavori dello Stato di cui al D.M. n.350 del 25.05.1895. La consegna dell’impaginato avverrà con cadenza trimestrale secondo grafico allegato alla relazione tecnica. L’Appaltatore darà inizio ai lavori non oltre il decimo giorno dalla data del verbale di consegna.

In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di euro 51,65 (euro cinquantunovirgolasessantacinque).

Se il ritardo dovesse superare giorni 40 (quaranta) a partire dalla data di consegna, 1’Ente appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto e dall’incameramento della cauzione. Ove si sia proceduto a consegna parziale, all’atto della consegna definitiva dovrà essere nuovamente computato e determinato, insieme a verbale, il tempo contrattuale di ultimazione detraendo da quello inizialmente assegnato una percentuale corrispondente all’avanzamento dei lavori realizzati.


 

ART. 14

TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI

 

Il tempo utile per dare ultimati i lavori sarà di mesi 2 (due) naturali successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna per ogni gruppo di carte da pubblicare secondo grafico del cronogramma per un totale di mesi 11 (undici). La penale pecuniaria di cui all’art. 29 del Capitolato generale resta stabilita nella misura di 1% dell’importo relativo alla fase di stampa per ogni mese di ritardo, o frazione superiore a quindici giorni. Ove sia stato contrattualmente redatto un programma dei lavori, la penalità verrà calcolata, in funzione dei ritardi accumulati per ogni tempo contrattuale parziale (25%, 50%, 75%) riferendosi allo stato di avanzamento dei lavori più prossimo alle singole scadenze e valutando 1’importo dei lavori che L’Appaltatore avrebbe dovuto eseguire come disposto dall’art ”Programma dei lavori” del presente capitolato.

 

ART. 15

SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE DEI LAVORI

 

Per le eventuali sospensioni dei lavori o per le proroghe alla data di ultimazione dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute rispettivamente negli artt. 30 e 31 del Capitolato Generale. La proroga dei termini contrattuali per 1’esecuzione dei lavori potrà essere concessa una sola volta per motivi eccezionali dal responsabile del procedimento su richiesta motivata dell’appaltatore sentito il Direttore dei Lavori e non potranno superare il limite di sei mesi. Le proroghe richieste per motivi non riconducibili a provvedimenti disposti dall’Amministrazione appaltante o da cause di forza maggiore derivanti da eventi non prevedibili, non comporteranno comunque revisione prezzi.

 

ART. 16

PAGAMENTI IN ACCONTO

 

L’Appaltatore non avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ma sarà pagato, in unica soluzione, 1’ammontare delle pubblicazioni stampate per ogni fase al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute, di cui agli articoli 33 del Capitolato Generale e 48 del Regolamento per la contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n.827, A norma dell’art. 10 della L.R. 18 novembre 1964, n.29, sui pagamenti degli acconti nel corso di esecuzione dei lavori, la ritenuta di garanzia prevista dall’art. 48 del R.D. 23 maggio 1924, n.827, sarà del 5% (cinquepercento). A norma dell’art. 4 della L.R., 17 marzo 1975, n.8, che recepisce il 2’ comma dell’art.1 della Legge 12 gennaio 1974, n.8, all’atto del pagamento in conto sarà corrisposto, dietro richiesta dell’Appaltatore, anche la suddetta ritenuta, subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente, di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa, rilasciata da Enti o Istituti autorizzati, a norma delle disposizioni vigenti. Il certificato per il pagamento dell’ultima rata, qualunque sia 1’ammontare, verrà rilasciato dopo 1’ultimazione dei lavori. I materiali approvvigionati nel cantiere, sempreché siano stati accettati dalla Direzione dei lavori, verranno, ai sensi e nei limiti dell’Art.34 del Capitolato Generale, compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti dei suddetti.

 

ART. 17

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

 

L’Appaltatore, all’atto dell’ultimazione dei lavori, dovrà farne comunicazione per iscritto alla D.L. che, in seguito alle prescritte constatazioni in contraddittorio, redigerà il certificato di ultimazione dei lavori per ogni fase.

 

ART. 18

CONTO FINALE

 

Ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento 25 maggio 1895, n. 350, si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro tre mesi dalla data di ultimazione finale dei lavori, mesi 11 (undici) dal- la prima consegna.

 

ART. 19

VISITA DI COLLAUDO

 

L’appaltatore entro un mese dalla consegna dei lavori dovrà sottoporre all’Amministrazione le bozze di stampa Il medesimo appaltatore e tenuto ad apportare tutte le modifiche e correzioni che si renderanno opportune senza che ciò costituisca pretesa di ulteriori compensi o spese per 1’Amministrazione.

 

ART. 20

MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO

 

Sarà cura dell’Appaltatore provvedere a proprie spese alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) delle opere eseguite a partire dalla data dell’ultimazione dei lavori fino a quella dell’approvazione del verbale di collaudo escludendo, quindi, alcun onere per 1’amministrazione nei termini sanciti dall’Art. 1669 del Codice Civile.

 

ART. 21

COLLAUDO

 

L’esecuzione del servizio deve essere accettato da personale dell’Amministrazione tecnicamente idoneo, ovvero da professionisti individuati dall’Amministrazione in relazione allo specifico con- tratto. L’incaricato all’accettazione o il collaudatore, sulla base degli accertamenti e delle prove effettuati, possono accettare i beni o rifiutarli o dichiarali rivedibili.

Saranno rifiutate le forniture difettose o non rispondenti alle prescrizioni tecniche o ai campioni presentati in gara. In questi casi 1’Appaltatore ha 1’obbligo di provvedere, nel termine assegnato dall’Amministrazione, alla sostituzione dei beni con altri rispondenti ai requisiti contrattuali.

In caso di beni soggetti a collaudo, 1’operazione deve avvenire entro giorni trenta dalla consegna del bene e alla presenza di persona incaricata dall’Appaltatore e debitamente invitata.

In caso di assenza ingiustificata dell’incaricato dell’impresa, il verbale di collaudo fa egualmente stato contro di essa

Il termine suddetto sarà sospeso nel caso in cui, iniziato il collaudo, siano disposte prescrizioni a carico dell’Appaltatore; il termine riprenderà a decorrere dalla data di adempimento delle prescrizioni medesime.

Nel caso in cui la natura dei beni oggetto del contratto richieda la sola accettazione con presa in carico, essa dovrà avvenire con le modalità e i controlli di qualità riferiti alla tipologia merceologica dei beni. L’accettazione con presa in carico dei beni non esonera comunque 1’Appaltatore dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o non rilevabili al momento dell’accettazione stessa, e rilevati entro il termine di garanzia indicato nel presente Capitolato speciale. Per le prestazioni di servizi il verbale di collaudo e sostituito dal certificato di regolare esecuzione .

 

ART. 22

TRATTAMENTI A TUTELA DEI LAVORATORI. ESTENSIONE DI RESPONSABILITA’

 

L’Appaltatore dovrà osservare le norme e le prescrizioni tutte dei contratti collettivi nazionali e provinciali, delle leggi e dei regolamenti sulla assunzione, tutela, protezione, assistenza ed assicurazione dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente appalto anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. Applicherà, quindi sia le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro operanti alla data dell’offerta nella categoria e nella località in cui si svolgono i lavori che le successive modifiche ed integrazioni intervenute nel corso della realizzazione dei lavori. L’Appaltatore dovrà comunicare, entro 30 giorni dalla data della consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi; durante la esecuzione dei lavori e con cadenza quadrimestrale, lo stesso dovrà fornire all’Amministrazione le copie di tutti i versamenti. A garanzia di tali obblighi sarà operata sull’importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,5% e se 1’Appaltatore trascurerà alcuno degli adempimenti prescritti vi provvederà 1’Amministrazione a carico del fondo formato con detta ritenuta, salvo le maggiori responsabilità dell’Appaltatore. L’Appaltatore sarà responsabile nei confronti dell’ Amministrazione dell’osservanza di dette norme da parte di subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti anche nei casi in cui il contratto collettivo non preveda il subappalto. Resta stabilito che in caso di inadempienza accertata, 1’Amministrazione opererà una detrazione sulla rata per ogni fase nella misura del 20% o la sospensione del pagamento nella rata a saldo accantonando i relativi importi fino all’integrale ed accertato adempimento di tutti gli obblighi senza che 1’ Appaltatore possa opporre eccezioni, richiedere risarcimenti per danni o interessi sulle somme trattenute. L’appaltatore accetta che gli impianti di stampa e tutto il materiale prodotto per la lavorazione (fotolito, scansioni immagini, pellicole, file, bozze, cianografiche,ecc) sia cartaceo che informatico, sono di esclusiva proprietà della Regione Siciliana e dovranno essere ad essa consegnati; 1’uso degli stessi con finalità diverse da quelle della Amministrazione Regionale, in particolare la realizzazione di tirature maggiori dell’opera, sarà perseguito ai sensi di legge e potrà altresì dar luogo all’attivazione delle procedure tendenti all’esclusione dell’affidatario da gare e forniture nei confronti della P.A. ex art. 3 della legge di Contabilità Generale dello Stato, nonché ex art. 68 del collegato Regolamento.

 

ART. 23

REVISIONE DEI PREZZI

 

L’Appaltatore ha 1’obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione dovessero intervenire variazioni di tutte o di parte delle componenti dei costi di costruzione.

A norma pertanto dell’art. l1 della L.R. 26 agosto 1992, n.6 che rinvia in materia alle leggi dello Stato, nonché dell’art.44 della L.R. n.21/1985 come sostituito dall’art.56 della L.R. 12 gennaio 1993, n.10, non e ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi.

 

ART. 24

COLLOCAMENTO DI MANUFATTI VARI, APPARECCHI E MATERIALI FORNITI DALL’AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

 

Qualsiasi apparecchio, materiale o manufatto fornito dall’Amministrazione Appaltante con- segnato secondo le istruzioni che 1’Appaltatore riceverà, dovrà essere trasportato in cantiere, immagazzinato e custodito a cura e spese di quest’ultimo Per il collocamento in opera dovranno seguirsi inoltre tutte le norme indicate per ciascun opera dei precedenti articoli del presente capitolato, restando sempre 1’Appaltatore responsabile del- la buona conservazione del materiale consegnatogli, prima e dopo del suo collocamento in opera. Tutto il materiale che 1’Amministrazione fornirà alla tipografia dovrà essere restituito nella forma e condizione che aveva al momento della consegna.

 

ART. 25

EVENTUALI LAVORI NON PREVISTI - NUOVI PREZZI

 

Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, o si procederà al concordamento dei nuovi prezzi con le norme degli articoli 21 e 22 del Regolamento 25 maggio 1895,n.350 ovvero si provvederà in economia con operai, mezzi d’opera, e provviste fornite dall’appaltatore (a norma dell’Art. 19 dello stesso Regolamento) o da terzi. In tale ultimo caso 1’Appaltatore, a richiesta della Direzione, dovrà effettuarne i relativi pagamenti, sul- 1’importo dei quali sarà corrisposto 1’interesse del 6% all’anno, seguendo le disposizioni dell’Art. 28 del Capitolato Generale. I nuovi prezzi che si rendessero necessario concordare nel corso dei lavori con le modalità ed i criteri di cui all’art.21 del R.D. 25 maggio 1895, n.350, potranno essere inseriti in contabilità a titolo provvisorio, in pendenza del procedimento di approvazione di cui al comma 5 dell’art.54 della L.R. n.10/93. Si richiama, inoltre, il 3’ comma dell’art.45 della L.R. n.21/SS come sostituito dall’art.57 della L.R. n.10/93. Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti nei necessari attrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato ed essere provvisti di tutti gli accessori occorrenti al loro regolare funzionamento. Saranno a carico dell’Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e 1’eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio. I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

 

ART. 26

ORDINE DA TENERSI NELLA CONDUZIONE DEI LAVORI

 

In genere 1’Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della D.L., non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’Amministrazione. L’Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare 1’esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo e di disporre 1’ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente,specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall’esecuzione di opere e dalla consegna delle forniture escluse dall’appalto, senza che 1’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. In ogni caso, nel corso dei lavori, 1’Appaltatore dovrà tener conto delle priorità tecnico- scientifiche stabilite dalla D.L. o dagli organi preposti alla tutela del bene in oggetto.

 

ART. 27

ELENCO DEGLI ADDETTI DA UTILIZZARE PER OPERE SPECIALISTICHE.

 

Qualora 1’appalto dovesse riguardare, in parte o nella sua totalità, opere specialistiche da e- seguire 1’Appaltatore dovrà fornire, dietro richiesta dell’Ente Appaltante, 1’elenco completo dei prestatori d’opera, dei tecnici e dei consulenti che intenderà impiegare per 1’esecuzione dei lavori. In tale elenco dovranno essere documentate le specifiche competenze professionali degli ad- detti. La consegna dei lavori verrà subordinata all’accettazione di tale elenco da parte dell’Ente Appaltante e degli organi preposti alla tutela del bene in oggetto. L’Appaltatore, nel corso dei lavori, potrà variare gli addetti solo dietro specifica autorizzazione dell’Ente Appaltante.


 

ART. 28

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

 

L’Amministrazione può chiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi: in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 1671 del c.c., tenendo indenne 1’Appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e dei mancati guadagni; per motivi di pubblico interesse; in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle con- dizioni contrattuali; in caso di cessione d’azienda, di cessazione dell’attività o in caso di concordato preventivo o falli- mento; in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati dall’Amministrazione; in caso di morte dell’Appaltatore, quando la sua persona costituisca motivo determinante di garanzia del contratto e della sua esecuzione; in caso di ritardo nell’esecuzione del contratto, oltre il termine massimo stabilito nel contratto. L’Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi: in caso di impossibilità ad eseguire il contratto per cause non imputabili all’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 1672 del c.c. La risoluzione del contratto ha effetto retroattivo.

 

ART. 29

GARANZIE

 

L’Appaltatore garantisce i beni e i materiali forniti da tutti gli inconvenienti, esclusi quelli derivanti da forza maggiore. L’Appaltatore dovrà provvedere nei termini di contratto alle riparazioni o sostituzioni che si dovessero rendere necessarie, senza alcun addebito per 1’Amministrazione.

 

ART. 30

SPESE E ONERI CONTRATTUALI

 

Tutte le spese del contratto sono a carico dell’Impresa appaltatrice.

 

ART. 31

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

 

Se durante 1’esecuzione dei lavori dovessero insorgere controversie fra 1’Amministrazione e 1’Appaltatore si procederà, conformemente al R.D. 25.05.189 n. 350, alla risoluzione delle stesse in via amministrativa. Ove ciò non risultasse possibile, salvo il disposto dell’Art. 47 del Capitolato generale (deroga alla competenza arbitrale), tutte le controversie fra 1’Amministrazione e 1’Appaltatore, qualsiasi sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica saranno deferite, in osservanza al- 1’Art. 349 della Legge sui Lavori Pubblici 20.03.65 n.2248 allegato F ed agli artt. 896 e seg. del codice di procedura civile al giudizio di cinque arbitri con le modalità previste da capo VI artt. 44, 45 e 46 del Capitolato Generale.