IL CONCETTO DI PARCO ARCHEOLOGICO

I A - IL CONCETTO DI PARCO 
Il significato originario del concetto di parco ha una valenza meramente protezionistica, in quanto serve a designare un luogo chiuso, protetto dai condizionamenti esterni, deputato allo svolgimento di un determinata funzione o attività, come pure alla difesa delle cose, degli animali o dei valori che vi rimangono custoditi. 
Potrebbe essere interessante per lo studio dell’evoluzione della lingua italiana, o della sua involuzione, analizzare come l’uso generalizzato di questo termine, adoperato la prima volta nel 1922  per esprimere la concezione, allora corrente, secondo cui i beni naturali dovevano essere isolati e recintati al fine di difenderli dalla pressione antropica circostante, sia invalso proprio quando nella legislazione di settore e nella pubblica opinione si è diffuso e ha preso consistenza un apprezzamento estensivo  delle problematiche ambientali, che vengono ritenute condizionanti per il quadro dello sviluppo . 
In realtà, si è ormai consolidata un’immagine del Parco di area protetta corrispondente a quella di un istituto capace di dare prospettive nuove alle attività dell'uomo, siano queste di carattere produttivo che quelle del tempo libero e della ricerca espressiva. Il che è frutto dell’affermazione di una precisa costruzione teorica , che ha proposto un concetto di parco non sacrificato in rigide normative standardizzate, in armonia con le esigenze della popolazione locale e inserito in una cornice “sistemica”; ma anche e soprattutto del successo che è stato alla fine accordato al modello di gestione del territorio - aperto alla pubblica fruizione - proprio dei parchi nazionali e regionali proliferati negli ultimi vent’anni.
Il che rimanda all’attività legislativa svolta dalla Regione siciliana nei primi anni ’80, quando, con una scelta fortemente innovativa, venne imboccata la strada che portò al varo dei tre Parchi regionali e delle varie Riserve Naturali e alla loro sostanziale accettazione da parte degli abitanti, grazie all’attività faticosa, e perciò ancor più meritoria, svolta in tal senso dall’Amministrazione regionale del Territorio e dell’Ambiente.
Ciò è presumibilmente la ragione del largo successo che il termine “Parco” ha avuto nella legislazione degli ultimi dieci anni, nella quale esso ha finito per travalicare l’accezione originaria, strettamente legata all’esperienza della protezione ambientale, per essere adoperato con riferimento a discipline in parte o in tutto diverse.
Si è così assistito alla nascita dei Parchi marini ( Legge 31 dicembre 1982, n.979), ma anche dei Parchi tecnologici ( è del 1990 la costituzione dell’Associazione dei Parchi Scientifici e Tecnologici Italiani) e più recentemente di Parchi Culturali (Parco Culturale del Tigullio, 1998) e di Parchi Letterari, un’idea quest’ultima che ha avuto buona fortuna in Sicilia ( dove sono stati presentati 79 progetti) e che dovrebbe stimolare la creazione di nuove imprese giovanili, finanziabili in base alla legge 263 del 1993.
La necessità, innescata dalle prospettive della congiuntura economica, di creare "a casa propria" occasioni di sviluppo è dunque il fondamento del successo dell’idea di parco come strumento per valorizzare il territorio.
Il che non toglie che di Parchi si continui a parlare soprattutto con riferimento al settore della salvaguardia del patrimonio naturale.
Così, l’ente parco previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sulle aree naturali protette, sebbene tra le finalità di questa disciplina rientri la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici (articolo 1), rimane sostanzialmente deputato alla tutela degli aspetti naturali e non sembra idoneo a essere utilizzato i quei contesti nei quali natura e cultura sono continuamente integrati. 
Si tratta in effetti di una legge non priva di qualche ambiguità poiché, se per un verso riconosce implicitamente la connessione inscindibile tra questi due elementi, attribuendo al Ministro per i Beni e le Attività Culturali la qualità di membro del Comitato per le aree naturali protette (articolo 3), per l’altro riserva al Ministero per l’Ambiente e ai suoi organismi tecnici la gestione territoriale. È vero che il Ministro per i Beni e le Attività Culturali può proporre l’integrazione o l’ampliamento di altre aree naturali protette (articolo 3 comma 4; articolo 4, commi 3 e 5), ed esercitare poteri di interdizione in materia di tutela ambientale per contrastare o correggere le decisioni degli organismi di gestione ma tali poteri sono rimasti nella pratica in gran parte inapplicati per l’impossibilità da parte dell’Amministrazione dei Beni Culturali e Ambientali di agire sul territorio con propri organi. 
Da qui la netta separazione che intercorre all’interno dei Parchi nazionali, al di là degli enunciati della legge, tra beni culturali e ambientali e tra tutela e valorizzazione. Il risultato in molti casi è stato paralizzante, soprattutto in riferimento ai territori dei parchi che includono centri storici e aree archeologiche.
Diversa e sotto molti profili più felice è stata l’attuazione delle leggi regionali 6 maggio 1981, n. 9 e 9 agosto 1988, n. 14, recanti norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali.
L’articolo 24, quinto comma, della l. r. 14/88, ha fornito un notevole contributo di chiarezza alla gestione del territorio e delle sue valenze precisando che il nulla-osta rilasciato dal presidente dell’Ente parco, sentito il Comitato tecnico – scientifico ( nel quale è presentate la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali), sostituisce quello previsto dalla legge 29 giugno 1939, n 1497 e successive modificazioni.
Risulta così preclusa la via per ogni conflitto di competenze e assicurata una procedura autorizzativa più rispondente a quelle istanze partecipative più tardi sancite dalla riforma del procedimento amministrativo e che vedono la presenza, all’interno del Comitato tecnico scientifico dell’Ente Parco, di tutti i soggetti interessati alla salvaguardia e alla valorizzazione del territorio protetto.
La prassi attuativa della legislazione suddetta ha dimostrato che lo snellimento delle autorizzazioni paesaggistiche, e il loro trasferimento al nuovo Ente, non hanno determinato effetti nefasti e anzi la regolamentazione degli usi del suolo da parte del Parco abbia consentito il mantenimento dell’assetto paesistico - ambientale  meritevole di conservazione.
Quando, nel 2000, il legislatore ha rimesso mano alla materia dei “parchi archeologici” e ha rivisitato globalmente quanto stabilito dalla legge del 1993, l’indubbio successo conseguito dalla disciplina dei parchi naturali regionali ha portato a fare riferimento a quel modello operativo, ritenuto idoneo per un’azione integrata di tutela e promozione; per introdurre criteri di individuazione, tutela e gestione dei sistemi storici e ambientali presenti nel territorio, non disgiunti dallo sviluppo di "azioni economiche sostenibili", così come stabilito, tra l’altro, dall'art. 2, comma 22, della legge 426/98 (Nuovi interventi in campo ambientale).