II C2  - LA GESTIONE DEL TERRITORIO ARCHEOLOGICO: PROFILI ORGANIZZATIVI E ISTITUZIONALI
Biblioteche, archivi, musei, parchi archeologici e orti botanici sono, ancora oggi, considerati più come luoghi di conservazione e di tutela di beni che come istituzioni che producono e diffondono cultura. Tuttavia è già da qualche anno che il dibattito circa il fine culturale di queste istituzioni è molto acceso e si sono aperte e sviluppate numerose riflessioni sul ruolo che esse debbono assumere all’interno del paese. E’ necessario però ridefinirne non soltanto le finalità e gli obiettivi, ma anche le strategie di comunicazione e le tecniche di intervento nella società.
Si prospetta un quadro in cui emergono situazioni giuridiche economicamente vantaggiose per l’amministrazione, la quale, pur mantenendo priorità alla conservazione e al recupero dei beni sottoposti a tutela e al rispetto dei loro valori storici, aggiunge tra i propri obiettivi strategici, in  corrispondenza a quanto indicato dall’art.10 del D. Leg.vo 368/98: 
a) l’acquisizione di risorse finanziarie sufficienti a garantire una adeguata conservazione dei beni nonché il miglioramento della loro fruizione pubblica; 
b) l’incremento dei servizi offerti al pubblico attraverso l’integrazione delle attività di gestione e valorizzazione.
Anche la legge regionale 20 del 2000 concorre alla formazione del nuovo impianto legislativo del settore, nel quale lo strumento da essa previsto, il parco archeologico, assume una specifica rilevanza sia per finalità di tutela che per favorire il coinvolgimenti delle popolazioni locali nella gestione del patrimonio archeologico, risorsa per  uno sviluppo ecosostenibile. 
Non vi è dubbio che il fine di migliorare la pubblica fruizione delle aree del Parco passa anche attraverso la fase della realizzazione dei cosiddetti "servizi aggiuntivi" previsti dalla legge Ronchey, di prossima attivazione in Sicilia, come: servizio navette, servizi guida, servizi ristoro e caffetteria, gestione dei servizi igienici, sezione didattica per i ragazzi, centri di oggettistica e editoria
Ma l’autonomia gestionale e finanziaria dell’ente parco permette in realtà di andare oltre e di pensare a momenti di coinvolgimento di associazioni culturali, scuole e università nelle attività di gestione: purché ciò avvenga nel rispetto dei vincoli di destinazione delle aree archeologiche. 
L’Ente Parco potrà in particolare: 
a) stipulare convenzioni per l’affidamento in gestione, in locazione o concessione, di una parte dell’attività dei servizi o dei beni comunque posseduti, purché i soggetti affidatari agiscano in base ai criteri rispondenti all’esclusivo interesse dell’ente; 
b) acquistare beni immobili culturali di proprietà dello Stato, delle province e dei comuni, ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in base ai principi già fissati nella legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 24; 
c) previa autorizzazione dell’Assessorato, costituire o partecipare alla costituzione di società di capitali che svolgano, in via strumentale, attività diretta al perseguimento di scopi statutari. Affinché vi sia compatibilità tra l’ente parco e l’attività d’impresa svolta da simili società occorre che, per previsione statutaria, gli utili di gestione non vengano ridistribuiti tra i soci ma destinati alla realizzazione dello scopo sociale e che, in caso di estinzione della società, il patrimonio venga devoluto a favore di enti aventi analoghe finalità o istituzioni. 
Quel che occorre è che la consuetudine con i luoghi che questo modello di gestione tende a favorire ne aumenti la comprensione e l’amore da parte della gente e faccia sì che “nell’immaginario collettivo un parco archeologico non sarà più assimilato a un parco Robinson, fatto di vialetti e di giochi multimediali, ma come testimonianza viva, complessa e monumentale di genti che solcarono il mare su piccole barche e vennero in Sicilia dove crearono città più belle di quelle che li avevano generati” .