II C1 - ORGANI DELL’ENTE PARCOIl Direttore del Parco è la figura centrale del nuovo istituto e ingloba le funzioni attribuite dalla legge al Presidente e al direttore dei Parchi naturali regionali.Il Direttore del Parco è un dirigente tecnico dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione. Le funzioni che egli è chiamato a svolgere sono numerose, determinanti per l’attività del Parco e richiedono l’accertato possesso di capacità manageriali e di cognizioni tecnico scientifiche adeguate. In particolare, il Direttore: - è il rappresentante legale del Parco; - è il responsabile della gestione del parco; - partecipa al comitato tecnico-scientifico - predispone lo schema di regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento del parco - predispone il programma annuale e triennale di attività, con particolare riferimento alla ricerca archeologica, al restauro, manutenzione e conservazione del patrimonio archeologico; - assicura l’esecuzione degli interventi compresi nei programmi, una volta che essi sono stai approvati; - vigila sul corretto funzionamento del parco; - vigilando sul rispetto del regolamento interno del Parco; - risponde al comitato tecnico scientifico del rispetto del piano-regolamento del Parco; - dirige il personale del parco; - individua l’organico del Parco e formula la relativa proposta all’Assessorato; - formula proposte da sottoporre al parere del comitato tecnico-scientifico; - predispone e trasmette al comitato tecnico scientifico gli schemi di bilancio e di conto consuntivo; - provvede alle spese necessarie per l'ordinario funzionamento del parco; - esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento interno del parco Le Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali competenti per territorio mantengono, anche dopo l’istituzione del Parco, la titolarità delle funzioni di tutela e vigilanza sui beni culturali e ambientali presenti nel territorio dell’Ente. Fanno eccezione gli interventi rientranti nell’attività del Parco, da eseguirsi all'interno del suo perimetro, per i quali il parere espresso dal Comitato tecnico scientifico sostituisce l'autorizzazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e ambientali. Inoltre le Soprintendenze predispongono la proposta di istituzione del Parco, che deve essere munita del parere reso dai Comuni interessati (i quali debbono pronunziarsi entro 45 giorni dalla richiesta) e deve contenere ad substantiam la proposta di perimetrazione del parco e la sua zonizzazione, nonché lo schema del regolamento del parco, contenente modalità d'uso, vincoli e divieti operanti nelle varie zone, che, una volta approvati, integrano e modificano gli strumenti urbanistici vigenti Il comitato tecnico-scientifico è l’organo tecnico consultivo del Direttore del Parco e ha, di conseguenza, una composizione che assicura la presenza di una componente tecnica qualificata, oltre che dei rappresentanti dei soggetti istituzionalmente interessati all’attività dell’Ente. Il comitato, conformemente alle sue funzioni, esprime pareri: - sullo schema di regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento del parco, - sullo schema di bilancio; - sul programma annuale e triennale di attività; - sugli interventi da eseguire all'interno del perimetro del parco da parte del parco stesso; - su ogni altra questione allo stesso sottoposta dal direttore. Esso esercita, inoltre, tutte le altre funzioni attribuitegli dal regolamento. La natura del parere reso dal comitato sembra doversi ascrivere a quella degli elementi integrativi dell’efficacia degli atti amministrativi. Ne consegue che, in caso di assenza del parere stesso, come pure nel caso in cui il parere sia stato negativamente reso, le proposte formulate dal Direttore sono inefficaci, dovendosi riconoscere la necessità non soltanto di richiedere l’avviso dell’organo consultivo, ma anche di conformarsi alle sue determinazioni, la cui natura è confermata dal fatto che, quando ha ad oggetto gli interventi da eseguirsi all’interno del perimetro del parco, compresi nell’attività dell’Ente, il parere in questione ha addirittura rilevanza esterna, integrando l’efficacia delle autorizzazioni rese ordinariamente dalla Soprintendenza. Si deve ritenere che il carattere eccezionale di quest’ultima disposizione, che costituisce deroga alle normali competenze in tema di tutela dei beni culturali e paesaggistici, non consente di estenderne la portata sino a attribuire al parere reso dal comitato - sui progetti degli interventi ricadenti all’interno del perimetro del Parco e rientranti nella sua attività istituzionale - la funzione del “parere tecnico” previsto dall’art. 12 della l. r. 21/85. Ciò anche in considerazione della composizione del comitato stesso. Questo parere resta pertanto demandato alle Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali, che, intuitu materiae, debbono esprimersi sulla congruità tecnico-economica dei progetti consistenti in riparazioni, restauro e manutenzione di beni vincolati. |