II C - L’ENTE PARCOCome per ogni territorio, per il rilancio delle attività per lo sviluppo, occorre identificare un'immagine collettiva che aiuti gli individui e le istituzioni ad agire con successo e misurare la loro capacità di cooperare.I Parchi archeologici regionali possono diventare il luogo da dove ripartire per direzioni nuove, riassegnando al territorio regionale un ruolo referente per programmare il futuro. Perché ciò accada, occorre una metodologia di gestione dinamica di un territorio complesso come quello del parco capace di interpretare la ricchezza del luogo in termini propositivi. Il termine “gestione” qui adoperato, così come altrove in queste Linee Guida, deve essere considerato in senso tecnico e cioè nell’accezione dell’art.148, lett. d), del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo cui esso comprende “ogni attività diretta, mediante l'organizzazione di risorse umane e materiali, ad assicurare la fruizione dei beni culturali e ambientali, concorrendo al perseguimento delle finalità di tutela e di valorizzazione” Soggetto della gestione è, nel disegno della legge sui parchi archeologici, l’Ente Parco. Si tratta di un ente pubblico che - art. 21, comma ottavo - ha piena AUTONOMIA, articolata in: 1. autonomia scientifica e di ricerca. La ricerca archeologica, il restauro, la manutenzione e la conservazione del patrimonio archeologico compreso nel territorio del Parco sono effettuati dall’Ente: i relativi interventi, compresi nel programma delle attività dell’Ente e comunque approvati secondo le modalità di cui alla legge 20/2000, non necessitano di ulteriori autorizzazioni o pareri; 2. autonomia organizzativa L’Ente parco predispone lo schema del proprio regolamento interno, nel quale sono fissate le norme per l'organizzazione ed il funzionamento del parco. Questo schema, approvato dall’Assessorato, costituisce il regolamento interno del Parco, alla cui esecuzione e al cui rispetto da parte dei terzi sovraintendono gli organi dell’Ente, che, analogamente, sono tenuti ad assicurare il generale rispetto dell’altro regolamento, quello predisposto dalle Soprintendenze, che contiene i vincoli i divieti e le modalità d’uso del territorio del parco. 3. autonomia amministrativa. L’Ente amministra, mediante i suoi organi, il patrimonio affidatogli mediante atto di dotazione al momento della sua istituzione, nonché i beni conferiti o acquistati successivamente; predispone il proprio bilancio preventivo, nonché il conto consuntivo, e ne gestisce i relativi capitoli; amministra il personale assegnato in servizio dall’Assessorato e provvede alle spese necessarie per l'ordinario funzionamento del parco; 4. autonomia finanziaria. Quest’ultima comprende espressamente la gestione delle entrate che affluiscono al bilancio dell’Ente e non include le spese relative al personale. Queste ultime restano infatti a carico dell’Assessorato regionale dei Beni Culturali e Ambientali, che assegna al parco la dotazione di personale stabilita sentito il direttore del Parco: il che comporta che l’individuazione dell’organico procede su indicazione e proposta del direttore di ciascun Parco e, quindi, sarà articolata sulla base delle effettive necessità dei vari siti. Le entrate del Parco sono costituite da: 1. somme assegnate in via ordinaria, per il funzionamento dell'istituzione, da parte dell’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione; 2. proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso, dai servizi offerti a pagamento, dalla vendita di pubblicazioni dallo stesso edite e da altre attività organizzate dal parco; 3. contributi e donazioni di soggetti pubblici e privati. Le suddette entrate affluiscono sul bilancio del parco, che è soggetto ad approvazione, così come il conto consuntivo delle attività svolte, da parte dell’Assessore regionale per i beni culturali. L’ampia capacità di azione assicurata all’Ente è preordinata all’esigenza di affrontare e superare la questione delle attività gestorie all’interno di quelle aree archeologiche, che, per dimensioni e natura, presentano la opportunità di mettere in condivisione il patrimonio archeologico e ambientale posseduto con la comunità locale, fortificando in tal modo le caratteristiche intrinseche dei luoghi, così da non trasformarli in crisalidi prive della capacità di elaborare ogni prospettiva futura. Ma il momento della gestione e valorizzazione delle aree archeologiche resta subordinato, concettualmente e giuridicamente, a quello della tutela, che, in via preventiva e successiva, agisce e condiziona l’attività dell’ente. Al momento della proposta di istituzione del parco, infatti, le Soprintendenze debbono predisporre non solo la perimetrazione (o zonizzazione) del territorio del parco, ma anche il suo REGOLAMENTO . A parte la dizione adoperata dal legislatore, non vi è dubbio che si tratti di un atto diverso e sopraordinato al regolamento la cui redazione la stesa legge affida, in un momento successivo, all’iniziativa dello stesso ente Parco. Quest’ultimo è un mero regolamento interno, con funzioni ordinamentali dell’attività dell’Ente; il primo è invece un “piano - regolamento” che stabilisce i vincoli, le modalità d’uso e di divieti operanti sul territorio e costituisce, ove necessario, variante alle previsioni dei PRG dei Comuni interessati, che, anche per questo, debbono esprimere al riguardo il loro parere. Si tratta di un atto destinato a incidere e condizionare l’attività non solo dei terzi ma anche dello stesso Ente parco, chiamato ad assicurarne la puntuale attuazione, e costituisce l’estrinsecazione, da parte delle Soprintendenze, dei criteri di tutela del patrimonio archeologico e delle sue valenze ambientali. Il regolamento del parco non deve prefigurare soluzioni definitive ma neppure deve assecondare lo stato delle cose: deve costituire un insieme organico di sollecitazioni destinate a interagire con la realtà locale per creare i presupposti di nuovi scenari di sviluppo. In tal senso esso è destinato a essere la Grundnorm del parco, l’elemento catalizzatore di uno sviluppo endogeno che, facendo leva sulle risorse paesaggistiche, ambientali, culturali e sociali del territorio, porti a “riorganizzare in sistema i sintemi” (CABIANCA), i segni dell’identità dei luoghi, per renderli nuovo motore di sviluppo. Ma anche dopo l’istituzione del Parco non vengono meno le norme di tutela. Permane infatti l’obbligo da parte delle Soprintendenze di assicurare, anche all’interno del territorio del Parco, il puntuale rispetto dei vincoli paesaggistici e archeologici; le procedure derogatorie previste dalla legge per l’approvazione dei progetti rientranti nei programmi di attività dell’Ente, hanno infatti natura eccezionale e non si estendono a interventi che rientrino in tipologie diverse. Ciò comporta la necessità di costanti momenti di verifica e condivisione delle attività tra l’amministrazione di tutela e l’ente di gestione. |