II B5 - ZONA OMOGENEA CAll’esterno del Parco e della sua fascia di rispetto può essere prevista la perimetrazione di un’altra area, la zona “omogenea” C, avente valenze spiccatamente paesaggistiche.Si tratta di una facoltà - e non di un obbligo - concesso alle Soprintendenze, le quali, in sede di proposta di istituzione dei Parchi, possono pensare a una sistemazione “ragionata” dell’area che, per motivi spaziali, è destinata a interagire in termini più immediati con il parco. La ratio di questa disposizione risiede solo in parte nella possibilità di salvaguardare l’aspetto di luoghi che, per quanto autonomamente privi di interesse archeologico, sono da tutelare per il ruolo di cornice ambientale che essi rivestono. Infatti, le Soprintendenze possono in ogni caso ricorrere allo strumento del vincolo paesaggistico di territori aventi queste caratteristiche ricorrendo agli strumenti ordinariamente apprestati dall’ordinamento: si pensi al vincolo relativo a Selinunte, di recente approvato. In realtà, il riferimento all’interesse paesaggistico della zona C, adoperato dal legislatore, deve essere inteso - anche - come la possibilità per l’Amministrazione dei beni culturali di normare e indirizzare le attività antropiche nell’area in questione, che, per il suo rapporto di contiguità con il parco, è destinata a sede di iniziative economiche e culturali strettamente legate all’attività dell’Ente. Si tratta di attività non solo da permettere, ma anche, in taluni casi da incentivare e, in questo senso, la normazione degli usi consentiti in zona C svolgerebbe la funzione di un micro piano paesistico dell’area stessa. E’ peraltro evidente che se il parco vuole realizzare un modello di gestione capace di determinare lo sviluppo sostenibile delle comunità residenti, la individuazione di attività e di iniziative di supporto all’Ente non va limitata alla sola zona C e non va ricercata attraverso momenti latu sensu autoritativi, quali la zonizzazione in questione, ma, piuttosto, in un rapporto di collaborazione con gli operatori economici privati e con gli enti locali interessati aperto, almeno, a tutto il territorio comunale. Gli strumenti legislativi da individuare per la costruzione di tale rapporto sono da individuarsi, tra l’altro, nell’articolo 10 del D. leg.vo 20 ottobre 1998, n. 368, il quale prevede la stipula di accordi con amministrazioni pubbliche e soggetti privati attraverso formule negoziate o partecipate; si veda anche il regolamento per l’alienazione, il conferimento in concessione o l’utilizzazione mediante convenzione dei beni immobili del demanio storico-artistico, in corso di pubblicazione. |