II B4  - ZONA OMOGENEA B
Nell’ordinamento italiano non è previsto che in fase di costituzione di aree archeologiche demaniali custodite vengano create aree tampone per un’ulteriore protezione dell’area stessa e per collegare l’area in modo preciso al territorio. 
È il caso di sottolineare che tale assenza è stata considerata come un elemento negativo nella valutazione dell’ammissibilità delle proposte d’iscrizione dei beni archeologici nel patrimonio mondiale dell’Unesco. 
D’altra parte, se immaginiamo un complesso di aree ricadenti in una vasta zona di rilievo archeologico e paesaggistico, alcune potranno essere subordinate a vincolo diretto (articoli 6 e 8 T.U. 490/99) altre a vincolo indiretto (articolo 49 T.U.490/99) in quanto funzionali ad altri beni; ma altre ancora potrebbero configurarsi in maniera tale che, pur prospettandosi un’esigenza di tutela, non sia possibile né vincolarle né espropriarle ai sensi della legge 1089/39.
In tale caso si è talvolta ricorso agli strumenti di tutela offerti dalla legge 1497/39 - oggi T.U.490/99, Titolo II - oppure a quelli inseriti negli strumenti urbanistici; in altri casi (parco Appia Antica), la destinazione di tutela dell’area è stata realizzata  mediante il ricorso a formule concessorie. 
Nella Regione siciliana il problema ha trovato ben altra e radicale soluzione, in quanto l’art.15, lett. e), della l. r. 78/76 ha previsto una fascia di inedificabilità assoluta profonda 200 metri tutto intorno ai confini dei parchi archeologici.
Il fatto che la norma sia rimasta sino ad oggi inapplicata, per la decisiva ragione che non si erano ancora istituiti parchi archeologici di sorta, non significa che la disposizione non sia vigente. Essa entrerà in vigore non appena la Regione siciliana istituirà il primo parco archeologico (cfr. infra pag. 34).
Resta intuitivo che l’area in questione coincide con quella segnata di lettera B nell’elencazione contenuta all’art. 21 della l. r. 20/2000 e che la fascia in questione è strettamente collegata, per finalità e conformazione,  alla “zona omogenea” A.
Ciò vuole significare che al momento di perimetrare il parco archeologico occorrerà tenere conto, da un lato, della consistenza archeologica e del regime proprietario dei terreni che vi insistono, e, dall’altro, anche dello strumento di tutela offerto dalla legge del 1976, che introduce un’area di inedificabilità di 200 metri tutto intorno alla zona A dei Parchi. Le perimetrazioni proposte dovranno quindi tenere conto di tali elementi e del rapporto strumentale che esercita la seconda, avendo  altresì presente che nella zona B non potranno essere previste nuove edificazioni.
E’ appena il caso di evidenziare che il nesso di strumentalità che vige tra la zona B e la A non esclude che anche il terreno compreso nella zona B sia “archeologico”, e che quindi in questa area, per quanto priva delle emergenze monumentali presenti nel Parco vero e proprio, vengano effettuate indagini e ricerche atte mettere in valore le giaciture del sottosuolo. In caso contrario, la zona stessa verrebbe ad assumere l’aspetto di una singolare cesura tra il Parco e il territorio esterno.
Quanto al regime giuridico dei fondi ricadenti in questa zona, la gravosità e la pregnanza del vincolo sopra descritto non impediscono che i terreni compresi in zona B siano di proprietà privata, quantunque lo stretto collegamento teleologico operante, consigli, anche, per questa zona, la scelta della demanializzazione.