II B3 - ZONA OMOGENEA AUn parco archeologico è da intendersi come un organismo vivo e dinamico, nel quale vengono svolte varie funzioni ed esaltate le diverse componenti che lo caratterizzano, diverse a seconda della sua realtà archeologica e fisico-ambientale.E’ per questo motivo che la legge demanda alla fase di istituzione di ciascuno dei Parchi quegli adempimenti, come l’adozione delle norme regolamentari e la perimetrazione, il cui contenuto è strettamente dipendente dalle natura e dalle peculiarità delle varie situazioni locali. Ciò non toglie che, in generale, le funzioni alle quali il parco archeologico dovrebbe assolvere possono essere individuate, in primo luogo, in quelle determinate dalla presenza dei resti archeologici e, quindi, nella tutela e nella conservazione dei monumenti e dei reperti mobili. A ciò è da aggiungere la ricerca scientifica, che andrà estesa a tutta l’area del parco. Infine, la fruizione integrata dei diversi elementi che compongono il parco, da quello storico-archeologico a quello naturalistico-ambientale. Per il raggiungimento di questi scopi il parco deve essere dotato di una serie di infrastrutture necessarie sia per l’attività di tutela e ricerca (magazzini, laboratori di restauro, biblioteca, archivi, foresterie, recinzione, corpi di guardia), sia per la pubblica fruizione (biglietteria, posti di ristoro, servizi, visitor center, museo). E’ compito delle Soprintendenze, in sede di formazione del perimetro dei parchi, individuare la migliore allocazione di queste strutture. Va però sin da adesso richiamata l’attenzione sul fatto che, così come chiarito dal Titolo I della l. r. 20/2000 a proposito del Parco Archeologico di Agrigento, il territorio archeologico del Parco va ricompreso nella zona A ed esclusivamente nella zona A. Si adopera in questa sede volutamente il termine di “zona omogenea” per sottolineare che, così come accade per la zonizzazione urbanistica conforme al D.M. 1444/68, anche la perimetrazione dell’area archeologica del parco determina significative conseguenze per l’uso dei suoli che vi sono compresi. Per quanto la legge non vieti astrattamente l’inserimento in tale zona di aree di proprietà privata o di beni pubblici di pertinenza di altre amministrazioni, non vi è dubbio che questa eventualità vada riguardata con qualche giustificata cautela. Infatti, l’inserimento di un terreno nell’area del parco archeologico o, più precisamente, nella sua zona A, comporta la sua destinazione all’uso pubblico, in modo così assoluto e pregnante che non è mancato chi , per i corrispettivi ambiti dei Parchi naturali, ha parlato dell’insorgere di una proprietà pubblica collettiva amministrata dall’Ente Parco. Ne discende che all’interno della zona A del parco, per quanto possibile, vanno inserite aree archeologiche già demanializzate o in via di demanializzazione. Il che non esclude di concepire in linea teorica ammissibile una perimetrazione di zona A che comprenda anche aree non demaniali e quindi di proprietà di privati o di amministrazioni terze. L’Ente Parco potrebbe anzi inserire anche terreni precedentemente non vincolati, i cui proprietari, per effetto della avvenuta inclusione dei loro cespiti all’interno del Parco, verrebbero sottoposti a tutte le restrizioni alle facoltà di godimento che derivano dalle varie prescrizioni dettate a tutela dell’ambiente archeologico del parco. Il tutto senza che il sacrificio sopportato dia luogo a indennizzo. E’ altrettanto vero che l’Ente potrebbe in un momento successivo al suo insediamento intervenire sul regime proprietario dei beni compresi in zona A, rendendosi acquirente dei terreni ovvero sottoscrivendo con i loro titolari accordi miranti a ottenere l’uso o la gestione temporanea dei beni stessi. Ma in via ordinaria, il Parco di area archeologica dovrebbero avere ad oggetto terreni demanializzati in funzione del loro interesse archeologico, e comunque assoggettati, per la stessa ragione a vincolo archeologico o indiretto. In caso di assenza assoluta di questi elementi, deve poi ritenersi esclusa la possibilità stessa di istituire un parco archeologico, perché mancherebbero le condizioni per organizzare la gestione del territorio archeologico, la cui indagine dovrebbe allora essere riservata alla Soprintendenza, almeno sino alla fase di vincolo e di formazione del piano di esproprio dei terreni. Il regime giuridico operante nella zona A è in ogni caso quello del regolamento del singolo Parco, che, quando approvato, determinerà le modalità d'uso, i vincoli e i divieti, che opereranno ad integrazione e variante agli strumenti urbanistici vigenti. In sede di regolamento, la cui redazione la legge demanda alle Soprintendenze, è quindi possibile, da un lato, proporre modifiche e integrazioni al regime vincolistico del territorio considerato e, dall’altro, determinare il regime urbanistico operante in zona A. E’ chiaro che, in linea di principio, in quest’area vanno escluse nuove realizzazioni edilizie o interventi negativi per la consistenza del sottosuolo archeologico, limitandosi, per le esigenze del parco, al recupero e al riuso dell’edilizia preesistente; le nuove edificazioni andranno allocate preferibilmente nella zona C. Al momento dell’istituzione del Parco, l’ente gestore verrà dotato dei beni demaniali ricadenti sul territorio; inoltre, come si è detto, l’Ente potrà in un momento successivo acquistare altre aree. In entrambi i casi, la proprietà pubblica di questi beni è interamente funzionalizzata agli scopi istituzionali del Parco e per tale destinazione essi, ove non lo fossero già a titolo autonomo, sono da considerarsi beni patrimoniali indisponibili i sensi degli artt. 826 e 830 c.c. Il regime giuridico relativo deve peraltro essere ripensato alla luce del Regolamento per l’alienazione, il conferimento in concessione o l’utilizzazione mediante convenzione dei beni immobili del demanio storico-artistico dello Stato, delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni, in corso di pubblicazione. Il parco archeologico, così come delineato dagli articoli 20 e seguenti della legge regionale 20 del 2000, è certamente un organismo complesso, per il cui auspicabile successo è destinata a rivestire un ruolo importante la possibilità di individuare regimi giuridici differenziati e di articolare congruamente la zonizzazione del territorio. Sarebbe altrettanto auspicabile che questo strumento possa divenire per il territorio la sede privilegiata di un nuovo umanesimo e di una conoscenza in cui il sapere scientifico venga acquisito, gestito e trasmesso a diversi livelli e con diversi linguaggi. Al parco archeologico come espressione fisica di un territorio archeologico, ecologico e ambientale da un lato dovrebbe quindi affiancarsi il parco mentale, quello delle conoscenze dialettiche e problematiche, le quali, in un simile sistema di musealizzazione didattica, passano dallo spazio aristocratico della pubblicazione specialistica a quello democratico della divulgazione del processo di conoscenza e di scoperta. Ciò richiede, evidentemente, che la gestione da parte dei nuovi Enti Parco esalti tutte le possibili componenti multidisciplinari e ogni possibile arricchimento interdisciplinare. |