II B1 – IL PAESAGGIO MONUMENTALE
Sono passati quindici anni dall’entrata in vigore della legge n. 431/85, nota come legge Galasso, che ha costituito il tentativo di superare la dicotomia tra pianificazione e ambiente e di proporre, con i piani paesistici obbligatori, uno strumento d'intervento territoriale in grado di coniugare sviluppo e tutela, rilanciando su nuove basi il tema dello sviluppo sociale e della valorizzazione delle risorse naturali.
La legge, pur inquadrandosi all’interno della delega alle autonomie locali delle potestà urbanistiche e paesaggistiche, processo aperto dal d. P. R. 616 del 1977 e portato ulteriormente avanti dalla stessa “Galasso”, si ascrive per altro verso tra i tentativi di determinare dall’alto le regole di trasformazione della società. Vanno in questo senso la fissazione autoritativa e forzatamente generica delle zone vincolate ope legis e la possibilità da parte del Ministro di surrogare le Regioni inadempienti in tema di pianificazione paesistica: istituti questi che denotano una certa sfiducia da parte dell’autorità centrale sulla bontà della gestione territoriale da parte delle regioni, così come del resto è emerso quando, di recente, il Ministero ha cercato di riscrivere e dettare alle regioni le regole e i contenuti della pianificazione d’area vasta.
Al di là di queste pur legittime osservazioni, la l. 431/85 ha avuto il merito di portare a maturazione, conferendogli dignità legislativa, il dibattito sviluppato negli anni ’70 sui concetti di ambiente e paesaggio. 
Quest’ultimo, se non è che una parte del primo, si presenta peraltro con quello strettamente accomunato, in quanto, come la l. 431/85 ha contribuito a chiarire, il paesaggio non è più soltanto “bellezza naturale”, come era inteso nel 1939, ma rappresenta “la forma del territorio o dell’ambiente creata dalla comunità umana che vi si è insediata, con una continua interazione della natura e dell’uomo.” 
Questa concezione, mutuata dalle scienze geografiche, passa nell’ordinamento giuridico quando, con la legge “Galasso”, vengono sottoposte a tutela ampie porzioni del territorio italiano individuate senza alcuna considerazione del loro aspetto, ma con esclusivo riferimento a fatto che esse concorrono alla “forma del Paese” in funzione della loro realtà naturale (le coste, i laghi, i fiumi) o anche, come accade per le università agrarie, le zone gravate da usi civici e le zone di interesse archeologico.
Con quest’ultima definizione il legislatore pone sul tavolo la questione del rapporto “sinergico” tra beni culturali e ambientali  e tra i rispettivi strumenti di tutela, separati dalla legislazione del 1939, permeata dalla distinzione crociana tra bellezza artistica e bello di natura, e unificati, sia pure in parte, soltanto con il T.U. del 1999. Alla rilevanza paesaggistica delle aree archeologiche si accompagna, con la norma contenuta all’art.1, lett. m), della l.431/85, la possibilità per l’amministrazione di tutela di affiancare al vincolo diretto o indiretto, da essa apposto sulle località di interesse archeologico, anche il vincolo paesaggistico, che concorre quindi a salvaguardare l’aspetto dei luoghi.
La tutela del “paesaggio monumentale”, come Predieri definiva i luoghi segnata dalla presenza creativa dell’uomo, diventa così uno dei temi sviluppati dalla pianificazione paesistica innescata dalla l.431/85, nella quale la presenza archeologica viene vista, in un’ottica necessariamente “urbanistica”, come risorsa del territorio.
Da qui il tema si trasferisce all’interno della questione paesaggistica in Italia, che viene riproposta dalla I Conferenza Nazionale sul Paesaggio (Roma, ottobre 1999) e dalla Convenzione Europea sul Paesaggio (Firenze, 13 novembre 2000). 
Il ritorno all’uso del concetto di “paesaggio” è probabilmente corrispondente all’intento dello Stato di riappropriarsi, in forza dell’articolo 9 della Costituzione, del governo di un territorio sul quale, a torto o a ragione, si ritiene che le Regioni abbiano abdicato al controllo urbanistico loro demandato dalla riforma del 1977 ; ma, nelle più recenti accezioni, la tutela del paesaggio si collega anche a quella dello sviluppo sostenibile e quindi postula, da un lato, la considerazione e il rispetto per la diversità del paesaggio e delle sue componenti (non a caso, come ha osservato Roberto Gambino,  la Convenzione Europea di cui sopra ha ad oggetto, nel suo testo originale, i “paesaggi” piuttosto che il “paesaggio”), e, dall’altro, la necessità di stabilire forme di cointeressenza e di condivisione nella gestione della risorsa paesaggistica.
Il che demanda a iniziative di valorizzazione corrispondenti, tra l’altro, anche alla tipologia dei Parchi Archeologici.