URP
- UFFICIO RELAZIONI COL PUBBLICO
Tariffe,
modalità di pagamento e riferimenti per l'accesso agli atti
L’esame
dei documenti è gratuito.
Il rilascio di copie, salve le disposizioni vigenti in materia di
bollo, è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione,
come di seguito indicato, ed alla corresponsione dei diritti di
ricerca e di visura (art. 28, comma 3 L.R. 10/91).
Euro
0,26 per il rilascio da una a due copie.
Euro
0,52 per il rilascio da tre a quattro e così di seguito (Circolare
Presidenza Regione Siciliana – Segreteria Generale –
n. 782/ IV del 15.03.94).
Per
le planimetrie il costo è maggiorato del 50% (D.A. Presidenza
del 22.02.95, art. 18 – GURS parte I n. 31 del 10.06.95).
Le
somme dovranno essere corrisposte non oltre il momento dell’accesso
o del ritiro delle copie.
Qualora le copie dei documenti siano richieste per corrispondenza
o via fax, il il pagamento delle somme deve avvenire prima dell’invio
delle copie mediante esibizione, eventualmente anche via fax, della
ricevuta di pagamento.
Soggetti
legittimati ad esercitare il diritto di accesso
La richiesta di accesso ai documenti amministrativi può provenire
da chiunque, singolo o associato, titolare di un interesse specifico,
diritto soggettivo o interesse legittimo e dalle associazioni che
rappresentano interessi diffusi (art. 3 D.P. Reg. 12/98).
Tipologia dei documenti ai quali possono accedere gli utenti
E’ considerato documento amministrativo ogni rappresentazione
grafica, foto-cinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra
specie, del contenuto di atti formati dalla Pubblica Amministrazione,
anche se trattasi di atti interni o di atti comunque utilizzati
ai fini dell’attività amministrativa. (art. 25, comma
2 L.R. 10/91).
Disciplina
dei casi di esclusione
Il diritto di accesso è escluso per i documenti suscettibili
di recare pregiudizio agli interessi indicati nell’art. 24
della legge 241/90 e nell’art. 8 del D.P.Rep. 352/92: la sicurezza,
la difesa nazionale e le relazioni internazionali; la politica monetaria
e valutaria; l’ordine pubblico, la prevenzione e repressione
della criminalità; la riservatezza di terzi, persone, gruppi
ed imprese, garantendo agli interessati la visione degli atti relativi
ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza è necessaria
per curare o difendere i loro interessi giuridici.
Nell’art. 13 del D.P. Reg. 12/98 sono ulteriormente specificate
le categorie di documenti sottratte all’accesso, tra cui:
• Documentazione attinente alla fase istruttoria in caso di
provvedimento di sequestro dei procedimenti penali e disciplinari,
ovvero utilizzabile ai fini dell’apertura di procedimenti
disciplinari, nonché quella concernente l’istruttoria
dei ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente;
• Accertamenti medico-legali e relativa documentazione;
• Documenti ed atti relativi alla saluta delle persone, ovvero
concernenti le condizioni psico-fisiche delle medesime;
• Rapporti informativi, nonché note personali caratteristiche
a qualsiasi titolo compilate riguardanti dipendenti diversi dal
richiedente;
• Documentazione caratteristica matricolare, nonché
quella relativa a situazioni private dell’impiegato;
• Atti e documenti riguardanti il trattamento stipendiale
ed accessorio di dipendenti diversi dal richiedente, se la richiesta
provenga da un terzo non portatore di interesse diretto e personale;
• Documentazione relativa alla situazione finanziaria economica
e patrimoniale di persone, gruppi, imprese, ed associazioni, comunque
utilizzata ai fini dell’attività amministrativa;
• Atti e documenti riguardanti la concessione di sussidi e
provvidenza per l’effetto di particolari motivazioni connesse
allo stato di necessità o di salute limitatamente ai motivi;
• Documentazione attinente ad accertamenti ispettivi ed amministrativo
contabili per la parte relativa alla tutela della vita privata e
della riservatezza;
• Documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dal
servizio;
Sono
inoltre sottratti all’accesso i pareri resi dall’Avvocatura
dello Stato e dell’Ufficio Legislativo e Legale relativi ad
una lite in potenza o in atto e la inerente corrispondenza (art.
15 D.P. Reg. 12/98).
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