URP - UFFICIO RELAZIONI COL PUBBLICO

Tariffe, modalità di pagamento e riferimenti per l'accesso agli atti

L’esame dei documenti è gratuito.
Il rilascio di copie, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, come di seguito indicato, ed alla corresponsione dei diritti di ricerca e di visura (art. 28, comma 3 L.R. 10/91).

Euro 0,26 per il rilascio da una a due copie.

Euro 0,52 per il rilascio da tre a quattro e così di seguito (Circolare Presidenza Regione Siciliana – Segreteria Generale – n. 782/ IV del 15.03.94).

Per le planimetrie il costo è maggiorato del 50% (D.A. Presidenza del 22.02.95, art. 18 – GURS parte I n. 31 del 10.06.95).

Le somme dovranno essere corrisposte non oltre il momento dell’accesso o del ritiro delle copie.
Qualora le copie dei documenti siano richieste per corrispondenza o via fax, il il pagamento delle somme deve avvenire prima dell’invio delle copie mediante esibizione, eventualmente anche via fax, della ricevuta di pagamento.

Soggetti legittimati ad esercitare il diritto di accesso
La richiesta di accesso ai documenti amministrativi può provenire da chiunque, singolo o associato, titolare di un interesse specifico, diritto soggettivo o interesse legittimo e dalle associazioni che rappresentano interessi diffusi (art. 3 D.P. Reg. 12/98).


Tipologia dei documenti ai quali possono accedere gli utenti
E’ considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, foto-cinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie, del contenuto di atti formati dalla Pubblica Amministrazione, anche se trattasi di atti interni o di atti comunque utilizzati ai fini dell’attività amministrativa. (art. 25, comma 2 L.R. 10/91).

Disciplina dei casi di esclusione
Il diritto di accesso è escluso per i documenti suscettibili di recare pregiudizio agli interessi indicati nell’art. 24 della legge 241/90 e nell’art. 8 del D.P.Rep. 352/92: la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali; la politica monetaria e valutaria; l’ordine pubblico, la prevenzione e repressione della criminalità; la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza è necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici.
Nell’art. 13 del D.P. Reg. 12/98 sono ulteriormente specificate le categorie di documenti sottratte all’accesso, tra cui:
• Documentazione attinente alla fase istruttoria in caso di provvedimento di sequestro dei procedimenti penali e disciplinari, ovvero utilizzabile ai fini dell’apertura di procedimenti disciplinari, nonché quella concernente l’istruttoria dei ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente;
• Accertamenti medico-legali e relativa documentazione;
• Documenti ed atti relativi alla saluta delle persone, ovvero concernenti le condizioni psico-fisiche delle medesime;
• Rapporti informativi, nonché note personali caratteristiche a qualsiasi titolo compilate riguardanti dipendenti diversi dal richiedente;
• Documentazione caratteristica matricolare, nonché quella relativa a situazioni private dell’impiegato;
• Atti e documenti riguardanti il trattamento stipendiale ed accessorio di dipendenti diversi dal richiedente, se la richiesta provenga da un terzo non portatore di interesse diretto e personale;
• Documentazione relativa alla situazione finanziaria economica e patrimoniale di persone, gruppi, imprese, ed associazioni, comunque utilizzata ai fini dell’attività amministrativa;
• Atti e documenti riguardanti la concessione di sussidi e provvidenza per l’effetto di particolari motivazioni connesse allo stato di necessità o di salute limitatamente ai motivi;
• Documentazione attinente ad accertamenti ispettivi ed amministrativo contabili per la parte relativa alla tutela della vita privata e della riservatezza;
• Documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dal servizio;

Sono inoltre sottratti all’accesso i pareri resi dall’Avvocatura dello Stato e dell’Ufficio Legislativo e Legale relativi ad una lite in potenza o in atto e la inerente corrispondenza (art. 15 D.P. Reg. 12/98).