DECRETO 26 aprile 2001.Gurs n.22 S.O. n.1 del
11/05/2001
Costi ammissibili a valere del Fondo sociale europeo
per l'attuazione del POR 2000-2006.
L'ASSESSORE PER IL LAVORO, LA
PREVIDENZA SOCIALE, LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'EMIGRAZIONE
Visto lo
Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 25 giugno 1952, n. 1138, concernente
"Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di lavoro
e previdenza sociale" e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge
regionale 6 marzo 1976, n. 24, concernente "Addestramento professionale dei
lavoratori" e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 21
dicembre 1978, n. 845/78, concernente "Legge quadro in materia di formazione
professionale";
Visto il Regolamento C.E. n. 1260/99 del Consiglio del 21
giungo 1999, recante le disposizioni generali che disciplinano l'insieme dei
fondi strutturali, ne definiscono i futuri ambiti di azione, le forme di
coordinamento, gli obiettivi prioritari e le attività ammesse oltre che le
procedure di programmazione e di attuazione;
Visto il Regolamento C.E. n.
1784/99 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999, che definisce
i compiti, il campo di applicazione e le attività finanziabili dal Fondo sociale
europeo;
Visto il Regolamento C.E. n. 1685/2000 della Commissione europea del
28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del Regolamento C.E. n.
1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese
concernenti le operazioni cofinanziati dai fondi strutturali;
Visto il POR
Sicilia 2000-2006 approvato dalla Commissione europea con decisione n.
C(2000)2346 dell'8 agosto 2000;
Visto il Complemento di programmazione
attuativo del POR Sicilia 2000-2006 adottato dalla Giunta regionale con delibera
n. 149 del 20-21 marzo 2001;
Ritenuto di dover procedere alla definizione dei
costi ammissibili a valere del Fondo sociale europeo facendo riferimento alle
Norme di ammissibilità del testo proposto dalla Commissione europea - febbraio
2000, così come acquisito in fase di negoziato;
Decreta:
Art.
1
I costi ammissibili a valere del Fondo sociale europeo per l'attuazione del
POR Sicilia 2000-2006 sono quelli cui all'allegato documento nel testo proposto
dalla Commissione europea - febbraio 2000.
Art. 2
Il presente decreto
sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la
pubblicazione.
Palermo, 26 aprile 2001.
ADRAGNA |
Allegato
FONDO SOCIALE EUROPEO
COSTI
AMMISSIBILI - Periodo 2000-2006
1) INTRODUZIONE E NOTE
METODOLOGICHE PRELIMINARI.
Sulla base di quanto disposto dai regolamenti
comunitari che costituiscono il riferimento ordinamentale per quanto riguarda
l'operatività del Fondo sociale europeo nel prossimo periodo di programmazione
2000-2006, la problematica dei costi ammissibili assume un'importanza di
assoluto rilievo soprattutto in considerazione dell'allargamento delle funzioni
e dei compiti del fondo stesso, chiamato ad assumere il ruolo di strumento
finanziario dell'attuazione della politica europea per l'occupazione.
D'altra
parte, analogamente al periodo precedente di programmazione, è necessario
fissare criteri e definizioni quanto più possibili unitari alle Amministrazioni
titolari di programmi operativi, rispetto alle categorie e voci di costo
ammissibili al finanziamento FSE.
Ciò richiede una forte, specifica e
tempestiva attenzione da parte delle autorità nazionali e regionali
competenti.
Tale necessità è imposta principalmente da due
considerazioni:
1) il Fondo sociale europeo, rispetto alla configurazione
tradizionale, ha notevolmente ampliato la prospettiva delle proprie missioni,
superando, a livello di azioni ammissibili, anche la trivalenza che ne ha
caratterizzato la più recente operatività (attività formative, rafforzamento
sistemi, aiuti all'impiego e azioni di accompagnamento). Tale considerazione è
avvalorata dall'apertura degli ambiti di intervento comunitari sostenuta
dall'articolo 3 "Attività ammissibili" del nuovo Regolamento del FSE;
2)
per determinate tipologie di azione ("Iniziative comunitarie" e "Azioni
innovative e assistenza tecnica" di cui rispettivamente agli articoli 5 e 6 del
Regolamento n. 1784/99) è prevista la possibilità che il Fondo sociale europeo
copra anche misure finanziabili sulla base dei Regolamenti degli altri Fondi
strutturali (Regolamenti n. 1783/99, n. 1257/99 e n 1263/99). Tale
interpretazione appare confermata anche dalla proposta di Regolamento relativo
all'ammissibilità delle spese concernenti i progetti cofinanziati dai Fondi
strutturali, in fase di elaborazione da parte della Commissione e che dovrebbe
sostituire l'attuale normativa denominata SEM 2000.
Come già anticipato, la
necessità di revisione dell'attuale strumentazione sollecita pesantemente
l'assunzione di un ruolo attivo da parte delle autorità nazionali e regionali,
tenuto conto soprattutto di due ulteriori disposizioni Regolamentari:
1)
secondo le coordinate stabilite dal Regolamento generale (n. 1260/99 - art. 30)
e conformemente al principio di sussidiarietà, ai costi ammissibili si applicano
le pertinenti norme nazionali ove manchino norme comunitarie, le quali possono
essere definite dalla Commissione quando appaiano necessarie per garantire
un'applicazione equa ed uniforme del Fondo strutturale nella Comunità (la
previsione richiama la circostanza che per essere sostenuto e riconosciuto
ammissibile un costo non solo deve essere riconducibile allo strumento
comunitario ma deve essere anche previsto dalla norma nazionale);
2) per
quanto riguarda specificamente il Fondo sociale europeo è prevista l'assunzione
di determinazioni pertinenti alla riconoscibilità o meno dei costi ove si
dispone che "...è necessario definire le spese ammissibili al contributo del
Fondo nel quadro del partenariato" (11° considerando del Regolamento n.
1784/99).
Come è noto un costo non ha i requisiti per essere ammesso alla
partecipazione dei Fondi se è stato effettivamente sostenuto dal beneficiario
finale prima della data di ricezione della domanda d'intervento da parte della
Commissione. Tale data, fatto salvo quanto disposto al comma 4 dell'articolo 52
"disposizioni transitorie" del Regolamento 1260/99, costituisce il termine
iniziale per l'ammissione dei costi. Ciò significa che risultano riferibili allo
strumento comunitario i costi sostenuti già di fatto a far data dal 1 gennaio
2000: si evidenzia di conseguenza assolutamente impellente riuscire a definire
in tempi rapidi ed in partenariato il quadro dei costi ammissibili. Si tratta di
una esigenza necessaria sia per rendere immediatamente attuativi gli interventi
che le amministrazioni titolari di programma prevedono nei loro documenti di
programmazione (POR e Complementi di programma) sia per minimizzare il rischio
che per timore di incorrere in casi di non o dubbia riconoscibilità dei costi le
autorità di gestione continuino a realizzare solo le filiere più consolidate di
intervento, rinviando ed in parte compromettendo l'efficacia innovativa delle
nuove strategie delineate.
Peraltro, è evidente la difficoltà di pervenire in
tempi rapidi alla definizione, ragionata e completa, di tutte le possibili
fattispecie di costo conseguenti all'attivazione delle Misure e Azioni in fase
di definizione nell'ambito degli strumenti della programmazione nazionale e
comunitaria.
Si propone pertanto una metodologia che preveda tre fasi di
lavoro che presumibilmente avranno la seguente
tempistica:
Fase | Descrizione | Tempi | |
1 | Una prima definizione delle più importanti (e forse anche maggiormente innovative) fattispecie di costo di cui è richiesta l'ammissibilità, ed una catalogazione uniforme a livello nazionale delle principali azioni previste per ciascuna delle misure dei Programmi operativi nelle tre categorie (aiuti alle persone, ai sistemi e misure di accompagnamento) per il cui sostegno finanziario il fondo è concesso. | Conclusa. | |
2 | Pervenire alla composizione di una determinazione condivisa e sufficientemente disaggregata delle diverse fattispecie di costi ammissibili, ad ammissibilità incerta, per cui si chiede un lavoro in partenariato con la Commissione, ed infine di certa non ammissibilità allo stato della normativa nazionale e comunitaria in materia. | Da avviarsi con la trasmissione del presente documento alla Commissione e da concludersi in concomitanza con l'approvazione dei Programmi operativi. | |
3 | Pervenire alla definizione, nell'ambito della configurazione generale delle categorie di costi ammissibili, di una codificazione condivisa a livello nazionale delle classi e voci di costo che possono comporre tali categorie generali, favorendo così la configurazione di processi quanto più omogenei possibile per quanto riguarda la preventivazione e la consuntivazione dei costi (attraverso anche la definizione di schemi comuni alle diverse autorità di gestione). Tale codificazione potrebbe essere poi recepita all'interno delle diverse procedure regionali. | Da avviarsi subito e concludersi nel più breve tempo possibile. |
Nella sezione che segue si propongono alcune prime riflessioni
che appaiono emergere dal lavoro effettuato nella prima fase del processo
menzionato.
Una classificazione in forma tabellare delle principali macro
voci di costo riferibili alle attività di ciascuna misura, così come desumibili
dai Programmi operativi ob. 3, conclude questa nota.
L'elencazione delle
tipologie di azione richiamata in detta classificazione non ha ovvimente la
pretesa di essere esaustiva ma assume quale obiettivo esclusivamente quello di
sintetizzare le principali fattispecie di azione ricomprese nei Programmi
operativi formulati dalle Autorità competenti. Ulteriori azioni potranno essere
configurate nelle successive fasi di programmazione.
A tale proposito si fa
presente che detta classificazione, pur riferita alle misure dei Programmi
operativi ob. 3, può essere immediatamente tradotta alle tipologie di azione
sviluppate nell'ambito delle misure dell'Asse "Risorse umane" dei Programmi
operativi dell'ob. 1.
A) CLASSIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI
FATTISPECIE DI COSTO AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO DEL FSE
Nel presente
paragrafo si intende procedere ad una prima codificazione e definizione delle
principali categorie di costo riferibili al finanziamento comunitario, rinviando
al prospetto allegato per una prima rappresentazione schematica delle varie
azioni attivabili e della imputabilità o meno a queste delle categorie di costo
"Progettazione, analisi e ricerca", "Generali di gestione", "Strumenti per la
realizzazione delle azioni", "Promozione, sensibilizzazione, informazione e
pubblicizzazione", "Risorse umane (coordinamento, tutoring, docenza, esperti di
settore), "Incentivi e/o sussidi" (destinati ad organismi o persone giuridiche)
e "Destinatari" (costi riferibili agli utenti).
Una codifica generale delle
classi e voci di costo riferibili al finanziamento del Fondo sociale europeo, si
ritiene debba comunque partire dalla ripartizione fondamentale delle
macro-azioni riferibili all'operatività dello strumento comunitario così come
stabilita dall'art. 3 del Regolamento n. 1784/99:
A) Aiuto alle
persone;
B) Assistenza a strutture e sistemi;
C) Misure di
accompagnamento.
Per ciascuna delle indicate macro-voci un'ulteriore utile
ripartizione è mutuabile dallo stesso articolo del Regolamento, che disaggrega
ulteriormente le categorie di intervento per filiere di azione a livello di
sufficiente omogeneità.
Prima di entrare nel merito della classificazione
predetta, appare necessario esprimere alcune considerazioni in ordine a
categorie di costo la cui ammissibilità finora è stata esclusa; infatti, alla
luce di quanto disposto dal Regolamento generale dei fondi strutturali e da
quello specifico relativo al Fondo sociale europeo e dei cambiamenti in corso
nelle legislazioni e normative nazionali e regionali, è opportuno sottoporre a
revisione alcune fattispecie particolari, quali, solo per citare quelli che
emergono al momento come le più significative:
Costi per l'acquisto di
beni immobili o di beni strumentali durevoli - nuovi o usati
Il
riconoscimento di tali costi, nella passata programmazione 1994-1999, è stato
escluso in relazione ad interventi formativi di tipo tradizionale. Tale
esclusione non appare altrettanto giustificata soprattutto laddove - nella
attuale programmazione - alcuni degli interventi finanziabili a titolo del FSE,
prevedono azioni di sistema ed azioni di accompagnamento che per la loro stessa
natura, implicano l'acquisizione e l'utilizzo di beni strumentali in via
permanente.
La bozza di Regolamento "recante disposizioni ai applicazione del
Regolamento del Consiglio (CE) n. 1260/99 relativo all'ammissibilità delle spese
concernenti i progetti cofinanziati dai Fondi strutturali" risulta orientata a
rendere riconoscibili anche all'intervento FSE gli oneri in discussione.
Va
comunque aggiunto che, per quanto riguarda il FSE, il Servizio giuridico e la
Direzione generale Audit della Commissione europea, in una nota della Direzione
generale occupazione e affari sociali di data 21 dicembre 1999, trasmessa per
conoscenza ai responsabili FSE degli Stati membri, nel confermare l'eligibilità
dei costi per beni di investimento anche a titolo del FSE impongono a questa
alcune limitazioni nei termini di necessaria "sussidiarietà" di detti costi
rispetto alla categoria dei costi destinati a configurare "aiuti alle persone"
(categoria ritenuta da detti Servizi "principale" nell'ambito dell'operatività
del FSE).
Data questa condizione di "sussidiarietà", la nota richiamata
indica alcuni esempi di azioni che possono dar luogo a costi eligibili al FSE:
interventi su infrastrutture fisiche ed attrezzature di centri per lo sviluppo,
interventi destinati al miglioramento qualitativo dell'istruzione, della
formazione e dei servizi per l'impiego, ammettendo in questo ambito anche
interventi a sostegno di funzioni amministrative.
I Servizi della commissione
sopra menzionati evidenziano comunque che in quelle aree obiettivo 3 che si
sovrappongono a quelle obiettivo 2 e che risultano pertanto coperte dal
possibile intervento FERS, è preferibile che sia quest'ultimo Fondo a farsi
carico dei costi di investimento (infrastrutturale), tipo quelli connessi agli
interventi sopra richiamati, a meno che non sia giustificato il ricorso al FSE
in quanto sussiste uno stretto ed evidente legame fra interventi a favore delle
strutture ed interventi a favore delle persone. Lo stesso orientamento viene
proposto per le aree obiettivo 1.
La posizione espressa dai Servizi
comunitari, pur confermando la condivisione in ordine al possibile impegno del
FSE anche a favore di interventi di tipo infrastrutturale, introduce pertanto
degli elementi di discrezionalità interpretativa soprattutto in quelle
situazioni in cui contestualmente al FSE possa operare anche il FERS
Costi
di leasing
Anche in questo caso ricorrono i presupposti e le motivazioni
sopra enunciate a proposito dei beni immobili e strumentali
durevoli.
Pertanto appare necessario uniformare agli altri Fondi strutturali
la previsione di operatività dell'istituto del leasing.
Inoltre si dovrebbero
ritenere ammissibili tutti gli oneri connessi a tale operazione in quanto
costituiscono condizione e parte integrante del rapporto contrattuale (ad es.
costi amministrative della Soc. di leasing).
Ciò anche in base a quanto
stabilito dall'art. 30 par. 1 del Reg. n. 1260/99.
La bozza di Regolamento
"recante disposizioni ai applicazione del Regolamento del Consiglio (CE) n.
1260/99 relativo all'ammissibilità delle spese concernenti i progetti
cofinanziati dai Fondi strutturali" risulta orientata a rendere riconoscibile
l'intero ammontare dei canoni di leasing indiretto ma non le altre spese
relative alla stipulazione del relativo contratto. Tale circostanza appare
peraltro trascurabile posta la proposta riconoscibilità degli oneri di acquisto
dei beni a utilità ripetuta.
Costi di fidejussione bancaria o
assicurativa
Tali costi rappresentano un onere imposto e previsto dalla
normativa nazionale (art. 56 legge n. 52/96) che pertanto - ai sensi dell'art.
30 par. 3 del Reg. n. 1260/99 (tale norma supera il contenzioso relativo alla
passata programmazione) - si configura come imprenscindibile norma nazionale
pertinente all'ammissibilità di detti costi.
La bozza di Regolamento "recante
disposizioni ai applicazione del Regolamento del consiglio (CE) n. 1260/99
relativo all'ammissibilità delle spese concernenti i progetti cofinanziati dai
Fondi strutturali" risulta orientata a rendere riconoscibili gli oneri descritti
solo per quanto riguarda la loro configurazione in termini "bancari" e non anche
"assicurativi". Risulta opportuno che la riconoscibilità del costo faccia
riferimento a tutte le tipologie di garanzia ammesse a rispetto del vincolo
imposto dallnazionale.
Assistenza tecnica
Si mette in evidenza che
questa nota non presenta la posizione italiana in materia di Assistenza tecnica
così come espressa in merito alla proposta di Regolamento relativo
all'ammissibilità delle spese (scheda 11). In tale proposta le azioni di
Assistenza tecnica presentate non sono sottoposte a condizionamenti in ordine
alla riconoscibilità delle pertinenti voci di costo (riconoscibilità per natura
di costo) ma viceversa limitate da vincoli dimensionali negli importi massimi
attribuibili alle tipologie di intervento considerate, il che rappresenta un
terreno di confronto diverso da quello qui affrontato.
Tenuto conto delle
considerazioni sopra esposte, si dettagliano di seguito, ed in prima
approssimazione, le principali categorie di costo riferibili alle tipologie e
sotto-tipologie descritte nell'art. 3 del Regolamento del FSE (n. 1784/99)
"Attività ammissibili".
A) AIUTO ALLE PERSONE
Nell'ambito della categoria
"aiuto alle persone" deve essere preliminarmente considerata una prima
ripartizione importante:
- aiuto diretto alle persone;
- aiuto
indiretto, attraverso rimesse finanziarie di cui beneficiano le imprese.
Per
quanto riguarda la seconda fattispecie, in cui rientrano diversi tipi di
intervento, accomunati solo dalla caratteristica di comportare un trasferimento
finanziario alle imprese, un aspetto non trascurabile da considerare è quello
relativo alla riconducibilità delle fattispecie considerate al regime degli
"aiuti di stato".
Il Trattato vieta, con alcune possibili deroghe, gli aiuti
finanziari pubblici a favore di imprese o produzioni specifiche che falsino o
minaccino di falsare la concorrenza e incidano sugli scambi tra Stati
membri.
Salvo casi eccezionali, o di misura poco rilevante (de minimis), i
disegni di legge o le proposte di dispositivo amministrativo (nazionali o
regionali) che prevedano tali tipologie di azione sono sottoposti alla procedura
di notifica.
Tutti gli interventi, formativi e non, che si propongano di
conseguire un effetto positivo sui beneficiari finali delle azioni (le persone)
attraverso erogazioni di cui risultino destinatarie le imprese devono pertanto
essere previsti da dispositivi (nazionali o regionali), che abbiano già assolto
le procedure richiamate.
Un aspetto particolare contenuto nella "Disciplina
degli aiuti di Stato destinati alla formazione" (98/C 343/07) è che viene
disposto anche in ordine ai costi sovvenzionabili nell'ambito di un progetto di
aiuti per la formazione (alle imprese). Questi sono i seguenti:
- costi
del personale docente;
- costi di trasferta del personale docente e dei
destinatari della formazione;
- altre spese correnti (materiali,
forniture, ecc.);
- ammortamento degli strumenti e delle attrezzature,
per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di
formazione;
- costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di
formazione;
- costi di personale per partecipanti al progetto di
formazione, fino ad un massimo pari al totale degli altri costi
sovvenzionabili.
L'elencazione sopra richiamata non contiene particolari
vincoli, se non nei termini di non riconoscibilità delle costi di investimento
al di fuori dei limiti stabiliti dai meccanismi dell'ammortamento e di
contenimento dei costi riconoscibili del personale dipendente che partecipa alle
azioni di cui trattasi (max 50% del costo totale).
La disciplina dispone poi
in ordine ai vincoli della contribuzione pubblica rispetto al costo totale delle
azioni a seconda se i beneficiari immediati siano PMI o grandi imprese, se
trattasi di formazione specifica o generale, ecc. ma questo esula dalla
problematica in discussione.
Rispetto a questa tematica esistono problemi sia
interpretativi che attuativi, quindi ai fini di un opportuno approfondimento si
rimanda alla normativa comunitaria che, stando alle informazioni di cui si
dispone, dovrebbe essere emanata a breve.
A1) Istruzione e
formazione professionale (compresi orientamento e consulenza)
La
categoria di azione considerata può subire un'ulteriore ripartizione in:
-
azioni di formazione,
- azioni diverse.
Anche a livello di
sole azioni di formazione, l'ampliamento delle missioni del FSE impone di
rivedere la classificazione delle costi ammissibili tradizionalmente strutturata
sull'ipotesi del progetto di formazione professionale affidato in gestione ad un
CFP, prevedendo ipotesi diverse e più flessibili strutturate sull'erogazione di
premi, congedi, incentivi, prestiti erogati a dei soggetti che poi hanno la
facoltà di avvalersi di diverse ipotesi gestionali per conseguire l'obiettivo
formativo che stanno perseguendo.
Per quanto riguarda la prima fattispecie
sopra richiamata (formazione tradizionale), si ritengono soddisfacenti le
classificazioni e le definizioni di costi ammissibili attualmente in uso a cui è
possibile riferirsi con sufficiente facilità. Anche in questo caso dovrebbero
peraltro valere le considerazioni preliminari esposte nel presente paragrafo,
destinate a favorire un ampliamento della sfera di ammissibilità di determinate
voci e tipologie di costo rispetto alle esperienze del passato periodo di
programmazione.
In questo caso si ritiene comunque valida la ripartizione
tradizionale in:
- costi insegnanti;
- costi allievi;
-
costi di funzionamento e gestione;
- altri costi,
che può
essere ulteriormente e facilmente articolata in categorie e voci di
costo.
Superando la visione tradizionale del "percorso di formazione" si
ritiene viceversa opportuno richiamare la necessità di sostenere fortemente
l'ammissibilità, che sembrerebbe peraltro confermata dalla bozza di Regolamento
sulle spese ammissibili già richiamata, di ulteriori voci di costo quali quelle
relative alle seguenti tipologie di azione (che danno luogo prevalentemente a
rimesse finanziarie a favore di un beneficiario - persona
fisica/impresa/organismo di formazione o all'attivazione di un segmento di
servizio):
- bonus formativi individuali (voucher);
- sussidi
alla frequenza;
- sussidi per la realizzazione di congedi
formativi;
- sussidi per la realizzazione di bilanci delle
competenze;
- borse di studio,
- sussidi per la formazione a
distanza,
- realizzazione di interventi di accompagnamento, tutoraggio,
consulenza, counselling, bilancio delle competenze, rimotivazione ed
orientamento, ecc.
Nell'ambito della attuale programmazione, il sostegno
finanziario del FSE può essere concesso ulteriormente per l'attivazione, in
chiave formativa, di percorsi non tradizionali di approccio al mercato del
lavoro, idonei a rappresentare ulteriori e nuove fattispecie di azione (a cui
conseguono dei costi riferibili alla tipologia dell'incentivazione al singolo o
all'impresa):
- attivazione e gestione di stage;
- borse di
lavoro;
- piani di inserimento professionale;
- altre
tipologie di work experience.
L'attivazione di meccanismi tipo "voucher
formativi" presuppone la definizione:
a) di un sistema di Centri
accreditati per l'erogazione di servizi formativi;
b) la
configurazione di una offerta "a catalogo" o "su misura" da parte di detti
Centri;
c) l'attribuzione, a seguito di una opportuna selezione,
agli individui target dell'azione programmata, di bonus per "acquistare" un
percorso formativo di cui alla lettera b).
L'utilizzo dei bonus da parte
degli individui costituisce titolo da parte di questi ultimi per l'acquisizione
dei servizi formativi ma non ha rilievo dal punto di vista
finanziario.
L'erogazione dei finanziamenti pubblici infatti sarà comunque
destinata ai Centri e non sulla base del valore dei bonus (valore nominale del
servizio) ma dei costi effettivamente sostenuti e rendicontati per l'attuazione
dei servizi formativi resi (valore reale del servizio).
Il valore del bonus
costituisce in altri termini il costo massimo del servizio formativo acquisibile
con questo ma la sua utilizzazione non costituisce titolo sufficiente per
l'erogazione del corrispettivo per le prestazioni rese (titolo che è
rappresentato dai costi effettivamente sostenuti e documentati per la gestione
del servizio stesso).
Diverso dal caso sopra descritto è quello rappresentato
dall'erogazione di "borse di studio" (o figure affini), di cui risultano
beneficiari non strutture di erogazione di un servizio ma direttamente e
definitivamente gli utenti di questo, e la cui rendicontazione da titolo diretto
all'erogazione del finanziamento in misura pari al valore di
queste.
Ulteriori costi riconducibili alla presente area di attività del FSE
sono rinvenibili a livello di attivazione di azioni di orientamento e di
consulenza per un miglior approccio alle opportunità formative.
A2)
Aiuti all'occupazione e al lavoro autonomo
Si tratta di un'area di
attività già presente nell'ambito della trascorsa fase di programmazione.
Gli
aiuti all'impiego possono prevedere le tre seguenti forme di intervento:
-
aiuti all'assunzione da parte delle imprese;
- aiuti alla
creazione di attività indipendetenti di lavoro autonomo;
- aiuti alla
mobilità geografica e professionale.
Le problematiche relative agli aiuti
sono già state affrontate e risolte positivamente nel passato periodo di
programmazione.
A3) Nel settore della ricerca, della scienza e dello
sviluppo tecnologico, formazione post laurea e formazione di dirigente
tecnici
Valgono anche per quest'area di attività le indicazioni generali
fornite nell'ambito del paragrafo "istruzione e formazione
professionale".
A4) Sviluppo di nuove fonti di occupazione, anche
nel settore dell'imprenditoria sociale (terzo settore)
Si tratta di
un'area di azione importante per l'azione del FSE tenuto anche conto, per quanto
riguarda il terzo settore, di quanto disposto dall'art. 4, secondo comma, del
Regolamento n. 1784/99.
In generale il Regolamento apre una nuova importante
pista di lavoro, sia pur fortemente condizionata dalle regole e procedure sugli
aiuti di stato.
A livello di costi, nell'ambito della presente area di azione
si configurano soprattutto oneri connessi a forme assistenza tecnica e di
incentivazione ed abbattimento di costi a favore delle imprese in fase di
costituzione, quali:
- incentivazioni per la realizzazione di studi di
fattibilità ed indagini di mercato,
- partecipazione al capitale di
rischio;
- sostegno allo start-up;
- sostegno al reddito;
-
incentivazioni per il consolidamento e lo sviluppo delle nuove attività
(consulenze, tutoraggio, formazione mirata);
- assistenza tecnica;
-
prestiti d'onore;
- sostegno interventi di animazione economica e
promozione.
B) ASSISTENZA A STRUTTURE E SISTEMI
B1) Sviluppo e
miglioramento della formazione professionale, dell'istruzione nonche'
dell'acquisizione di qualifiche.
B2) Ammodernamento e miglioramento
dell'efficienza dei servizi di collocamento.
B3) Sviluppo dei legami
tra il mondo del lavoro e gli istituti di istruzione, formazione e
ricerca.
B4) Sviluppo di sistemi di previsione delle tendenze del
mercato del lavoro e di sostegno all'esigenza di conciliare la vita familiare e
la vita lavorativa.
Si tratta di tutta l'area degli interventi destinati
al "rafforzamento dei sistemi", area già in parte sperimentata nel passato
periodo di programmazione.
Le attività di cui trattasi sono, per natura degli
interventi, classificabili prevalentemente nelle seguenti categorie:
-
studi ed analisi;
- progettazioni e sperimentazioni;
-
sostegni e supporti ai sistemi;
- interventi riconducibili alle
metodologia della ricerca-azione;
- formazione operatori e
formatori;
- interventi di riorganizzazione e sostegno informatizzato
ai sistemi.
Una prima classificazione, sempre per natura ma in questo caso di
costo, degli oneri conseguenti a dette fattispecie tipologiche può essere
sintetizzata come di seguito indicato:
- costi di personale;
-
costi per collaborazioni esterne (ricercatori, analisti, progettisti,
formatori, ecc.);
- costi di funzionamento e gestione;
- costi
generali;
- costi per investimenti in capitale fisso.
C) MISURE DI
ACCOMPAGNAMENTO
C1) Sostegno nei termini di servizi ai beneficiari
(compresa fornitura di servizi e strutture per l'assistenza a
familiari)
Alla presente tipologia sono riferibili tutti gli interventi
di sostegno, diretto ed indiretto, alla partecipazione da parte dei beneficiari
individuati alle azioni del PO.
Si tratta in questo caso sia di interventi di
tipo tradizionale, che danno luogo a delle configurazioni di costo
tradizionalmente riconosciute al finanziamento comunitario (servizi di vitto,
alloggio, trasporto, ecc.), sia di ipotesi aggiuntive, poco o per niente
sperimentate nel passato periodo di programmazione.
E' il caso quest'ultimo
soprattutto delle azioni di:
- sostegno alle famiglie;
-
supporto e consulenza ai datori di lavoro;
- aiuto alle imprese
per azioni di adattamento dei luoghi di lavoro;
- aiuto per facilitare
l'accesso e la mobilità territoriale dei soggetti svantaggiati;
-
sostegno all'attivazione di congedi formativi;
- sostegno al
telelavoro;
- sostegno a forme di job-rotation;
- sostegno
alla gestione, alla diversificazione ed alla flessibilizzazione nell'offerta di
servizi alle persone ed alle famiglie.
I costi originati da dette azioni
possono assumere forme particolarmente diversificate (incentivi, contributi in
conto gestione, rimborsi, costi di funzionamento di un servizio,
ecc.).
C2) Misure di accompagnamento di carattere sociopedagogico per
agevolare un approccio integrato di inserimento nel mercato del lavoro
Le
azioni riferibili alla presente tipologia di intervento assumono la possibile
doppia configurazione di:
- interventi di assistenza tecnica gestiti
dall'Autorità di gestione o suoi delegati;
- incentivazioni economiche
destinate alle persone o alle imprese.
E' presumibile che la prima
fattispecie rappresenterà il profilo prevalente di intervento e darà luogo a
costi riconducibili a quelli tipici connessi alla gestione di un servizio,
soprattutto se questo assume un connotato innovativo:
- costi di
ricerca, analisi, progettazione e sperimentazione;
- costi di
organizzazione ed informatizzazione;
- costi di personale;
-
costi per collaborazioni professionali;
- costi di funzionamento
e gestione;
- costi generali.
C3) Sensibilizzazione,
informazione e pubblicità
Come è noto il Regolamento generale riserva un
articolo specifico (art. 46) al tema dell'informazione e pubblicità.
Detto
Regolamento, impone uno specifico obbligo di sensibilizzare ed
informare:
a) i potenziali beneficiari, le organizzazioni
professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi per la promozione
della parità tra uomini e donne e le organizzazioni non governative interessate
in merito alle possibilità offerte dall'intervento;
b)
l'opinione pubblica in merito al ruolo svolto dalla Comunità in favore
dell'intervento e ai risultati conseguiti da quest'ultimo.
Gli Stati membri
sono chiamati a consultare e informare (in questo caso almeno annualmente) circa
le iniziative assunte ai fini richiamati.
In materia, la Commissione europea
ha dettato precise norme che impegnano gli stati membri ad univoci comportamenti
in materia ed ha predisposto una "guida pratica" che tratta tutti i vari aspetti
collegabili all'informazione e pubblicità (guida che potrebbe peraltro essere
rivista).
I costi di cui è possibile presumere la riferibilità alla
fattispecie considerata sono principalmente i seguenti:
- costi di
studio, ricerca e progettazione dei dispositivi di intervento;
- costi
per l'ideazione di una "marca" personalizzata aggiuntiva e meglio identificativa
del prodotto offerto rispetto ai tradizionali riferimenti imposti a livello
istituzionale;
- costi di personale e collaborazioni esterne per
l'accompagnamento delle azioni;
- costi di ideazione e produzione
materiali (filmati, spot, opuscoli, ecc.);
- costi per l'acquisto di
spazi pubblicitari;
- costi di diffusione dei materiali e dei
prodotti;
- costi per la realizzazione di momenti seminariali o
comunque pubblici di sensibilizzazione;
- altri costi
ordinari.
(Si omette l'Allegato "Classificazione delle principali
voci di costo delle azioni ammissibili a titolo del Regolamento (CE) n. 1784/99"
)