LEGGE REGIONALE 9 ottobre
1998, n. 26
G.U.R.S. 14 ottobre 1998, n.
52
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA
APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA
Provvedimenti per la
salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e linguistico
delle comunità siciliane di origine albanese e delle altre minoranze
linguistiche. Contributi alle province regionali per la gestione di corsi di
laurea. Incremento del contributo di cui all'articolo 1 della legge regionale 4
giugno 1980, n. 52.
TESTO COORDINATO (aggiornato
alla legge regionale 6/2001)
(vedi testo storico)
la seguente legge:
Art. 1
(Articolo omesso in quanto
impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato
per la Regione Siciliana).
Art. 2
(Articolo omesso in quanto
impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato
per la Regione Siciliana).
Art. 3
(Articolo omesso in quanto
impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato
per la Regione Siciliana).
Art. 4
(Articolo omesso in quanto
impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato
per la Regione Siciliana).
Art. 5
(Articolo omesso in quanto
impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato
per la Regione Siciliana).
Art. 6
(Articolo omesso in quanto
impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato
per la Regione Siciliana).
Art. 7
(Articolo omesso in quanto
impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato
per la Regione Siciliana).
Art. 8
(Articolo omesso in quanto
impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato
per la Regione Siciliana).
Art. 9
1. La Regione, entro tre
mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stipulerà convenzioni con la
RAI-TV regionale e con altre emittenti radiofoniche e televisive per
l'inserimento nei programmi radiotelevisivi di notiziari, programmi culturali,
educativi e di intrattenimento in lingua albanese o nelle altre lingue
minoritarie.
2. L'Assessore regionale per
i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad
erogare contributi agli organi di stampa ed alle emittenti radiotelevisive a
carattere privato che utilizzino la lingua albanese o le altre lingue
minoritarie.
Art. 10
1. L'Assessore regionale per
il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato ad erogare contributi
per le manifestazioni culturali, folcloristiche, religiose ed artistiche organizzate
nei comuni indicati nel decreto del Presidente della Regione di cui al comma 2
dell'articolo 2.
Art. 11
1. L'Assessore regionale per
i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a
concedere contributi ad associazioni, centri culturali, Università ed enti
religiosi che operano per la tutela della lingua e delle tradizioni delle
popolazioni di origine albanese e delle altre lingue minoritarie presenti in
Sicilia.
Art. 12
(Articolo omesso in quanto
impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato
per la Regione Siciliana).
Art. 13
1. La Regione Siciliana,
entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce in Piana
degli Albanesi l'Istituto per la conservazione e la valorizzazione del
patrimonio storico, linguistico, culturale, documentario e bibliografico delle
minoranze linguistiche.
2. L'Istituto svolge
attività di studio, ricerca, documentazione, conservazione di beni archivistici
e bibliografici, promozione culturale, formazione per i docenti e quant'altro
necessario per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico,
linguistico e culturale delle minoranze linguistiche.
3. Le finalità ed il
funzionamento dell'Istituto sono regolamentati da uno statuto che sarà
predisposto dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per
la pubblica istruzione ed approvato con decreto del Presidente della Regione,
sentiti i sindaci dei comuni interessati, l'Eparchia di Piana degli Albanesi ed
il rettore dell'Università di Palermo, nonché la competente Commissione
legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.
4. L'Istituto avrà un
proprio consiglio di amministrazione. Lo statuto dovrà prevedere la presenza in
tale organo di almeno un rappresentante di ciascuno dei comuni inclusi nel
decreto del Presidente della Regione di cui al comma 2 dell'articolo 2, un
rappresentante dell'Università degli studi di Palermo ed un rappresentante
dell'Eparchia di Piana degli Albanesi.
5. L'Università degli studi
di Palermo, nelle forme indicate dallo statuto, ha il compito di sovrintendere
alla direzione scientifica dell'Istituto.
Art. 14
1. Il contributo di cui
all'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 52 “Interventi per la
promozione di attività di ricerca nel settore sociale della cultura cristiana”
è elevato a lire 300 milioni annui a decorrere dall'esercizio finanziario in
corso.
Art. 15
(integrato dagli artt. 24 e
56, comma 40, della L.R. 6/2001)
1. L'Assessore regionale per
i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad
assegnare alle province regionali che gestiscono direttamente o tramite loro
consorzi corsi di laurea o sezioni staccate di corsi di laurea e che non
fruiscono di appositi finanziamenti statali o regionali contributi da destinare
alla gestione dei suddetti corsi.
1 bis. Ulteriori contributi
possono essere concessi alla Provincia regionale di Enna per l'istituzione del
quarto polo universitario siciliano.
2. Entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per i beni
culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione provvede alle assegnazioni
di cui al comma 1 secondo i parametri previsti dall'articolo 51 della legge
regionale 6 marzo 1986, n. 9. Al fine di incentivare la mobilità del
personale docente universitario ed in relazione a quanto previsto dall'articolo
8 del decreto ministeriale 27 luglio 2000, n. 340, la somma di lire 1.000
milioni è destinata, a decorrere dall'anno 2001, al relativo intervento.
Art. 16
1. Per le finalità della
presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa
complessiva di lire 16.100 milioni così ripartite:
articolo 3 - lire
250 milioni;
articolo 4 - lire
250 milioni;
articolo 5 - lire
20 milioni;
articolo 8 - lire
30 milioni;
articolo 9 - lire
20 milioni;
articolo 10 - lire 100 milioni;
articolo 11 - lire 80 milioni;
articolo 13 - lire 250 milioni;
articolo 14 - lire 200 milioni;
articolo 15 - lire 15.000
milioni.
2. All'onere derivante dagli
articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13 e 14 della presente legge e ricadente
nell'esercizio finanziario 1998 si provvede con parte delle disponibilità dei
seguenti capitoli del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1998:
capitolo 37971 - lire 500
milioni;
capitolo 38360 - lire 500
milioni;
capitolo 38371 - lire 100
milioni;
capitolo 47653 - lire 100
milioni.
3. Per gli anni successivi
l'onere sarà determinato a norma dell'articolo 4 della legge regionale 8 luglio
1977, n. 47.
4. Alla spesa derivante
dall'articolo 15 della presente legge si fa fronte mediante l'utilizzazione
dell'apposito accantonamento del capitolo 60791 codice 5015 di pari importo del
bilancio della Regione.
Art. 17
1. La presente legge sarà
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in
vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Catania, 9 ottobre 1998.
DRAGO