LEGGE REGIONALE 9 dicembre
1996 n 51
G.U.R.S. 14 dicembre 1996, n. 62
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA
APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA
Norme integrative della
legge regionale 20 agosto 1996, n. 38 per lo svolgimento dell'Universiade 1997
e interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge regionale 28 marzo
1986, n. 18.
TESTO COORDINATO (aggiornato
alla legge regionale 11/99)
(vedi testo storico)
la seguente legge:
Titolo I
PROCEDURE PER ACCELERARE LA
REALIZZAZIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
Art. 1
Integrazione finanziamento
per turni di lavoro ulteriori
1. Le Amministrazioni
interessate, per accelerare l'esecuzione degli impianti sportivi e di quelli
ricettivi destinati ad ospitare gli atleti dell'Universiade 1997, come individuati
nell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 20 agosto 1996, n. 38, hanno
facoltà di avanzare istanza all'Assessore regionale per il turismo, le
comunicazioni ed i trasporti per conseguire l'integrazione del finanziamento
per la copertura del maggior prezzo a compenso di turni di lavoro ulteriori
rispetto a quelli contrattuali, anche notturni e/o festivi, finalizzati a
conseguire il completamento funzionale delle opere, prima dell'inizio
dell'Universiade 1997.
2. L'onere relativo a tale
maggior prezzo può essere inserito, altresì nei contratti in corso di
esecuzione per le opere oggetto della presente legge.
Art. 2
Modalità della richiesta
1. L'istanza per
l'ottenimento dell'integrazione del finanziamento di cui all'articolo 1, che
deve pervenire all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei
trasporti entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, deve
essere corredata:
a) del programma dei lavori
da cui venga evidenziato il beneficio temporale che può conseguirsi utilizzando
ulteriori turni notturni e/o festivi;
b) per i lavori aggiudicati
e/o in corso, dell'adesione dell'impresa, che deve esplicitamente impegnarsi ad
ultimare i lavori nei termini fissati nel programma di cui alla lettera a);
c) della quantificazione
della spesa necessaria per far fronte alle nuove esigenze;
d) dell'approvazione del
programma dei lavori rimodulato e del relativo quadro di spesa, effettuato dal
dirigente tecnico più alto in grado dell'ente appaltante;
e) di eventuale altra documentazione
giustificativa del finanziamento richiesto.
2. Il programma dei lavori,
di cui al comma 1, è trasmesso, altresì, all'Ispettorato regionale tecnico
dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici che deve esprimere il proprio
parere entro venti giorni; trascorso infruttuosamente tale termine, il parere
si intende reso favorevolmente.
3. La necessità
dell'integrazione del finanziamento è dichiarata dal legale rappresentante
dell'ente senza obbligo di atti autorizzativi e/o deliberativi, preventivi o
successivi, previo parere motivato per i lavori da appaltare, del progettista
e, per quelli in corso, del direttore dei lavori e dell'ingegnere capo dei
lavori o, in mancanza di quest'ultimo e comunque in entrambi i casi, del
dirigente tecnico più alto in grado dell'ente appaltante.
Art. 3
Integrazione del
finanziamento
1. L'integrazione del
finanziamento è conseguibile solamente per le opere indicate all'articolo 1 il
cui progetto sia stato approvato entro la data di entrata in vigore della
presente legge ed il cui capitolato speciale d'appalto preveda un termine per
l'ultimazione dei lavori posteriore alla data del 30 giugno 1997 fissata nelle
convenzioni stipulate tra la Regione e la stazione appaltante; sempreché venga
data dimostrazione del completamento dell'opera in tempo utile per lo
svolgimento dell'Universiade 1997.
Art. 4
Finanziamento ed esecuzione
delle opere
1. L'Assessore regionale per
il turismo, le comunicazioni e i trasporti, con proprio decreto, autorizza
l'integrazione del finanziamento, nonché le modifiche al programma dei lavori e
la stipula, ove occorra, dell'atto aggiuntivo.
2. Alla spesa occorrente per
l'esercizio finanziario 1996 si fa fronte utilizzando le disponibilità del
capitolo 88260.
3. L'onere relativo
all'esercizio finanziario 1997 trova riscontro nel bilancio pluriennale della
Regione - codice 2001.
Art. 5
Adeguamento dei progetti al
D.M. del 18 marzo 1996,
ai DD.MM. del 16 gennaio
1996
e al D.M. del 9 gennaio 1996
1. Al solo scopo di adeguare
i progetti, inclusi nei piani per lo svolgimento dell'Universiade 1997, al
Decreto Ministeriale del 18 marzo 1996 recante “Norme di sicurezza per la
costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi”, ai Decreti Ministeriali del
16 gennaio 1996 recanti “Norme tecniche per le costruzioni in zona sismica” e,
“Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle
costruzioni e dei carichi e dei sovraccarichi” e al Decreto Ministeriale del 9
gennaio 1996 recante “Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione e il collaudo
delle strutture in cemento armato normale e precompresso e per le strutture
metalliche” il direttore dei lavori provvede direttamente, sentito il parere
dell'Ingegnere capo, a mezzo di apposite perizie suppletive o di variante.
2. Le variazioni e i
conseguenti nuovi lavori, introdotti dal direttore dei lavori con le perizie di
cui al comma 1, non possono comportare sospensione dei lavori e di conseguenza
variazioni nel tempo di ultimazione degli stessi.
3. Le perizie di variante e
suppletive, di cui al comma 1, sono trasmesse direttamente dal direttore dei
lavori al capo dell'Ufficio tecnico dell'amministrazione appaltante e
all'Ufficio del Genio civile od all'Ispettorato tecnico regionale nei casi di
loro competenza.
4. Per il finanziamento
delle perizie di cui al comma 1 l'Assessore regionale per il turismo, le
comunicazioni ed i trasporti utilizza le somme corrispondenti ai ribassi
d'asta, limitatamente ai lavori finanziati dall'Amministrazione regionale per
l'Universiade 1997, e sempreché sia previsto il completamento delle opere entro
il 30 giugno 1997.
Titolo II
NORME PER L'ORGANIZZAZIONE
Art. 6
Comitato d'onore
1. La denominazione
''Comitato organizzatore" di cui all'articolo 3 della legge regionale 26
ottobre 1993, n. 29, riportata all'articolo 1 della legge regionale 20 agosto
1996, n. 38, è sostituita dalla seguente: "Comitato d'onore".
Art. 7
Comitato organizzatore
1. Agli articoli 2 e 3 della
legge regionale 20 agosto 1996, n. 38 la denominazione ''Comitato
esecutivo" è sostituita dalla seguente: "Comitato
organizzatore".
Art. 8
Rapporti Regione - CUSI
(modificato dall'art. 16,
comma 8, della L.R. 16/97
e integrato dall'art. 1
della L.R. 29/97)
1. Il CUSI, in
collaborazione con il CONI, concorre alla realizzazione dell'Universiade 1997,
anche attraverso la formazione di apposita struttura tecnico-sportiva da
mettere a disposizione del Comitato organizzatore per l'organizzazione dello
svolgimento delle gare e la determinazione del personale.
2. Al fine di conseguire la
migliore organizzazione sotto l'aspetto tecnico-sportivo, con decreto
dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti,
previa delibera del Comitato organizzatore nella quale sono anche individuati i
settori di attività in cui è chiamato ad operare, è istituito il Gruppo di
coordinamento tecnico-operativo, composto da rappresentanti del CUSI e del CONI
con il compito di organizzare le gare e di fornire proposte e consulenze in
ordine all'Universiade 1997. Nel medesimo decreto viene disposta la nomina del
Presidente che assume le funzioni di legale rappresentante del Gruppo di
coordinamento stesso, ed il direttore tecnico nonché l'individuazione del
personale regionale eventualmente chiamato a collaborare.
3. Il Gruppo di
coordinamento tecnico-operativo, che relazionerà periodicamente al Comitato
organizzatore, è costituito entro dieci giorni dall'entrata in vigore della
presente legge.
3 bis - Per il funzionamento
del Gruppo di coordinamento tecnico-operativo (G.C.T.O.), l'Assessore regionale
per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato ad erogare ai
componenti del medesimo designati dal CUSI, al personale indicato dallo stesso
Gruppo di coordinamento tecnico-operativo (G.C.T.O.) nonchè al Presidente, per
l'attività svolta dalla data delle relative nomine e ancora da svolgere fino
alla chiusura dell'Universiade 1997, i compensi stabiliti con delibera del
Comitato organizzatore, conformemente ai livelli retributivi dei dirigenti CONI
come da tabella di equiparazione adottata dal Comitato organizzatore medesimo.
3 ter - L'Assessore
regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, previa delibera del
Comitato organizzatore che ne stabilisce anche l'entità, è autorizzato ad
assegnare con ordine di accreditamento ai responsabili del Gruppo di
coordinamento tecnico operanti nelle città di Palermo, Catania e Messina le
somme necessarie allo svolgimento delle attività organizzative relativamente al
personale chiamato a collaborare, in regime libero professionale, in quelle sedi.
3 quater - L'Assessore
regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è altresì autorizzato
ad assegnare, con le modalità di cui al comma precedente, ai responsabili del
Gruppo di coordinamento tecnico operativo operanti nelle città di Palermo,
Catania e Messina, le somme necessarie per i rimborsi forfettari di spese, da
corrispondere ai soggetti che effettuano prestazioni a titolo volontario
necessarie per assicurare la regolarità dello svolgimento della manifestazione
sportiva, per un importo massimo di lire 40.000 giornaliere e per un periodo
non superiore a trenta giorni. Ai responsabili locali del Gruppo di
coordinamento tecnico-operativo (G.C.T.O) è demandata la scelta e la selezione
di tali soggetti nel rispetto dei criteri di preferenza, funzionali alla
manifestazione, che saranno riportati in avvisi resi pubblici a mezzo stampa e
tramite gli altri mezzi di comunicazioni radio-televisiva, ferma restando la
validità delle domande presentate all'organizzazione entro la data dell'avviso.
In ogni caso deve essere assicurata la precedenza agli studenti universitari
che hanno presentato o presenteranno istanza entro dieci giorni dall'entrata in
vigore della presente legge purchè in possesso degli altri requisiti richiesti.
3 quinquies - L'Assessore
regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a
definire, all'interno dei piani di spesa per l'Universiade 1997, un programma
di intervento finanziario in favore dei Paesi in via di sviluppo che abbiano
fatta richiesta di partecipare alla Universiade 1997 fino ad un massimo di 20
delegazioni, nonché in favore dei Paesi chiamati a partecipare alle gare delle
discipline sportive aggiuntive autorizzate dalla FISU, al fine di consentire la
eventuale copertura delle spese di viaggio da e per i rispettivi Paesi, di
soggiorno e di iscrizione alla Universiade 1997, determinato in lire 200
milioni.
3 sexies - Alla copertura
della spesa relativa ai commi precedenti, quantificata in lire 3.400 milioni,
che trova capienza nello stanziamento relativo al piano delle spese per
l'organizzazione e lo svolgimento della Universiade 1997 ex articolo 3, comma
4, lettera e) della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29 si provvede con le
disponibilità di cui al capitolo 48256 del bilancio della Regione per
l'esercizio finanziario in corso.
4. Per le finalità indicate
al comma 2, e nell'ambito dei piani di spesa previsti all'articolo 3, comma 4,
lettere d) ed e), della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29, l'Assessore
regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a
concedere al Presidente del Gruppo di coordinamento tecnico-operativo una
assegnazione di somme, sulla base di un programma di attività e di spesa
preventivamente approvato dal Comitato organizzatore, in tre soluzioni nella
misura rispettivamente del 60 per cento dopo l'approvazione del programma, del
30 per cento ad un mese prima della data di inizio della manifestazione e del
10 per cento a saldo, dopo la presentazione della documentazione giustificativa
di spesa. Ove le erogazioni concesse non consentano di sostenere spese
indilazionabili, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i
trasporti, su richiesta motivata del Gruppo di coordinamento tecnico-operativo,
è autorizzato a concedere acconti fermo restando in ogni caso i limiti di spesa
fissati nel programma approvato.
5. Qualora il Presidente del
Gruppo di coordinamento tecnico-operativo proceda, nelle ipotesi previste dalla
vigente normativa regionale, statale o comunitaria, alla stipula di trattative
private per l'acquisizione di beni e servizi, ha l'obbligo di acquisire
previamente, le tariffe dei beni e dei servizi medesimi, ove esistenti.
6. L'Assessore regionale per
il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, è autorizzato, ove necessario, a modificare
con proprio decreto, su proposta del Comitato organizzatore per l'Universiade
1997, i piani di spesa previsti dall'articolo 3, comma 4, lettere d) ed e),
della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29.
7. L'articolo 4 e i commi 1
e 3 dell'articolo 9 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 38, sono
soppressi.
8. Al comma 2 dell'articolo
9 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 38, sostituire le parole “fra i
capitoli di cui al comma 1” con le parole “fra i capitoli 48254, 48255 e
48256”.
Art. 9
Nucleo per l'informazione e
la comunicazione
1. E' istituito, in seno
all'Ufficio speciale, di cui all'articolo 8 della legge regionale 26 ottobre
1993, n. 29, un Nucleo per l'informazione e la comunicazione cui affidare
l'ideazione e l'attuazione di un progetto organico sull'Universiade 1997.
2. All'interno del nucleo di
cui al comma 1, dall'entrata in vigore della presente legge e sino alla data di
scadenza dell'ufficio speciale, saranno chiamate, su designazione del Gruppo di
coordinamento tecnico-operativo di cui al comma 2 dell'articolo 8, le seguenti
figure in regime di collaborazione libero-professionale:
a) un giornalista,
pubblicista o professionista;
b) un esperto in
comunicazione organizzativa e tecnico-sportiva;
c) un esperto di
progettazione e realizzazione grafica pubblicitaria;
d) un addetto al
coordinamento operativo con conoscenze linguistiche.
3. Il Nucleo per
l'informazione e la comunicazione opera secondo le direttive del Comitato
organizzatore e riferisce, in particolare, all'esperto in materia di mezzi di
comunicazione previsto in seno al Comitato stesso.
4. Il progetto, corredato
dei relativi costi, deve essere deliberato dal Comitato organizzatore, con
scadenza operativa al giorno di chiusura dell'Universiade 1997.
5. Per il funzionamento del
Nucleo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni, di cui
lire 20 milioni per l'esercizio finanziario 1996 e lire 280 milioni per
l'esercizio finanziario 1997.
6. All'onere di lire 20
milioni, ricadente nell'esercizio finanziario 1996, si fa fronte con parte
delle disponibilità del capitolo 48254 del bilancio della Regione per
l'esercizio finanziario medesimo.
7. Gli oneri di lire 280
milioni, ricadenti nell'esercizio finanziario 1997, trovano riscontro nel
bilancio pluriennale della Regione, codice 1001.
Art. 10
Utilizzazione dei soggetti
individuati
dalla legge regionale 21
dicembre 1995, n. 85
1. L'Assessore regionale per
il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a predisporre ed a
presentare progetti di lavori socialmente utili che prevedano l'utilizzazione
dei soggetti individuati dalla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 per le
attività connesse allo svolgimento dell'Universiade 1997.
Art. 11
Ufficio stampa
1. Il comma 2 dell'articolo
6 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 38 è sostituito dai seguenti:
“2. All'Ufficio stampa di
cui al comma 1 sono chiamati a collaborare, in regime libero-professionale ed
in esclusiva:
a) cinque giornalisti
professionisti;
b) cinque giornalisti
pubblicisti, con esperienza pluriennale su testate giornalistiche sportive o su
pagine sportive di altre testate;
c) un addetto al
coordinamento operativo.
3. L'onere per il
funzionamento dell'Ufficio stampa di cui al comma 1, quantificato in lire 210
milioni per l'esercizio finanziario 1996, grava sul capitolo 48254”.
Art. 12
Nucleo per i rapporti
internazionali e traduzioni
1. E' istituito, presso
l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti,
limitatamente allo svolgimento dell'Universiade 1997, un Nucleo per i rapporti
internazionali turistici e sportivi, cui affidare i rapporti ed i collegamenti
con gli organismi internazionali turistici e sportivi, nonché le relative
attività di segretariato.
2. Il Nucleo è composto da:
a) un traduttore plurilingue
laureato;
b) un giornalista
professionista;
c) due assistenti
tecnico-turistici;
d) due assistenti
tecnico-sportivi.
3. Per le esigenze
dell'Ufficio speciale, in rapporto all'Universiade 1997 e sino alla data di
scadenza dell'Ufficio stesso, sono chiamati, tramite il CUSI, in regime
libero-professionale, soggetti con specifica competenza in lingua parlata e
scritta:
- inglese: 5 collaboratori
di segreteria;
- francese: 5 collaboratori
di segreteria;
- spagnolo: 2 collaboratori
di segreteria;
- russo: un collaboratore di
segreteria;
- tedesco: un collaboratore
di segreteria;
- arabo: un collaboratore di
segreteria;
- 3 dattilografi e/o
operatori computer con conoscenza di lingua inglese e/o francese.
4. Le esigenze dei Comitati
organizzatori locali per le attività previste nel presente articolo, ove non
garantite dai soggetti individuati dall'articolo 8, comma 3, della legge
regionale 20 agosto 1996, n. 38, possono essere assicurate dal personale
individuato nel comma 3, ovvero dal personale designato dal Gruppo di
coordinamento tecnico-operativo di cui all'articolo 8, comma 2, della presente
legge.
5. Ai fini amministrativi e
contabili, l'Ufficio speciale, fino alla data di cessazione della sua attività,
è equiparato a direzione regionale.
6. Per le finalità del
presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1997, la somma di
lire 500 milioni.
7. Il relativo onere trova
riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 1001.
Art. 13
Compenso per gli esperti
nominati
in seno al Comitato
organizzatore
1. Agli esperti ed ai
rappresentanti del CUSI e del CONI, nominati in seno al Comitato organizzatore,
istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 38,
è corrisposto, dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla
data dello scioglimento del Comitato organizzatore, un compenso mensile di
misura corrispondente a quello previsto dalla normativa vigente per i
consulenti degli Assessori regionali.
2. Per le finalità del
presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1997, la spesa di
lire 100 milioni.
3. Il relativo onere trova
riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 1001.
Art. 13 bis
(introdotto dall'art. 2
della L.R. 29/97)
1. Agli esperti ed ai
rappresentati del CUSI e del CONI di cui al comma 1 dell'articolo precedente è
corrisposto, limitatamente al bimestre successivo all'entrata in vigore della
presente legge, un compenso mensile lordo equiparato agli emolumenti di
dirigente generale del CONI.
2. Per le finalità del comma
1 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 50 milioni con onere a carico del
capitolo 48257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997.
Art. 14
Modifica dell'articolo 10,
comma 6,
della legge regionale 20
agosto 1996, n. 38
1. All'articolo 10, comma 6,
della legge regionale 20 agosto 1996, n. 38, dopo le parole ''Catania, località
Tavoliere", aggiungere le parole "di Messina, località Annunziata''.
Art. 15
Interpretazione autentica
dell'articolo 5
della legge regionale 28
marzo 1986, n. 18
1. All'articolo 5 della
legge regionale 28 marzo 1986, n. 18 le parole: "tenendo conto delle somme
provenienti da sponsorizzazioni" vanno intese nel senso che esse devono
costituire elemento di valutazione ai fini della concessione del contributo
regionale.
Art. 16
1. La presente legge sarà
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 9 dicembre 1996.
PROVENZANO