LEGGE REGIONALE 8 novembre
2000 n 22
G.U.R.S. 17 novembre 2000, n. 52
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA
APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA
Norme per la prosecuzione
dell'attività di censimento, inventariazione e catalogazione dei beni culturali
siciliani.
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. Allo scopo di effettuare
l'individuazione dei beni di cui all'articolo 5 delle norme di attuazione dello
Statuto, approvate con D.P.R. 1 dicembre 1961, n. 1825, nonché al fine di
meglio tutelare il proprio patrimonio culturale di cui alla legge regionale 1
agosto 1977, n. 80, e di aggiornare e gestire i dati raccolti diffondendone la
conoscenza, la Regione Siciliana, nel rispetto della normativa comunitaria e
nazionale, prosegue l'azione sistematica di censimento e catalogazione dei beni
culturali, da realizzare anche con sistemi informatici.
Art. 2
Proroga di contratti per
l'attività di catalogazione
1. I contratti stipulati
dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica
istruzione con il personale in atto utilizzato ai sensi delle leggi regionali
27 aprile 1999, n. 8, 27 aprile 1999, n. 9 e 19 agosto 1999, n. 18, articolo
17, sono prorogati, a decorrere dal mese di novembre 2000, per una durata non
superiore a 24 mesi, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali
per il settore e con l'obbligo per l'Amministrazione di effettuare verifica
periodica dell'attività intrapresa.
Art. 3
(Articolo omesso in quanto
impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)
Art. 4
Norma finanziaria
1. Per le finalità di cui
alla presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di
lire 4.250 milioni per gli oneri conseguenti alla stipula dei contratti, cap.
38377.
2. Per l'esercizio
finanziario 2001 è autorizzata la spesa di lire 29.750 milioni di cui:
a) lire 26.250 milioni per
la stipula dei contratti;
b) lire 2.000 milioni per
acquisto apparecchiature informatiche, cap. 38376;
c) lire 1.500 milioni per
spese di gestione connesse all'attività di catalogazione, cap. 38378.
3. Per l'esercizio
finanziario 2002 è autorizzata la spesa di lire 27.750 milioni di cui:
a) lire 24.750 milioni per
la stipula dei contratti;
b) lire 1.500 milioni per
acquisto di apparecchiature informatiche;
c) lire 1.500 milioni per
spese di gestione connesse all'attività di catalogazione.
4. All'onere di lire 4.250
milioni di cui al comma 1 si fa fronte con le disponibilità del capitolo 21257,
codice 1019 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
5. Gli oneri di lire 29.750
milioni per l'esercizio finanziario 2001 e di lire 27.750 milioni per
l'esercizio finanziario 2002 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della
Regione, codice 1001.
Art. 5
1. La presente legge sarà pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 8 novembre 2000.
LEANZA
Assessore regionale per i
beni
culturali ed ambientali e
per la
pubblica istruzione: GRANATA