LEGGE REGIONALE 7 maggio
1976 n 73
G.U.R.S. 12 maggio 1976, n.
27
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA
APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA
Attuazione dei decreti del
Presidente della Repubblica n. 635, n. 636 e n. 637 del 30 agosto 1975, concernenti
norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana rispettivamente in
materia di accademie e biblioteche, di pubblica beneficenza ed opere pie e di
tutela del paesaggio, antichità e belle arti.
la seguente legge:
Art. 1
In relazione al
trasferimento alla Regione delle attribuzioni degli organi centrali e
periferici dello Stato in materia di biblioteche, accademie, antichità, opere
artistiche e musei, nonchè di tutela del paesaggio, disposto con i decreti del
Presidente della Repubblica n. 635 e n. 637 del 30 agosto 1975, ed al
trasferimento delle funzioni amministrative attribuite agli organi centrali e
periferici dello Stato dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive
modificazioni ed integrazioni, dalla legge 21 giugno 1896, n. 218, e da ogni
altra disposizione legislativa o regolamentare in materia di ordinamento e di
controlli sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e sugli enti
comunali di assistenza operanti nel territorio della Sicilia, disposto con il
decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 30 agosto 1975, nel bilancio
della Regione per l'anno finanziario in corso, sono introdotte le variazioni di
cui all'annessa tabella “A”.
Art. 2
Le spese di cui ai capitoli
17602, 17703, 17727, 17728, 17731 e 17742 sono considerate obbligatorie ed i
capitoli si intendono inclusi nell'elenco n. 1 annesso alla tabella B del
bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976.
Art. 3
Per le altre spese
concernenti il funzionamento degli uffici di cui ai decreti del Presidente
della Repubblica numeri 635 e 637 del 30 agosto 1975, non previste dalla
presente legge, si provvede con gli stanziamenti iscritti ai relativi capitoli
dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno
finanziario in corso (Assessorato regionale delle finanze).
Art. 4
La presente legge sarà
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 7 maggio 1976.
BONFIGLIO
TABELLA A - Variazioni allo
stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno
finanziario 1976. [non disponibile, vedasi G.U.R.S. 12 maggio 1976, n. 27]
vedi anche:
Circ.
23/94 16 dicembre 1994 ASS. BB.CC. - Tutela, valorizzazione ed uso sociale dei
beni culturali ed ambientali