LEGGE REGIONALE 7 maggio
1976 n 70
G.U.R.S. 12 maggio 1976, n.
27
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA
APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA
Tutela dei centri storici e
norme speciali per il quartiere Ortigia di Siracusa e per il centro storico di
Agrigento.
TESTO COORDINATO (aggiornato
alla legge regionale 10/99)
(vedi testo storico)
la seguente legge:
Titolo I
Tutela dei centri storici
Art. 1
I centri storici dei comuni
dell'Isola sono beni culturali, sociali ed economici da salvaguardare,
conservare e recuperare mediante interventi di risanamento conservativo.
Il Governo della Regione,
entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, è tenuto a determinare
con decreto l'elenco dei comuni siciliani i cui centri storici rappresentino
beni culturali di particolare pregio, ai fini della salvaguardia, della
conservazione e del recupero mediante interventi di risanamento conservativo,
da finanziare con successivi provvedimenti legislativi.
Prima di procedere alla
determinazione di cui al precedente comma, il Governo della Regione acquisisce
il parere obbligatorio della competente Commissione legislativa dell'Assemblea
regionale siciliana, delle competenti Soprintendenze e delle Università
siciliane.
Art. 2
I comuni, nella redazione
dei piani particolareggiati relativi ai centri storici, debbono perseguire:
a) la conservazione, la
riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio storico, monumentale ed
ambientale;
b) il recupero edilizio ai
fini sociali ed economici, anche applicando la legislazione regionale in
materia nonchè le leggi 17 agosto 1942, n. 1150, 18 aprile 1962, n. 167, e loro
successive modifiche ed integrazioni;
c) la permanenza degli
attuali abitanti.
Titolo II
Norme speciali per il
quartiere Ortigia di Siracusa (3)
Art. 3
Il comune di Siracusa è
autorizzato a redigere un piano particolareggiato del quartiere denominato
Ortigia insistente sull'isola omonima, che, oltre ai fini di cui all'art. 2,
dovrà avere come obiettivi:
a) la salvaguardia, il
risanamento, la bonifica e la ristrutturazione del vecchio quartiere di
Ortigia, considerato un inscindibile insieme storico-monumentale;
b) il recupero sociale,
culturale e funzionale dell'isola di Ortigia al fine di assicurarne, nel
rispetto dei legittimi interessi degli abitanti, la rivitalizzazione economica.
Per gli edifici dichiarati
di interesse monumentale dovranno essere allegati al piano particolareggiato
schemi di intervento per il consolidamento e il restauro, salvo i casi previsti
dal successivo art. 5.
Il Comune, nel quadro del
piano particolareggiato, che ha la durata di dieci anni, elabora programmi
biennali di intervento e determina le priorità.
Il piano particolareggiato,
se difforme dal piano regolatore generale, costituisce variante del piano
stesso.
Il piano particolareggiato,
sia di attuazione che di variante del piano regolatore generale, è adottato dal
consiglio comunale, a maggioranza assoluta.
Il piano è pubblicato, per
almeno venti giorni, all'albo del Comune. Entro trenta giorni dalla pubblicazione
potranno formularsi osservazioni e proposte.
Scaduti i termini
suindicati, il consiglio comunale, esaminate le osservazioni e proposte, ed
eventualmente rielaborato il piano, lo adotta definitivamente, a maggioranza
assoluta, e lo trasmette all'Assessorato regionale dello sviluppo economico.
Trascorsi 120 giorni dal
ricevimento del piano da parte dell'Assessorato regionale dello sviluppo
economico, senza che sia intervenuta l'approvazione, il piano si intende
approvato. (1)
Art. 4
La redazione del piano
particolareggiato sarà accompagnata da uno studio della topografia antica di
Ortigia e della consistenza monumentale dell'Isola.
Per tale studio sarà
nominata, con decreto dell'Assessore regionale per lo sviluppo economico, una
Commissione presieduta dal soprintendente alle antichità per la Sicilia
orientale e composta dal soprintendente ai monumenti per la Sicilia orientale o
da un suo delegato, da un esperto scelto dall'Assessore regionale per lo
sviluppo economico, da tre membri eletti dal consiglio comunale di Siracusa,
esperti di topografia antica, urbanistica e storia dell'architettura.
Tale Commissione affiancherà
l'opera dei tecnici incaricati della redazione del piano particolareggiato e
presenterà al comune di Siracusa una relazione con i relativi elaborati,
contenente l'indicazione degli edifici dichiarati di interesse storico,
artistico e monumentale, nonchè di quelli di pregevole caratteristica
architettonica.
Art. 5
Il comune di Siracusa potrà,
ove gli interventi per il consolidamento ed il restauro siano ritenuti
particolarmente urgenti ed indifferibili dalla Commissione prevista dal
precedente articolo e limitatamente agli edifici dichiarati di interesse
storico, artistico, monumentale, provvedere ad eseguire direttamente, o tramite
i privati proprietari, le opere necessarie, anche prima dell'adozione del piano
particolareggiato.
In questi casi, si potrà
procedere per singole licenze edilizie, e le stesse potranno essere rilasciate
solo previo parere vincolante della Commissione prevista dal precedente
articolo.
Il Comune stipulerà con i
proprietari degli edifici interessati la convenzione prevista dal successivo
art. 9.
Art. 6
Gli interventi edilizi
interessano:
a) l'intero comparto
previsto dal piano particolareggiato, quando l'intervento deve essere
necessariamente unitario;
b) parte del comparto;
c) singoli edifici, quando
essi, secondo il piano particolareggiato, hanno dimensioni e caratteristiche
tali da non compromettere le soluzioni urbanistiche del comparto di
appartenenza.
Art. 7
(modificato dall'art. 57,
comma 14, della L.R. 10/99)
1. Gli interventi di cui al
precedente articolo possono essere realizzati:
a) dal comune, sia su
immobili di proprietà pubblica che privata, in via sostitutiva;
b) da privati, singoli o
riuniti in consorzi, con l'eventuale partecipazione in via sostitutiva del
comune;
c) da riunioni di consorzi o
società tra il comune ed altri soggetti pubblici e/o privati, anche tramite
concessione, potendo delegare tutti gli adempimenti necessari per la realizzazione
delle opere, compresa la progettazione e le eventuali procedure espropriative o
di occupazione temporanea.
Il Comune potrà, in
particolare, avvalersi della facoltà prevista dal n. 1 del comma precedente
quando l'intervento edilizio richiede il diradamento o l'eliminazione di corpi
aggiunti alle strutture originarie, nel caso in cui i proprietari non intendano
o non siano nelle condizioni di provvedere, quando il comparto o l'edificio
risultino particolarmente degradati.
In tutti i casi di
intervento sostitutivo del Comune, sarà stipulata la convenzione prevista dal
successivo art. 9, nella quale saranno anche indicati i modi e i tempi del
recupero delle somme spese dal Comune, maggiorate degli interessi legali.
Art. 8
Ove sarà consentita la
sostituzione edilizia, nel quadro della tutela del patrimonio storico-artistico
e nel rispetto della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con la demolizione e
ricostruzione di edifici, non potrà essere superata la densità edilizia
fondiaria del comparto e l'altezza massima degli edifici prospicienti sulla
stessa strada.
In questi casi, le licenze
edilizie dovranno essere sottoposte al parere vincolante della Commissione di
cui all'art. 4 della presente legge.
Art. 9
La concessione dei benefici
previsti dagli articoli 14 e 15 della presente legge è subordinata alla stipula
di apposita convenzione tra il Comune ed i privati, singoli o associati, o gli
enti interessati, che intendono realizzare gli interventi edilizi previsti
dall'art. 6.
La convenzione dovrà
indicare le modalità dell'intervento ed i relativi progetti esecutivi, i tempi
di realizzazione del medesimo, i rapporti economici e finanziari, la
destinazione d'uso, le garanzie per il mantenimento degli attuali abitanti
salvo loro rinunzia, i canoni di affitto a norma delle vigenti disposizioni di
legge, la ripartizione degli oneri tra gli interessati, le penali per le
eventuali inadempienze, le eventuali procure speciali e quanto altro sarà
ritenuto necessario dal Comune.
Le convenzioni saranno
approvate dal consiglio comunale su proposta del Comitato previsto dal
successivo art. 12.
Art. 10
Il Comune potrà espropriare
l'edificio o parte di esso quando il piano particolareggiato o il progetto di
intervento prevedono:
1) la demolizione
dell'intero edificio ed il vincolo di inedificabilità sull'area risultante;
2) l'eliminazione di parte
dell'edificio o di parti aggiunte alle strutture originarie del medesimo.
L'esproprio potrà pure avere
luogo:
a) per ragioni di pubblica
utilità;
b) quando l'edificio riveste
particolare interesse storico, artistico, monumentale;
c) quando l'edificio ricade
in un comparto particolarmente degradato;
d) quando i proprietari non
provvedono direttamente a realizzare gli interventi edilizi e rifiutano
l'intervento sostitutivo del Comune, previsto dal secondo comma dell'art. 7.
Ove si intenda realizzare un
piano di edilizia economica e popolare, l'esproprio potrà investire interi
comparti o parti di essi.
Art. 11
Per l'espropriazione delle
aree e degli edifici l'indennità è determinata in base alle norme contenute
nella legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive aggiunte e modificazioni.
Un'indennità pari a quella
prevista dal precedente comma sarà pure corrisposta ai proprietari di edifici o
di parte di essi per i quali l'intervento edilizio prevede la parziale
demolizione o l'eliminazione di corpi aggiunti alle strutture originarie.
In tali casi l'indennità è
corrisposta, sempre che il Comune non abbia proceduto all'espropriazione,
limitatamente ai volumi abbattuti e non riedificati ed è cumulabile con i
benefici previsti dai successivi articoli 14 e 15.
Art. 12
(modificato dall'art. 16
della L.R. 34/96)
Il Comune è autorizzato ad
istituire nel proprio bilancio un fondo speciale a gestione separata,
costituito dai finanziamenti regionali e da ogni altro eventuale finanziamento.
E' istituita una commissione
speciale per l'esame dei progetti di intervento edilizio e urbanistico e delle
istanze di concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalla presente
legge, denominata "Commissione unica per Ortigia", composta:
a) dal sindaco o da un
assessore suo delegato, che la presiede;
b) dal dirigente
dell'ufficio tecnico speciale per Ortigia, di cui al successivo articolo 13, o
da un suo delegato;
c) dal dirigente del
dipartimento dei lavori pubblici del comune di Siracusa, o da un suo delegato;
d) dal dirigente del
dipartimento urbanistica del comune di Siracusa, o da un suo delegato;
e) dai due direttori della
sezione beni archeologici e sezione beni paesaggistici, architettonici ed
urbanistici della Sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali di Siracusa, o
loro delegati;
f) dall'ingegnere capo del
Genio civile di Siracusa o da un suo delegato;
g) dall'ufficiale sanitario
del comune di Siracusa, o da un suo delegato;
h) dal presidente del
consiglio di quartiere di Ortigia, o da un suo delegato;
i) da tre membri scelti dal
sindaco su terne di nominativi forniti rispettivamente dall'Ordine degli
ingegneri, degli architetti e dal Collegio dei geometri di Siracusa;
l) da un consulente in materia
di diritto edilizio scelto dal sindaco su una terna di nominativi forniti
dall'Ordine degli avvocati e dei procuratori legali di Siracusa;
m) da un consulente scelto
dal sindaco su una terna di nominativi forniti dall'Ordine dei dottori
commercialisti di Siracusa;
n) da un esperto nominato
dal sindaco.
La Commissione può avvalersi
inoltre, tutte le volte che esigenze specifiche lo richiedano, di esperti in
altre discipline, i quali partecipano ai relativi lavori senza però diritto di
voto.
I pareri della Commissione
unica per Ortigia sostituiscono tutti quelli dovuti per competenza dagli altri
organi di amministrazione attiva o consultiva, anche se previsti da leggi
speciali, rappresentati in seno alla Commissione stessa.
La Commissione non è
chiamata ad esprimere parere sulle domande di autorizzazione edilizia di cui
alle lettere a) e b) dell'articolo 20 della legge regionale 27 dicembre 1978,
n. 71, ivi comprese quelle inerenti le facciate esterne degli edifici, e sui
progetti di opere pubbliche che non necessitano di essere previsti nel relativo
piano triennale.
I pareri rilasciati dalla
Commissione non sono vincolanti, ma lo sono quelli espressi, in seno ad essa,
dai componenti di cui alle lettere e), f) e g), i quali possono chiedere, a
fini istruttori, la preliminare trasmissione delle istanze e dei relativi
allegati presso i propri uffici.
Tutti i componenti, e gli
eventuali esperti aggiunti della Commissione, hanno diritto, per ogni presenza,
ad un gettone pari a quello spettante per ogni seduta ai membri del consiglio
comunale di Siracusa.
Alle norme di funzionamento
interno della Commissione si provvede con apposito regolamento comunale, da
approvarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Al momento in cui sarà costituito
il consiglio di quartiere, ai sensi della legge regionale 3 novembre 1975, n.
71, del Comitato previsto dal precedente comma saranno chiamati a far parte il
presidente del consiglio di quartiere e due componenti del medesimo, di cui uno
della minoranza, eletti dal consiglio stesso.
Il Comitato propone al
consiglio comunale tutte le delibere inerenti all'utilizzazione del fondo
previsto dal primo comma del presente articolo.
Art. 13
(sostituito dall'art. 17
della L.R. 34/96)
Entro sessanta giorni dalla
data di pubblicazione della presente legge, il comune di Siracusa è obbligato
alla formazione dell'Ufficio tecnico speciale per Ortigia, preposto a tutti i
compiti di studio, programmazione, progettazione, coordinamento e gestione
degli interventi in Ortigia, sia pubblici che privati.
L'Ufficio deve essere dotato
di mezzi e personale in misura adeguata ai compiti ad esso attribuiti, anche in
deroga all'attuale pianta organica.
Il Comune può assegnare a
tale scopo personale già in servizio presso la propria o altre amministrazioni,
avvalendosi delle norme sulla mobilità, ovvero procedere mediante concorsi a
nuove assunzioni, o anche stipulare contratti a termine di diritto privato con
professionisti esterni.
Agli oneri inerenti il
funzionamento dell'Ufficio tecnico speciale per Ortigia il comune di Siracusa
può provvedere, oltre che con le ordinarie risorse di bilancio, con i fondi di
cui alla presente legge, in misura non superiore all'1,5 per cento di essi, per
acquisti di attrezzature ed assunzione di personale in mobilità o con contratto
a termine, ai sensi del comma 7 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n.
142, come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive
modifiche ed integrazioni.
Con i fondi della presente
legge sono altresì finanziabili progettazioni, consulenze, studi e ricerche
finalizzati al recupero del centro storico di Ortigia, nonché opere di
urbanizzazione primaria e di arredo urbano.
Art. 14
1. Per il restauro, la
bonifica, il risanamento degli edifici di cui all'ultimo comma dell'art. 4,
possono essere autorizzati gli interventi necessari per la conservazione degli
stessi nella loro inscindibile unità formale e strutturale, per la
valorizzazione dei caratteri architettonici-decorativi e per le trasformazioni
igieniche, di abitabilità e di funzionalità.
2. ----------------- (2)
3. ----------------- (2)
4. ----------------- (2)
5. ----------------- (2)
6. ----------------- (2)
7. ----------------- (2)
Art. 15
(abrogato dall'art. 14 della
L.R. 34/85)
Art. 16
(abrogato dall'art. 14 della
L.R. 34/85)
Art. 17
Allo scopo di predisporre
alloggi per eventuali espropriati in applicazione delle norme di cui sopra o di
alloggiare persone o famiglie costrette ad abbandonare temporaneamente le loro
abitazioni in Ortigia per l'esecuzione degli interventi edilizi e per la
realizzazione dei piani di edilizia economica e popolare, il Comune è
autorizzato a contrarre mutui ai sensi della legge regionale 12 aprile 1952, n.
12, e successive modifiche ed integrazioni.
Limitatamente agli eventuali
espropriati ed alle persone o famiglie indicate al comma precedente, il Comune
è autorizzato a corrispondere agli aventi diritto, per un periodo massimo di
due anni, un'indennità integrativa, ove si sia provveduto ad alloggiarli in
appartamenti di proprietà privata il cui fitto risulti superiore a quello
precedentemente corrisposto.
Nel caso di proprietari
utenti dell'alloggio, l'indennità sarà corrisposta tenendo conto delle loro
possibilità economiche e in misura non superiore all'80 per cento del canone di
locazione.
Art. 18
(modificato dall'art. 57,
comma 15, della L.R. 10/99)
1. Gli edifici espropriati
per l'utilizzazione degli interventi previsti dalla presente legge e non
destinati alla demolizione fanno parte del patrimonio disponibile del comune di
Siracusa.
2. Essi saranno utilizzati
per pubblici servizi, per soddisfare esigenze della collettività o concessi in
locazione.
3. In quest'ultimo caso, se
i locali sono destinati ad abitazione, il Comune li concederà in locazione
semplice, in base alle norme vigenti per il patrimonio pubblico di edilizia
abitativa, riconoscendo diritto di assoluta precedenza nell'assegnazione ai
cittadini che abitavano o svolgevano la loro attività in Ortigia, prima
dell'esecuzione degli interventi edilizi.
Art. 19
Per le finalità degli
articoli precedenti sono autorizzate le seguenti spese:
a) lire 150 milioni per la
redazione del piano particolareggiato previsto dall'art. 3 e lo studio previsto
dall'art. 4;
b) lire 1.500 milioni per la
realizzazione degli interventi previsti dall'art. 5;
c) lire 800 milioni per gli
espropri e le indennità previste dall'art. 11 per la realizzazione del primo
programma biennale di intervento;
d) lire 1.500 milioni per i
contributi in conto capitale previsti dall'art. 14, da erogare per la
realizzazione del primo programma biennale;
e) limite venticinquennale
di spesa, per l'anno finanziario 1977, di lire 100 milioni per i contributi
sugli interessi previsti dagli articoli 14 e 15;
f) lire 100 milioni annue
dal 1977 al 1986 per le indennità previste dall'art. 17;
g) limite venticinquennale
di spesa per l'anno 1977 di lire 100 milioni per i contributi sui mutui
previsti dall'art. 17, primo comma.
Le somme autorizzate con le
precedenti lettere a, b, c, f e g sono erogate dal comune di Siracusa.
Titolo III
Norme speciali per il centro
storico di Agrigento
Art. 20
Il comune di Agrigento,
anche in rapporto alle finalità previste dalle leggi 28 settembre 1966, n. 749,
e 5 giugno 1974, n. 283, è autorizzato a redigere un piano particolareggiato
del centro storico della città avente come obiettivo il recupero sociale,
culturale, funzionale ed ambientale dei monumenti ivi esistenti.
Per la redazione,
l'attuazione ed il finanziamento del piano particolareggiato suddetto e degli
interventi dallo stesso previsti si applicano le disposizioni di cui al titolo
secondo della presente legge in quanto compatibili.
Per le finalità del presente
articolo è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni.
Art. 21
All'onere di lire 3.950
milioni di cui alle lettere a, b, c e d del precedente art. 19, ripartito in
due quote uguali a carico del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per
gli anni finanziari 1976 e 1977, si provvede con parte delle disponibilità del
piano regionale di interventi per il periodo 1975-1980, approvato con la legge
regionale 12 maggio 1975, n. 18.
All'onere di lire 300
milioni di cui alle lettere e, f e g, del precedente art. 19, a carico del
bilancio della Regione per gli anni finanziari 1977 e successivi, si provvede
con parte delle entrate tributarie della Regione.
All'onere di lire 3.000
milioni derivante dall'applicazione del precedente art. 20 si provvede con
parte delle disponibilità del piano regionale di interventi per il periodo
1975-1980, approvato con la legge regionale 12 maggio 1975, n. 18.
Art. 22
La presente legge sarà
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 7 maggio 1976.
BONFIGLIO
NOTE:
(1) Si riportano i testi
degli artt. 1, 2 e 5 della L.R. 34/85:
"ART. 1
Il piano particolareggiato
del quartiere denominato Ortigia, previsto dall'art. 3 della legge regionale 7
maggio 1976, n. 70, deve essere adottato definitivamente dal comune di Siracusa
entro il 31 dicembre 1986.
Decorso infruttuosamente
tale termine l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede in
via sostitutiva a tutti gli adempimenti necessari per l'adozione del piano ed
alle successive incombenze fino all'approvazione dello stesso.
ART. 2
Anche prima dell'adozione
del piano particolareggiato il comune di Siracusa può intervenire direttamente
o tramite i privati proprietari, previo parere vincolante della Commissione di
cui all'art. 4 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 70, per quanto previsto
dal primo comma dell'art. 14 della medesima legge e nei limiti e per gli
edifici dallo stesso indicati.
ART. 5
I programmi biennali di
intervento previsti dal terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 7 maggio
1976, n. 70 sono relativi ad iniziative poste a totale carico del Comune o
della Regione."
(2) Comma abrogato
dall'art. 14 della L.R. 34/85.
(3) Si riporta il testo
dell'art. 20 della L.R. 34/96:
"ART. 20 - Disposizione
per la realizzazione di un porto turistico nell'isola di Ortigia
1. Al fine della
destagionalizzazione turistica e della rivitalizzazione dell'isola di Ortigia
secondo le finalità di cui alle leggi regionali 7 maggio 1976, n. 70 e 8 agosto
1985, n. 34 per l'esecuzione delle opere di attualizzazione e di completamento
del porto turistico, localizzato nel Porto piccolo, si applicano le
disposizioni dell'articolo 1, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 1987,
n. 7."