LEGGE REGIONALE 7 agosto
1990 n 31
G.U.R.S. 11 agosto 1990, n. 38
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA
APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA
Norme urgenti per il
rifinanziamento della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, e dell'art. 19
della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34, concernenti interventi per i centri
storici di Ragusa Ibla e di Agrigento.
la seguente legge:
Art. 1
1. Per le finalità di cui
all'articolo 2 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, è autorizzata, per
l'anno finanziario 1990, l'ulteriore spesa di lire 500 milioni.
2. Per le finalità
dell'articolo 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, sono autorizzate,
per l'anno finanziario 1990, le seguenti spese:
a) per la realizzazione
delle opere previste nelle lettere a, b, g, h, i, lire 5.000 milioni;
b) per la realizzazione
delle opere previste nelle lettere c e d, lire 3.000 milioni;
c) per la realizzazione
delle opere previste dalla lettera e, lire 3.000 milioni.
3. Per le finalità
dell'articolo 10 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, e successive
modifiche ed integrazioni, è autorizzato l'ulteriore limite venticinquennale di
spesa di lire 1.500 milioni.
4. Per le finalità
dell'articolo 11 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, è autorizzato, per
l'anno finanziario 1990, il limite trentacinquennale di spesa di lire 1.000
milioni.
5. Per le finalità
dell'articolo 13 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, è autorizzata,
per l'anno finanziario 1990, la spesa di lire 1.000 milioni.
6. Le disposizioni di cui
all'articolo 18 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, sono prorogate per
un quinquennio, a decorrere dal 1990.
7. Per le spese di cui al
presente articolo, negli esercizi successivi, si provvederà a norma
dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
Art. 2
1. Per le finalità di cui
all'articolo 19 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34, è autorizzata per
l'anno finanziario 1990 l'ulteriore spesa di lire 11.000 milioni.
2. Per gli esercizi
successivi si provvederà a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge
regionale 8 luglio 1977, n. 47.
Art. 3
1. All'onere complessivo di
lire 26.000 milioni, derivante dalla attuazione della presente legge e
ricadente nell'esercizio finanziario 1990, si provvede con parte della
disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio
finanziario medesimo.
2. La spesa autorizzata
dalla presente legge trova altresì riscontro nel bilancio pluriennale della
Regione, progetto 06.06 - Tutela dell'ambiente e riassetto del territorio.
Art. 4
1. La presente legge sarà
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 7 agosto 1990.
NICOLOSI