LEGGE
REGIONALE 6 aprile 1996 n 21
G.U.R.S.
11 aprile 1996, n. 17
Intervento
straordinario per la ditta rag. Lauricella Salvatore. Disposizioni per il
rientro in Sicilia di beni archeologici.
TESTO
COORDINATO (aggiornato alla legge regionale 21/2001)
(vedi
testo storico)
REGIONE
SICILIANA
L'ASSEMBLEA
REGIONALE HA APPROVATO
IL
PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la
seguente legge:
Art.
1
Impianto
faunistico di Parco d'Orleans (1)
1.
Alla ditta ragionier Lauricella Salvatore - già gestore dell'impianto faunistico
di Parco d'Orleans - è assegnato un contributo regionale il cui ammontare è
determinato per l'esercizio finanziario in corso nella misura di lire 563
milioni.
2.
Il contributo è destinato sia al totale ripianamento dell'attività pregressa,
che agli oneri relativi al personale, che ai costi per continuare la gestione
dell'impianto sintanto che non sarà aggiudicata l'asta pubblica per
l'affidamento della gestione dell'impianto faunistico di Parco d'Orleans.
Nota
(1)
Si riporta il testo dell'art. 44 della L.R. 21/2001:
"Art.
44 - Impianto faunistico di parco d'Orléans
1.
Per provvedere al pagamento del saldo del contributo straordinario in favore
della ditta Salvatore Lauricella, dovuto ai sensi dell'articolo 1 della legge
regionale 6 aprile 1996, n. 21, è autorizzata, per l'esercizio finanziario
2001, la spesa di lire 30 milioni (capitolo 110102).
2.
Al fine di garantire la continuità della fruizione pubblica della villa
d'Orléans, alla ditta Salvatore Lauricella è concesso un contributo, per
l'esercizio finanziario 2001, di lire 563 milioni (capitolo 110102).
3.
Il contributo di cui al comma 2 è destinato alla prosecuzione della gestione
del parco dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001."
Art.
2
Rientro
beni archeologici
1.
L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica
istruzione è autorizzato a sostenere le spese necessarie per il rientro in
Sicilia dei beni archeologici del Museo “Paolo Orsi” di Siracusa inviati a
Fukuoka in occasione della Universiade nell'estate 1995, secondo l'ammontare
indicato dal Ministero per i beni culturali, saldando, a tal fine, le fatture
sospese, indicate dallo stesso Ministero, per assicurazione, trasporto,
deposito, pubblicità e quanto altro ritenuto indispensabile.
Art.
3
Norma
finanziaria
1.
All'onere di lire 563 milioni derivante dall'applicazione della presente legge
si farà fronte con parte delle disponibilità del capitolo 10648 del bilancio di
previsione della Regione Siciliana per l'esercizio 1996.
Art.
4
1.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana.
2.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione.
Palermo,
6 aprile 1996.
GRAZIANO