LEGGE
REGIONALE 6 aprile 1996 n 19
G.U.R.S.
11 aprile 1996, n. 17
Interventi
a favore degli Orti botanici universitari. Acquisizione dell'archivio Salvatore
Quasimodo. Contributi straordinari per l'attività musicale. Finanziamenti ad
enti, associazioni e fondazioni culturali, al Centro mediterraneo per la
comunicazione audiovisiva ed all'Agenzia mediterranea per il turismo.
Contributi alle scuole di servizio sociale. Interventi per il 50° anniversario
dell'Unicef. Provvedimenti per la custodia dei beni culturali e per le Opere
universitarie.
TESTO
COORDINATO (aggiornato alla legge regionale 21/2001)
(vedi
testo storico)
REGIONE
SICILIANA
L'ASSEMBLEA
REGIONALE HA APPROVATO
IL
PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la
seguente legge:
TITOLO
I
Art.
1
Sostegno
alle attività degli Orti botanici
1.
La Regione Siciliana riconosce l'elevato valore delle funzioni didattiche,
scientifiche e culturali esercitate dagli i Orti botanici universitari di
Palermo, Catania, Messina e con la presente legge disciplina un intervento
finanziario di sostegno alle attività istituzionali da essi svolte.
Art.
2
Contributo
annuale alla gestione
1.
Allo scopo di favorire una maggiore diversificazione funzionale degli Orti
botanici delle Università siciliane, con riferimento particolare alla loro
fruizione pubblica e in rapporto al potenziamento del ruolo che essi possono
assolvere nel campo della didattica, nei settori della istruzione
extrauniversitaria e della educazione ambientale dei cittadini, l'Assessore
regionale per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione è
autorizzato ad erogare alle Università cui afferiscono gli Orti botanici un
contributo annuo per le spese di gestione nelle seguenti misure:
a)
500 milioni per l'Orto botanico della Università degli studi di Palermo;
b)
200 milioni per l'Orto botanico della Università degli studi di Catania;
c)
200 milioni per l'Orto botanico della Università degli studi di Messina.
Art.
3
Modalità
di erogazione
1.
Il contributo annuo di cui all'art. 2 sarà erogato rispettivamente alle
Università degli studi di Palermo, di Catania e di Messina all'inizio
dell'esercizio finanziario in anticipazione nella misura del 90 per cento,
dietro presentazione di una relazione programmatica. L'erogazione del saldo
sarà effettuata a seguito di presentazione del bilancio consuntivo relativo
all'esercizio finanziario precedente approvato dagli organi collegiali delle
istituzioni universitarie cui afferiscono gli Orti botanici.
2.
Rientrano fra le spese di gestione di cui al comma 1 anche gli oneri relativi
alla organizzazione ed alla gestione dei servizi funzionali alla fruizione
pubblica degli Orti botanici nonché gli oneri relativi alla pulizia dei locali
e dei percorsi didattici e scientifici.
3.
Le Università di Palermo, Catania e Messina assicurano la fruizione pubblica
dei rispettivi Orti botanici compatibilmente con la loro natura di istituzioni
scientifiche e di beni culturali.
TITOLO
II
Art.
4
Contributo
straordinario per opere strutturali
1.
L'Assessore regionale per i beni culturali e ambientali e per la pubblica
istruzione è autorizzato ad erogare all'Università degli studi di Palermo un
contributo straordinario di lire 3.800 milioni da destinare alle opere di
restauro degli edifici monumentali e del giardino, nonché alla realizzazione,
al rifacimento, alla riorganizzazione di percorsi, serre e impianti tecnologici
funzionali anche all'ammodernamento delle strutture didattico-scientifiche,
degli arredi e degli impianti esistenti.
2.
L'Assessore regionale per i beni culturali e ambientali e per la pubblica
istruzione è autorizzato ad erogare alle Università degli studi di Catania e di
Messina un contributo straordinario di lire 200 milioni da destinare alle opere
di rifacimento, di riorganizzazione di percorsi, serre e impianti tecnologici
funzionali anche all'ammodernamento delle strutture didattico-scientifiche,
degli arredi e degli impianti esistenti nei rispettivi Orti Botanici.
Art.
5
Acquisizione
di immobili
1.
L'Assessore regionale per i beni culturali e ambientali e per la pubblica
istruzione è autorizzato a completare le acquisizioni degli immobili necessari
alla realizzazione dell'Herbarium Mediterraneum, struttura museale e di ricerca
complementare all'Orto botanico di Palermo.
2.
Gli immobili già acquisiti e quelli che saranno acquisiti ai sensi del presente
articolo sono concessi in comodato alla Università degli studi di Palermo che
potrà utilizzarli per tutte le esigenze dell'Orto botanico, ivi compresa la
prima accoglienza dei materiali scientifici e museografici relativi alla
realizzazione dell'Herbarium Mediterraneum.
Art.
6
Abrogazione
di norme e riduzione di contributi
1.
Sono abrogati gli articoli 1 e 2 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 50.
2.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1997 il contributo di cui all'articolo
101 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 è ridotto a L. 300 milioni.
TITOLO
III
Art.
7
Istituzione
Archivio “Salvatore Quasimodo”
1.
L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica
istruzione è autorizzato a stipulare contratto di acquisto dagli eredi di
Salvatore Quasimodo del suo archivio storico-culturale.
2.
A tal fine l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la
pubblica istruzione nomina un perito per la valutazione del valore scientifico
e per la quantificazione del valore economico dell'archivio che dovrà essere
fatta entro e non oltre 90 giorni dall'avvenuta nomina.
3.
Per la raccolta e la conservazione, anche in originale, della documentazione
archivistica e bibliografica, dei cimeli, carteggi e memorie sarà istituito un
archivio-biblioteca diretto alla divulgazione ed alla valorizzazione dell'opera
di Salvatore Quasimodo.
4.
La Regione Siciliana destina, successivamente, l'archivio acquisito alla città
di Modica, perché venga reso di pubblica fruizione, impegnando il Comune a
sistemarlo in locali idonei e stipulando apposita convenzione con il comune
stesso.
Art.
8
Contributi
straordinari per le attività musicali
1.
Al fine di garantire le condizioni di sviluppo del settore delle attività
musicali indicate nell'articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1985, n.
44, e in particolare al fine di consentire la salvaguardia e l'assetto
patrimoniale delle istituzioni musicali siciliane, l'Assessore regionale per i beni
culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare,
per gli esercizi finanziari dal 1996 al 1998, contributi straordinari per
l'importo complessivo nel triennio di lire 4.000 milioni - di cui lire 500
milioni per l'anno 1996 e lire 1.750 milioni per i successivi anni 1997 e 1998
- a favore:
a)
delle associazioni concertistiche che nel programma 1994 sono state
classificate di interesse regionale o provinciale ai sensi dell'articolo 4
della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44;
b)
delle istituzioni specializzate costituite come centri di servizi musicali
operanti da almeno un quinquennio cui partecipino enti musicali pubblici e/o
istituzioni musicali private, già beneficiari di contributi ai sensi
dell'articolo 5, lettera b) della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44,
ovvero che abbiano svolto una o più delle attività indicate all'articolo 8
della legge regionale sopra citata.
2.
I contributi straordinari di cui al precedente comma, da iscrivere in conto
capitale dei beneficiari, sono concessi annualmente, nel triennio 1996/1998:
-
alle associazioni concertistiche aventi titolo, con esclusione di quelle di cui
al successivo alinea, nella misura del 6,90 per cento per l'esercizio
finanziario 1996 e del 24,31 per cento per gli esercizi finanziari 1997 e 1998
dei contributi regionali a ciascuna assegnati nell'anno 1994 ai sensi della
legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44;
-
alle associazioni concertistiche di interesse regionale ai sensi dell'articolo
4 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44, specializzate nella diffusione
della musica jazz e contemporanea, nella misura del 10 per cento per
l'esercizio finanziario 1996 e del 35 per cento per gli esercizi finanziari
1997 e 1998 dei contributi regionali a ciascuna assegnati nell'anno 1994 ai
sensi della medesima legge regionale;
-
ai centri di servizi musicali aventi titolo, nella misura del 10 per cento per
l'esercizio finanziario 1996 e del 35 per cento per gli esercizi finanziari
1997 e 1998 del totale dei contributi regionali a ciascuno assegnati nel
quadriennio 1992/1995 ai sensi della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44.
3.
Le istanze per l'erogazione dei contributi di cui ai commi precedenti dovranno
essere presentate all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali
entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4.
Le associazioni concertistiche riconosciute di interesse regionale e
provinciale ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 dicembre 1985, n.
44, i centri di servizi musicali ed i soggetti beneficiari dei contributi
annuali ai sensi della legge regionale 13 luglio 1995, n. 51, possono includere
nei rendiconti consuntivi finalizzati alla liquidazione dei contributi
regionali concessi per la realizzazione delle rispettive attività istituzionali
le quote annuali del programma di ripianamento, almeno quinquennale, delle
passività di bilancio determinatesi negli esercizi precedenti, purché in misura
non superiore al trenta per cento delle uscite esposte nel bilancio nell'ultimo
esercizio finanziario, nonché gli acquisti volti al potenziamento del proprio
patrimonio, purché in misura non superiore al dieci per cento delle uscite
esposte nel bilancio definitivo dell'ultimo esercizio finanziario.
5.
L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica
istruzione è autorizzato ad erogare ai Comuni un contributo pari al 95 per
cento della spesa necessaria per l'acquisto di strumenti musicali e costumi
tradizionali, finalizzato alla formazione o al potenziamento di propri
complessi folklorici che assicurino concerti gratuiti in favore della comunità.
6.
L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica
istruzione è altresì autorizzato a concedere contributi a complessi folklorici,
ivi compresi quelli costituiti in cooperative che, anche mediante convenzione
con i Comuni, svolgono un'adeguata attività concertistica nel territorio della
Regione, con particolare recupero di opere scritte per gruppi folklorici e di
trascrizioni di alto livello.
Art.
9
Modifiche
di norme
1.
Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 4
sostituire le parole “nella misura del 60 per cento” con “nella misura del 90
per cento”.
2.
All'articolo 3 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44, alla fine del
comma 2 aggiungere il seguente alinea:
-
da un rappresentante della Federazione italiana tradizioni popolari.
Art.
10
Contributo
Fondazione “Leonardo Sciascia”
1.
Per consentire la piena attuazione delle finalità istitutive della Fondazione
“Leonardo Sciascia” con sede in Racalmuto (AG), riconosciuta con decreto del
Presidente della Regione 11 dicembre 1991, n. 8/U.L., l'Assessore regionale per
i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a
corrispondere annualmente alla fondazione predetta la somma di lire 250
milioni.
Art.
11
Contributo
alla Fondazione Pio La Torre (1)
1.
Il Presidente della Regione è autorizzato a corrispondere alla fondazione Pio
La Torre, avente sede in Palermo e costituita con rogito notarile n. 72137 del
13 febbraio 1996, per il raggiungimento delle sue finalità istituzionali un
contributo annuo di lire 150 milioni, di cui 50 milioni da destinare alle spese
di gestione. Il contributo sarà erogato con le modalità previste dall'articolo
14 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 33.
Nota
(1)
Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 16, comma 8, della L.R. 20/99,
a decorrere dall'anno 2000. Tuttavia, per effetto dell'art. 14, comma 1, della
L.R. 21/2001, nelle more dell'attuazione della L.R. 20/99, i contributi
previsti dal presente articolo sono prorogati per l'anno 2001. Tali oneri
gravano sul capitolo 101011 del bilancio della Regione per l'esercizio
finanziario 2001.
Art.
12
Contributo
museo “Nello Cassata” di Barcellona
1.
L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica
istruzione è autorizzato a corrispondere annualmente all'Associazione OIKOS di
Barcellona un contributo di lire 250 milioni per il funzionamento del Museo
etnoantropologico “Nello Cassata”.
Art.
13
Contributo
straordinario alla Fabbriceria della Cattedrale di Palermo
1.
Il Presidente della Regione è autorizzato a concedere un contributo di lire 100
milioni per l'esercizio finanziario 1996 alla Fabbriceria della Cattedrale di
Palermo.
Art.
14
Contributi
al Centro Mediterraneo per la comunicazione audiovisiva ed all'Agenzia
mediterranea per il turismo
1.
L'Assessore regionale alla Presidenza è autorizzato a corrispondere annualmente
un contributo di lire 300 milioni per il funzionamento e le attività del Centro
mediterraneo per la comunicazione audiovisiva (CMCA) per contribuire allo
sviluppo degli scambi internazionali nell'ambito del Mediterraneo.
2.
L'Assessore regionale alla Presidenza è, altresì, autorizzato a sostenere annualmente
la spesa di lire 100 milioni per il funzionamento dell'Agenzia mediterranea per
lo sviluppo del turismo sostenibile con sede in Sicilia.
Art.
15
Contributi
alle scuole di servizio sociale
1.
L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione
professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere i contributi di cui
all'art. 1 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 11 per l'attività svolta
durante gli anni accademici 1993/94 e 1994/95 a favore degli enti ed organismi
che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già prodotto al
medesimo Assessorato la documentazione o dichiarazione attestante l'ammontare
delle spese sostenute e/o gli impegni assunti, corredate della relazione
sull'attività svolta nei predetti anni accademici.
Art.
16
Interventi
per il 50° anniversario UNICEF
1.
L'Assessore regionale per i beni culturali e ambientali e per la pubblica
istruzione è autorizzato a concedere alla società di produzione DOFIN s.r.l. di
Roma un contributo straordinario di lire 750 milioni per il finanziamento
dell'opera cinematografica “Faccia di Pala” per conto dell'Unicef in occasione
del suo 50° anniversario.
2.
La corresponsione del contributo di cui al primo comma impegna la società DOFIN
s.r.l. di Roma a cedere all'Assessorato regionale dei beni culturali e
ambientali e della pubblica istruzione n. 10 copie del film realizzato, per la
sua proiezione gratuita nelle scuole siciliane e per ogni altro possibile
impiego di promozione culturale, una volta esauritosi il normale periodo di
distribuzione del film nelle sale cinematografiche.
3.
Il contributo è erogato in due soluzioni:
-
quanto a lire 375 milioni dopo la stipula dell'apposita convenzione tra
l'Assessore regionale per i beni culturali e ambientali e per la pubblica
istruzione e la società di produzione DOFIN s.r.l. di Roma;
-
quanto a lire 375 milioni dopo la consegna all'amministrazione regionale di n.
10 copie del film “Faccia di Pala” da utilizzare per la diffusione dell'opera
cinematografica nelle scuole siciliane.
4.
L'erogazione del contributo è subordinata al parere preventivo e successivo del
Comitato italiano Unicef, Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia.
Art.
17
Concorsi
per agente tecnico custode e guardia notturna
(abrogato
dall'art. 7, comma 1, della L.R. 8/99)
Art.
18
Opere
universitarie
1.
L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica
istruzione è autorizzato limitatamente all'anno accademico 1996-1997, a
derogare ai criteri di formazione delle graduatorie per la fruizione dei
benefici e dei servizi di cui all'articolo 3, comma 3 del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1994, nonché all'attribuzione
dei predetti benefici e servizi per corsi di laurea ed anni di corso previsti dall'art.
2, comma 3, del medesimo decreto.
2.
Le opere universitarie hanno facoltà di praticare tariffe privilegiate per la
fruizione dei servizi di mensa e alloggio in favore degli studenti risultati
idonei ma non assegnatari di borse di studio.
Art.
19
Norma
finanziaria
1.
Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva
di L. 25.600 milioni, così ripartita:
Art. 1996
1997 1998
2 900 900 900
4
comma 1 3.800 - -
comma 2 400 - -
5 3.800 - -
7 1.000 - -
8
comma 1 500 1.750 1.750
comma 5 100 100 100
comma 6 100 100 100
10 250 250 250
11 150 150 150
12 250 250 250
13 100 - -
14
comma 1 300 300 300
comma 2 100 100 100
15 5.300 - -
16 750 - -
Totale 17.800 3.900 3.900
2.
All'onere di lire 17.800 milioni per l'esercizio finanziario 1996 si provvede,
quanto a lire 5.300 milioni con parte delle disponibilità del cap. 34109 e
quanto a lire 12.500 milioni con parte delle disponibilità del cap. 60751
(codice 2003) del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
3.
L'onere complessivo di lire 7.800 milioni, ricadente negli esercizi finanziari
1997 e 1998, trova riscontro:
- per
lire 7.400 milioni nel bilancio pluriennale della Regione codice 2001;
-
per lire 400 milioni (lire 200 milioni nel 1997 e lire 200 milioni nel 1998)
nella riduzione dello stanziamento del capitolo 14701 del bilancio pluriennale
della Regione - codice 06.04.02.
Art.
20
1.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione.
Palermo,
6 aprile 1996.
GRAZIANO