LEGGE REGIONALE 6 agosto
1997 n 29
G.U.R.S. 7 agosto 1997, n. 41
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA
APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA
Integrazione alla legge
regionale 9 dicembre 1996, n. 51, per lo svolgimento dell'Universiade 1997. Proroga
del termine di cui al comma 7 dell'articolo 21 della legge regionale 7 marzo
1997, n. 6.
la presente legge:
Art. 1
Integrazioni all'articolo 8
della legge regionale
9 dicembre 1996, n. 51
1. Dopo il comma 3
dell'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 51, sono aggiunti i
seguenti commi:
“3 bis - Per il
funzionamento del Gruppo di coordinamento tecnico-operativo (G.C.T.O.),
l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è
autorizzato ad erogare ai componenti del medesimo designati dal CUSI, al
personale indicato dallo stesso Gruppo di coordinamento tecnico-operativo
(G.C.T.O.) nonchè al Presidente, per l'attività svolta dalla data delle
relative nomine e ancora da svolgere fino alla chiusura dell'Universiade 1997,
i compensi stabiliti con delibera del Comitato organizzatore, conformemente ai
livelli retributivi dei dirigenti CONI come da tabella di equiparazione
adottata dal Comitato organizzatore medesimo.
3 ter - L'Assessore
regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, previa delibera del
Comitato organizzatore che ne stabilisce anche l'entità, è autorizzato ad
assegnare con ordine di accreditamento ai responsabili del Gruppo di
coordinamento tecnico operanti nelle città di Palermo, Catania e Messina le
somme necessarie allo svolgimento delle attività organizzative relativamente al
personale chiamato a collaborare, in regime libero professionale, in quelle
sedi.
3 quater - L'Assessore
regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è altresì autorizzato
ad assegnare, con le modalità di cui al comma precedente, ai responsabili del
Gruppo di coordinamento tecnico operativo operanti nelle città di Palermo,
Catania e Messina, le somme necessarie per i rimborsi forfettari di spese, da
corrispondere ai soggetti che effettuano prestazioni a titolo volontario
necessarie per assicurare la regolarità dello svolgimento della manifestazione
sportiva, per un importo massimo di lire 40.000 giornaliere e per un periodo
non superiore a trenta giorni. Ai responsabili locali del Gruppo di
coordinamento tecnico-operativo (G.C.T.O) è demandata la scelta e la selezione
di tali soggetti nel rispetto dei criteri di preferenza, funzionali alla
manifestazione, che saranno riportati in avvisi resi pubblici a mezzo stampa e
tramite gli altri mezzi di comunicazioni radio-televisiva, ferma restando la
validità delle domande presentate all'organizzazione entro la data dell'avviso.
In ogni caso deve essere assicurata la precedenza agli studenti universitari
che hanno presentato o presenteranno istanza entro dieci giorni dall'entrata in
vigore della presente legge purchè in possesso degli altri requisiti richiesti.
3 quinquies - L'Assessore
regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a
definire, all'interno dei piani di spesa per l'Universiade 1997, un programma
di intervento finanziario in favore dei Paesi in via di sviluppo che abbiano
fatta richiesta di partecipare alla Universiade 1997 fino ad un massimo di 20
delegazioni, nonché in favore dei Paesi chiamati a partecipare alle gare delle
discipline sportive aggiuntive autorizzate dalla FISU, al fine di consentire la
eventuale copertura delle spese di viaggio da e per i rispettivi Paesi, di
soggiorno e di iscrizione alla Universiade 1997, determinato in lire 200
milioni.
3 sexies - Alla copertura
della spesa relativa ai commi precedenti, quantificata in lire 3.400 milioni,
che trova capienza nello stanziamento relativo al piano delle spese per
l'organizzazione e lo svolgimento della Universiade 1997 ex articolo 3, comma
4, lettera e) della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29 si provvede con le
disponibilità di cui al capitolo 48256 del bilancio della Regione per
l'esercizio finanziario in corso”.
Art. 2
Integrazione del compenso
per gli esperti nominati
in seno al Comitato
organizzatore
1. Dopo l'articolo 13 della
legge regionale 9 dicembre 1996, n. 51 è inserito il seguente:
“Art. 13 bis
1. Agli esperti ed ai
rappresentati del CUSI e del CONI di cui al comma 1 dell'articolo precedente è
corrisposto, limitatamente al bimestre successivo all'entrata in vigore della
presente legge, un compenso mensile lordo equiparato agli emolumenti di
dirigente generale del CONI.
2. Per le finalità del comma
1 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 50 milioni con onere a carico del
capitolo 48257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997”.
Art. 3
Finanziamento programma
Universiade 1997
1. L'Assessore regionale per
il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato ad utilizzare somme
fino ad un massimo di lire 20 mila milioni di cui al capitolo 47653 del
bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997 per le finalità
previste dal titolo B, capitolo 48256, del Piano della spesa da sostenere per
l'organizzazione e lo svolgimento dell'Universiade 1997, (ex legge 26 ottobre
1993, n. 29, articolo 3) relativamente alle manifestazioni artistico-culturali,
sportive e ricreative e quelle denominate Circuito del Mito. L'individuazione
del sopracitato programma Universiade 1997 è di competenza di una commissione
nominata dal Comitato organizzatore con riguardo alle specifiche competenze dei
membri e dei direttori e consulenti artistici già nominati.
2. Le entrate
dell'Universiade 1997 provenienti da versamenti e da quote di iscrizione delle
delegazioni dei Paesi partecipanti alla manifestazione operati in favore del
Comitato organizzatore, affluiscono, dopo la chiusura della manifestazione
stessa, sul capitolo in entrata 1963 del bilancio della Regione Siciliana
depurate da eventuali rimborsi e restituzioni dovuti alle delegazioni medesime
secondo i regolamenti internazionali FISU.
Art. 4
Proroga del termine per
l'approvazione da parte
degli enti locali dei piani
triennali di cui all'articolo 21
della legge regionale 7
marzo 1997, n. 6
1. Il termine del 30 giugno
1997 previsto dal comma 7 dell'articolo 21 della legge regionale 7 marzo 1997,
n. 6 è prorogato al 30 novembre 1997.
Art. 5
1. La presente legge sarà
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 6 agosto 1997.
PROVENZANO