LEGGE
REGIONALE 5 aprile 1951 n 32
G.U.R.S.
7 aprile 1951, n. 15
Contributo
della Regione per la costruzione delle porte bronzee nella Cattedrale di
Palermo.
REGIONE
SICILIANA
L'ASSEMBLEA
REGIONALE HA APPROVATO
IL
PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
Art.
1
Il
Presidente della Regione è autorizzato a concedere un contributo, pari al
massimo del 75 per cento dell'ammontare complessivo della spesa, per la
costruzione delle porte bronzee, secondo il progetto dello scultore Sgarlata,
presentato ad concorso per le porte di S. Pietro in Roma, adattato per il loro
collocamento nel portico della cattedrale di Palermo.
Tale
contributo non potrà superare, in ogni caso, la somma di lire 15.000.000.
Art.
2
La
spesa relativa sarà prelevata dal fondo di cui al capitolo 278, del bilancio
della Regione, per l'esercizio finanziario 1950-51.
L'Assessore
per le finanze è autorizzato ad apportare la relativa variazione di bilancio.
Art.
3
La
presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione.
Palermo,
5 aprile 1951.
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