LEGGE
REGIONALE 4 giugno 1980 n 52
G.U.R.S.
4 giugno 1980, n. 26
Interventi
per la promozione di attivitā di ricerca nel settore sociale e della cultura
cristiana.
TESTO
COORDINATO (aggiornato alla legge regionale 26/98)
(vedi
testo storico)
REGIONE
SICILIANA
L'ASSEMBLEA
REGIONALE HA APPROVATO
IL
PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la
seguente legge:
Art.
1
L'Assessore
regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione č
autorizzato a concedere, a decorrere dall'anno finanziario 1980, alla
Associazione culturale per la promozione degli studi e delle ricerche
tecnologiche e sociali in Sicilia, con sede in Palermo, un contributo annuo di
lire 100 milioni (1) quale concorso all'attivitā ordinaria dell'Associazione.
Il
contributo annuo, da erogare in unica soluzione, č condizionato alla
presentazione da parte dell'Associazione di una relazione sull'attivitā svolta
nell'anno precedente e del programma annuale di massima di attivitā, approvato
dal comitato esecutivo dell'Associazione stessa. (2)
Per
l'anno finanziario in corso si prescinde dalla presentazione della relazione e
del programma di cui al comma precedente.
Art.
2
All'onere
a carico dell'esercizio finanziario 1980 si provvede con parte delle
disponibilitā del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario
medesimo.
L'onere
a carico degli esercizi 1981-1982 previsto in lire 200 milioni trova riscontro
nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1980-1982, approvato con
legge regionale 22 maggio 1980, n. 46, alla funzione 06 - settore 02 -
programma 02 - elemento di programma 03.
Art.
3
La
presente legge sarā pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana.
E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione.
Palermo,
4 giugno 1980.
D'ACQUISTO
NOTE:
(1)
Per effetto dell'art. 14 della L.R. 26/98 il contributo di cui al comma
annotato č stato elevato a lire 300 milioni a decorrere dal 1998.
(2)
Si riporta il testo dell'art. 2 della L.R. 73/81:
"ART.
2
Le disposizioni di cui al secondo
comma dell'art. 1 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 52, si applicano per
l'erogazione dei contributi previsti dall'art. 2, primo comma, della legge
regionale 18 agosto 1978, n. 48."