LEGGE REGIONALE 30 marzo
1981 n 40
G.U.R.S. 1 aprile 1981, n.
15
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA
APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA
Integrazioni e modifiche
dell'art. 21 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, concernente norme per
la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali
nel territorio della Regione Siciliana.
la seguente legge:
Art. 1
Dopo il secondo comma
dell'art. 21 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, è aggiunto il
seguente:
“La valutazione dell'ufficio
tecnico erariale può essere aumentata fino al 30 per cento in rapporto alla
sussistenza di elementi storico-artistici e ambientali non rientranti fra
quelli presi in considerazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ai
fini della determinazione dell'ammontare. La maggiorazione è effettuata dalla
soprintendenza competente per territorio ed approvata dall'Assessore regionale
per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il
competente gruppo di lavoro del Consiglio regionale dei beni culturali ed
ambientali”.
Art. 2
Nel secondo comma dell'art.
21 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, le parole “I comuni” e
“consiglio comunale” sono sostituite rispettivamente da “gli enti locali” e
“consiglio”.
Art. 3
La presente legge sarà
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 30 marzo 1981.
D'ACQUISTO
vedi anche:
L 44/85 - Applicazione art.
2 della presente
Circ. 10/86 - ASS. BB.CC. -
Applicazione art. 2 della presente
Circ. 07/88 - ASS. BB.CC. -
Applicazione art. 2 della presente
Circ. 16/88 - ASS. BB.CC. -
Applicazione art. 2 della presente