LEGGE
REGIONALE 30 maggio 1983 n 33
G.U.R.S.
1 giugno 1983, n. 23
Provvedimenti
urgenti per la promozione culturale in Sicilia.
REGIONE
SICILIANA
L'ASSEMBLEA
REGIONALE HA APPROVATO
IL
PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la
seguente legge:
Art.
1
Nelle
more di una legge organica sulla promozione culturale e sugli istituti
culturali operanti in Sicilia, al fine di incrementare le attività culturali
nella Regione, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 3.795 milioni secondo
quanto disposto dagli articoli seguenti.
Art.
2
Per
le finalità previste dalla legge regionale 5 novembre 1979, n. 226, è
autorizzata, per l'esercizio finanziario 1983, l'ulteriore spesa di lire 50
milioni che si iscrive al cap. 38072.
Art.
3
Per
le finalità dell'art. 1, lettere a e b, della legge regionale 5 marzo 1979, n.
15, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1983, l'ulteriore spesa annua di
lire 100 milioni per ciascuna delle predette finalità.
Art.
4
Per
le finalità previste dall'art. 6, lettera a, b e c della legge regionale 5
marzo 1979, n. 16, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1983, l'ulteriore
spesa rispettivamente di lire 200 milioni, lire 200 milioni e lire 900 milioni.
Art.
5
Per
le finalità previste dagli articoli 4 e 5 della legge regionale 5 marzo 1979,
n. 16, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1983, l'ulteriore spesa
rispettivamente di lire 400 milioni e lire 500 milioni.
Art.
6
Per
le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1980, n.
153, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1983, la spesa di lire 200
milioni.
Art.
7
Per
le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1980, n.
154, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1983, la spesa di lire 100
milioni.
Art.
8
Il
contributo autorizzato dall'art. 1 della legge regionale 29 novembre 1979, n.
234, a favore dell'ISIDA, dell'ISAS, dell'ISVI e del CSEI, è aumentato, per
l'esercizio finanziario 1983, di lire 350 milioni, di lire 100 milioni, di lire
55 milioni, di lire 40 milioni, rispettivamente per ciascuno degli enti
predetti.
Il
contributo a favore dell'ISIDA, limitatamente all'importo di lire 200 milioni,
è destinato alla sede dell'Istituto di Catania.
Art.
9
All'art.
1 della legge regionale 29 novembre 1979, n. 234, le parole: “Il Presidente
della Regione” sono sostituite dalle parole: “L'Assessore regionale per i beni
culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione”.
Art.
10
L'Assessore
regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è
autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 1983, al CESS (Centro
siciliano Sturzo), con sede in Palermo, al Centro di ricerca economica e
scientifica di Catania, al Centro culturale Mondo operaio, con sede in Enna, un
contributo, quale concorso all'attività ordinaria, stabilito nelle seguenti
misure:
-
lire 150 milioni in favore del Centro siciliano Sturzo avente sede in Palermo;
-
lire 100 milioni in favore del Centro di ricerca economica e scientifica di
Catania;
-
lire 50 milioni in favore del Centro Mondo operaio avente sede in Enna.
Art.
11
Per
le finalità previste dalla legge regionale 30 dicembre 1980, n. 155, è
autorizzata, per l'esercizio finanziario 1983, la spesa di lire 100 milioni.
Art.
12
All'art.
1 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 14, le parole: “Il Presidente della
Regione” sono sostituite dalle parole: “L'Assessore regionale per i beni
culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione”.
Art.
13
L'Assessore
regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato
a concedere al Consorzio per il libero Istituto di studi universitari con sede
a Trapani, per le finalità istituzionali, un contributo straordinario di lire
100 milioni per l'esercizio finanziario 1983.
Art.
14
Fermo
restando quanto previsto dalle leggi regionali 5 marzo 1979, n. 15 e 5 marzo
1979, n. 16, nonchè da altre leggi regionali vigenti in materia, per quanto
riguarda l'erogazione dei contributi agli enti od associazioni di cui alla
presente legge, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per
la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, all'atto dell'impegno del
contributo, anticipazioni fino all'80 per cento, previa presentazione di
apposita domanda corredata da relazione illustrativa dell'attività che si
intende svolgere.
L'erogazione
del saldo è effettuata a seguito di presentazione di relazione consuntiva
dell'attività svolta, nonchè del bilancio d'esercizio approvato dagli organi
statutari.
Art.
15
Alla
spesa di lire 3.795 milioni autorizzata per le finalità della presente legge a
carico dell'esercizio finanziario 1983, si provvede con parte delle
disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario
medesimo, codice pluriennale 06.78 “Fondi speciali (parte) destinati al
finanziamento di altri interventi”.
Art.
16
La
presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana.
E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione.
Palermo,
30 maggio 1983.
LO
GIUDICE
_________
vedi
anche:
L
36/84 - Applicazione artt. 10, 13 e 14 della presente
L
91/84 - Applicazione art. 14 della presente
L
02/85 - - Applicazione art. 14 della
presente
L
57/85 - Applicazione art. 10 della presente
L
16/86 - Applicazione art. 14 della presente
L.R.
12/96 - Provvedimenti a favore dell'Associazione “Centro di accoglienza Padre
Nostro”
L.R. 19/96 - Contributo alla
Fondazione Pio La Torre