LEGGE
REGIONALE 30 aprile 1991 n 15
G.U.R.S.
4 maggio 1991, n. 22
Modifiche
ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in materia
urbanistica e proroga di vincoli in materia di parchi e riserve naturali.
TESTO
COORDINATO (aggiornato al Decr. Ass. BB.CC. 12 dicembre 1997)
(vedi
testo storico)
REGIONE
SICILIANA
L'ASSEMBLEA
REGIONALE HA APPROVATO
IL
PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la
seguente legge:
Art.
1
Proroga
di termini
1.
I termini previsti dalla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, modificati
dalle leggi regionali 30 dicembre 1980, n. 159, e 10 agosto 1985, n. 37, per la
formazione dei programmi pluriennali di attuazione, sono prorogati al 31
dicembre 1994.
Art.
2
Proroga
dell'efficacia dei vincoli contenuti negli strumenti urbanistici generali
nonché
di quelli apposti ai sensi dell'articolo 6 della legge
regionale
6 maggio 1981, n. 98
1.
L'efficacia dei vincoli contenuti negli strumenti urbanistici generali indicati
dall'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, già decaduti per
decorrenza di termini, è prorogata sino al 31 dicembre 1992.
2.
Qualora l'efficacia dei vincoli di cui al comma 1 decada entro il 31 dicembre
1992, la stessa è prorogata fino alla predetta data.
3.
Le disposizioni di cui all'articolo 15, primo comma, lettera a, d, ed e della
legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, devono intendersi direttamente ed
immediatamente efficaci anche nei confronti dei privati. Esse prevalgono sulle
disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi.
4.
I vincoli biennali apposti ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 6
maggio 1981, n. 98, ancorché scaduti, sono prorogati di un ulteriore biennio a
far data dall'entrata in vigore della presente legge.
Art.
3
Obblighi
dei comuni (1) (2)
1.
I comuni sprovvisti di piano regolatore generale o dotati di piano, i cui
vincoli, divenuti inefficaci per decorrenza dei termini indicati dall'articolo
1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, siano prorogati ai sensi
dell'art. 2, sono obbligati alla formazione dello stesso o alla revisione di
quello esistente entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge. (3)
2.
I comuni di cui al comma 1 che abbiano già in corso la formazione del piano
regolatore sono tenuti ad adottare il piano medesimo entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
3.
I comuni dotati di piano regolatore generale sono tenuti alla formazione di un
nuovo piano o alla revisione di quello esistente diciotto mesi prima della decadenza
dei termini di efficacia dei vincoli.
4.
I comuni provvedono alla redazione o revisione degli strumenti urbanistici a
mezzo dei propri uffici tecnici; per comprovata inadeguatezza degli stessi
uffici possono conferire incarichi a liberi professionisti. (6)
5.
L'affidamento dell'incarico per la redazione del piano regolatore generale o
per la revisione di quello esistente, da parte dei comuni, deve essere
effettuato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge ovvero diciotto mesi prima della decadenza dei termini di efficacia dei
vincoli.
6.
Le varianti agli strumenti urbanistici introdotte in attuazione di disposizioni
legislative per l'esecuzione di opere pubbliche diventano efficaci dopo
l'approvazione da parte dell'Assessore regionale per il territorio e
l'ambiente. Detta approvazione deve avvenire nel termine di novanta giorni
trascorsi i quali le varianti si intendono approvate.
7.
Ai fini della formazione dei piani regolatori generali i comuni sono tenuti ad
adottare le direttive generali da osservarsi nella stesura del piano. Gli
estensori del piano regolatore generale devono presentare al comune uno schema
di massima, redatto sulla base delle direttive medesime, entro sessanta giorni
dalla data dell'incarico. Sullo schema di massima il consiglio comunale adotta
le proprie determinazioni entro il termine di trenta giorni.
8.
Le prescrizioni esecutive, indicate al primo comma dell'articolo 2 della legge
regionale 27 dicembre 1978, n. 71, devono essere rapportate ai fabbisogni di un
decennio.
9.
Le disposizioni di cui al comma 8 non si applicano ai piani regolatori adottati
dai comuni alla data di entrata in vigore della presente legge.
10.
----------------- (4)
11.
Le previsioni dei piani regolatori generali comunali devono essere compatibili
con gli studi agricolo-forestali da effettuare, da parte di laureati in scienze
agrarie e forestali, ai sensi del quinto comma dell'articolo 2 della legge
regionale 27 dicembre 1978, n. 71, e con le prescrizioni dell'articolo 15,
lettera e, della legge regionale 16 giugno 1976, n. 78, che i comuni sono
tenuti ad eseguire nell'ambito del proprio territorio.
12.
----------------- (5)
Art.
4
Opere
di urbanizzazione (1)
1.
Con le prescrizioni esecutive di cui al comma 8 dell'articolo 3 deve essere
indicato il costo delle opere di urbanizzazione primaria e delle aree da
espropriare per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
2.
La concessione edilizia per costruzioni da realizzare nell'ambito delle aree
oggetto delle prescrizioni esecutive comporta la corresponsione di un
contributo pari al costo indicato con le predette prescrizioni in proporzione
al lotto interessato, aumentato della quota di contributo di cui all'articolo 5
della legge 28 gennaio 1977, n. 10, riguardante le opere di urbanizzazione
secondaria, stabilita dai comuni in base alle tabelle parametriche, di cui al
decreto dell'Assessore regionale per lo sviluppo economico del 31 maggio 1977.
3.
A scomputo totale o parziale di quanto dovuto, il concessionario può obbligarsi
a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalità e le
garanzie stabilite dal comune e a cedere le aree necessarie per le opere di
urbanizzazione primaria e secondaria.
4.
Le aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria
comprese nelle zone disciplinate dalle prescrizioni esecutive vanno soggette
per il periodo di efficacia dei vincoli urbanistici ed espropriazione e vanno a
far parte del patrimonio indisponibile del comune. Alla loro acquisizione sono
destinate le somme a tal fine corrisposte all'atto del rilascio della
concessione edilizia.
5.
Sono fatti salvi i casi previsti dall'articolo 42, terzo comma, della legge
regionale 27 dicembre 1978, n. 71, e successive integrazioni e modificazioni.
In tali ipotesi viene assunto a base del calcolo il contributo di cui al comma
2.
6.
Il costo di cui al comma 1 deve essere adeguato entro il 31 dicembre di ogni
anno ai prezzi correnti con deliberazione del consiglio comunale.
Art.
5
Tutela
del patrimonio paesistico e ambientale
1.
Al fine di garantire le migliori condizioni di tutela del patrimonio paesistico
e ambientale, l'Assessore regionale per i beni culturali e ambientali e per la
pubblica istruzione individua con indicazioni planimetriche e catastali, nell'ambito
delle zone elencate dal quinto comma dell'articolo 82 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come integrato
dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle altre zone comprese
negli elenchi redatti ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357, ed, inoltre, in altre zone di interesse
paesistico, le aree, in cui è vietata, fino all'approvazione dei piani
paesistici, ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché qualsiasi
opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria,
straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non
alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.
2.
La notificazione dei provvedimenti predetti avviene secondo le procedure
previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dal relativo regolamento di
esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.
Art.
6
Opere
di interesse pubblico da realizzare
in
difformità dagli strumenti urbanistici
1.
I primi tre commi dell'articolo 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65,
sono sostituiti dai seguenti:
“Qualora
per rilevante interesse pubblico sia necessario eseguire opere di interesse
statale o regionale da parte degli enti istituzionalmente competenti in
difformità dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici, i progetti di
massima o esecutivi, ove compatibili con l' assetto territoriale, possono
essere autorizzati dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente
sentiti i comuni interessati e il consiglio regionale dell'urbanistica.
I
comuni sono obbligati ad esprimere il loro parere su richiesta dell'Assessore
regionale per il territorio e l'ambiente entro quarantacinque giorni dalla
presentazione del progetto. Trascorso infruttuosamente detto termine,
l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente nomina, senza diffida, un
commissario ad acta per la convocazione del consiglio o dei consigli comunali.
In
caso di mancato pronunziamento del consiglio o dei consigli nel termine di
trenta giorni dalla data per la convocazione, si prescinde dal parere”.
Art.
7
Contributi
per i piani regolatori
delle
aree di sviluppo industriale
(abrogato
dall'art. 11, comma 6 della L.R. 17/94)
Art.
8
1.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana.
2.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione.
Palermo,
30 aprile 1991.
NICOLOSI
NOTE:
(1)
Vedasi Decr. Ass. Territorio ed Ambiente 01/02/92, relativo alle
"Modifiche al DA. 17 maggio 1979, concernente l'approvazione del
disciplinare tipo per la redazione di strumenti urbanistici."
Vedasi
Decr. Ass. Terr. 30/10/97: "Aggiornamento degli oneri di urbanizzazione
determinati dai comuni ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10."
(2)
Vedasi art. 6 della L.R. 9/93.
(3)
Si riporta il testo dell'art. 2, commi 2, 3 e 4 della L.R. 4/94:
"ART.
2
2.
Per i comuni di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 30 aprile
1991, n. 15, nei quali si siano svolte le elezioni per il rinnovo
dell'amministrazione comunale nel corso del 1993, il termine di cui
all'articolo 6, comma 3, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9, è
prorogato di un anno dalla data di insediamento del nuovo consiglio comunale.
E', altresì, assegnata la medesima proroga di un anno dalla data di
insediamento del nuovo consiglio comunale per i comuni dove si svolgono le
elezioni ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 28, qualora già
obbligati all'adozione del piano regolatore generale o alla revisione di quello
esistente entro il 31 dicembre 1993.
3.
La mancata richiesta di convocazione del consiglio comunale da parte del
sindaco almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 2,
per l'adozione del piano regolatore generale o la revisione di quello
esistente, comporta la rimozione del medesimo secondo l'articolo 40 della legge
8 giugno 1990, n. 142, come introdotto con l'articolo 1, comma 1, lettera g),
della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48.
4.
Qualora il consiglio comunale convocato non provveda all'adozione del piano
regolatore generale o alla revisione di quello esistente entro il termine di
cui al comma 3, lo stesso viene sciolto con la procedura di cui al comma 3
dell'articolo 6 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9. Con il decreto di
rimozione del sindaco o di scioglimento del consiglio comunale, oltre alla
nomina dei commissari, secondo le modalità dell'articolo 16 della legge
regionale 26 agosto 1992, n. 7, come modificato dall'articolo 42, comma 1,
della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, su proposta dell'Assessore
regionale per il territorio e l'ambiente, si procede altresì alla nomina di un
commissario provveditore con i compiti di cui al comma 4 dell'articolo 6 della
legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9."
(4)
Comma abrogato dall'art. 3, comma 9 della L.R. 9/93.
(5)
Comma abrogato dall'art. 11, comma 6 della L.R. 17/94.
(6)
Vedi Decr. Pres. 16/01/97, n. 15: "Regolamento per la concessione di
contributi per la redazione di strumenti urbanistici a favore delle
Amministrazioni comunali, provinciali e consorzi per le aree di sviluppo
industriale - Art. 25 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, sostituito
con l'art. 11 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17."