LEGGE
REGIONALE 2 gennaio 1979 n 1
G.U.R.S.
6 gennaio 1979, n. 1
Attribuzione
ai comuni di funzioni amministrative regionali. (14)
TESTO
COORDINATO (aggiornato alla legge regionale 10/99)
(vedi
testo storico)
REGIONE
SICILIANA
L'ASSEMBLEA
REGIONALE HA APPROVATO
IL
PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la
seguente legge:
Art.
1
In
previsione della riforma della organizzazione amministrativa regionale e del
riordinamento degli enti locali, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge sono trasferite ai comuni, che sono tenuti ad adempierle,
le funzioni amministrative di interesse locale di competenza regionale nelle
materie di cui ai seguenti articoli.
Art.
2
Sono
trasferite ai comuni le competenze in materia di denominazione di borgate e
frazioni.
Art.
3
In
materia di assistenza e beneficenza pubblica sono trasferite ai comuni le
competenze relative a:
a)
ricovero dei minori, degli anziani indigenti e degli inabili al lavoro presso
istituti di assistenza, di beneficenza e di istruzione;
b)
assistenza in natura, da effettuare anche con distribuzione di materiale vario
agli assistiti bisognosi dell'assistenza farmaceutica e sanitaria di cui
all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 agosto 1975, n.
636;
c)
interventi per i profughi italiani e per i rimpatriati successivamente alla
prima assistenza di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744, e successive
modificazioni;
d)
assistenza estiva e invernale dei minori;
e)
assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei detenuti e delle
vittime del delitto;
f)
assistenza post-penitenziaria;
g)
interventi in favore dei minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità
giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile;
h)
interventi assistenziali in favore dei non vedenti. (1)
Art.
4
Gli
enti comunali di assistenza sono soppressi e le relative funzioni sono
attribuite ai comuni, che subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi
facenti capo agli enti soppressi.
Il
personale di ruolo presso i predetti enti alla data di entrata in vigore della
presente legge ed il patrimonio degli enti medesimi sono trasferiti ai comuni
per essere destinati prevalentemente ai servizi socio-assistenziali.
L'inquadramento
del personale nei ruoli comunali, anche in soprannumero, avviene con la
salvaguardia dei diritti acquisiti ed il rispetto della normativa vigente per i
dipendenti comunali.
L'Assessore
regionale per gli enti locali vigila sul compimento di tutte le operazioni rese
necessarie dalla soppressione degli enti di cui al primo comma. (1)
Art.
5
Nel
rispetto delle previsioni finanziarie ed entro il limite mensile di un decimo
dei relativi stanziamenti, i sindaci provvedono, con propri atti, agli
interventi assistenziali urgenti o di emergenza previsti dalle vigenti
disposizioni di legge e già di competenza dei soppressi enti comunali di
assistenza.
Art.
6
In
materia di assistenza scolastica sono trasferite ai comuni le competenze
relative all'organizzazione ed al funzionamento di colonie climatiche, alle refezioni
scolastiche ed al trasporto gratuito degli alunni delle scuole materne, della
scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori, nonchè le competenze
relative alla manutenzione e alla riparazione di aule scolastiche, di servizi
igienici, sanitari e di materiale di arredamento scolastico degli edifici della
scuola dell'obbligo.
Sono
altresì attribuite ai comuni le competenze di cui alla legge regionale 7 maggio
1976, n. 68, e successive modificazioni.
Per
l'esercizio delle funzioni di assistenza scolastica di cui al presente articolo
ed al successivo art. 7 i comuni potranno avvalersi degli organi regionali
operanti nel settore della scuola previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Art.
7
Alla
data di entrata in vigore della presente legge i patronati scolastici ed i loro
consorzi sono soppressi; le funzioni di assistenza scolastica ed i servizi già
svolti da tali enti sono attribuiti ai rispettivi comuni, che subentrano in
tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo agli enti soppressi, con
esclusione delle istituzioni socio-scolastiche permanenti istituite e
finanziate dalla Regione Siciliana (2), che continuano ad essere gestite ai
sensi dell'art. 5 della legge regionale 20 settembre 1957, n. 54.
Il
personale in servizio stabile e a tempo indeterminato presso gli uffici dei
patronati scolastici alla data del 1° gennaio 1978 e tuttavia in servizio alla
data di entrata in vigore della presente legge ed il patrimonio degli stessi
patronati sono trasferiti ai comuni in cui hanno sede, per essere destinati ai
servizi di assistenza scolastica.
L'inquadramento
del personale di cui al precedente comma nei ruoli comunali, anche in
soprannumero, ha luogo nei livelli corrispondenti alle mansioni esercitate alla
data di entrata in vigore della presente legge, con la salvaguardia delle
posizioni economiche possedute e nel rispetto della normativa vigente per i
dipendenti comunali.
Il
personale comunque in servizio nell'anno scolastico in corso in base ad altro
rapporto di lavoro a tempo determinato o precario, con preferenza per il
personale già in servizio nell'anno scolastico 1976-1977 può continuare ad
essere utilizzato nella medesima posizione ai fini della continuità dei
servizi. (3)
Il
personale in posizione di comando presso i patronati ed i loro consorzi può
continuare ad essere utilizzato dai comuni, nella medesima posizione e per
funzioni analoghe a quelle esercitate presso i patronati o i consorzi. Il
comando è richiesto direttamente dai comuni o dall'Amministrazione regionale.
Il
personale incaricato presso le scuole materne gestite dai patronati scolastici,
in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge
continuativamente dall'inizio dell'anno scolastico 1976-1977, è collocato nel
ruolo di cui all'art. 10 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67 e
successive modificazioni con le modalità fissate nella stessa legge.
I
comuni potranno avvalersi di personale di cui alla legge regionale 3 giugno
1975, n. 38, con richiesta motivata da inoltrarsi all'Assessorato regionale dei
beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione, fermo restando il
relativo onere a carico dell'Amministrazione regionale.
Le
disposizioni di cui ai commi precedenti trovano applicazione nei confronti dei
consorzi, attribuendosi il relativo patrimonio e personale al comune in cui
hanno sede.
Per
particolari esigenze di sperimentazione e di qualificazione
didattico-pedagogica, il personale comunale di scuole materne che eserciti
funzioni direttive può essere comandato presso altro comune che ne faccia richiesta,
previo nulla-osta dell'amministrazione di appartenenza ed assenso
dell'interessato.
L'Assessore
regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione
vigila sul compimento di tutte le operazioni rese necessarie dalla soppressione
degli enti di cui al presente articolo.
Art.
8
I
segretari dei comuni procedono alla rilevazione della consistenza patrimoniale
degli enti soppressi ai sensi dei precedenti articoli 4 e 7, alla elencazione e
descrizione dei rispettivi beni ed alla ricognizione dei servizi prestati,
accertando i mezzi con i quali si è provveduto al finanziamento degli stessi
nell'esercizio finanziario in corso.
Dell'avvenuto
completamento delle operazioni di trasferimento nonché dell'avvenuto
rilevamento dei dati di cui al primo comma dà atto, per ogni comune, il sindaco
sentito il consiglio comunale, con provvedimento da emettersi entro un anno
dalla soppressione e da trasmettere all'Assessorato regionale competente.
Art.
9
In
materia di assistenza igienico-sanitaria sono attribuite ai comuni le
competenze relative al ricovero presso preventori di bambini predisposti alla
tubercolosi.
Sono,
altresì, attribuite ai comuni le competenze regionali in materia di controllo
sull'inquinamento atmosferico, di cui agli articoli 8, ultimo comma - per la
parte di interesse comunale - e 10 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39,
nell'ambito dei piani e dei programmi regionali per il settore, nonchè quelle
in materia di interventi di emergenza in caso di inquinamento di acqua potabile,
di endemie, di epidemie e di altri interventi igienico-sanitari per le
pubbliche calamità, nonchè per interventi urgenti per pulizie, disinfezioni e
disinfestazioni straordinarie, compresi i lavori per la raccolta e lo
smaltimento dei rifiuti solidi.
Art.
10
In
materia di beni culturali è attribuita ai comuni la competenza a formulare
proposte per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, a
promuovere iniziative per valorizzare, individuare ed acquistare i beni
medesimi, anche ai fini di cui all'art. 21 della legge regionale 1° agosto
1977, n. 80.
Sono,
altresì, attribuite ai comuni le competenze in materia di interventi per la
promozione culturale e l'educazione permanente concernenti:
a)
l'ampliamento, il completamento, il riattamento, le attrezzature di locali
adibiti o da adibirsi a biblioteche, musei, gallerie di arte e centri di
servizio culturale di proprietà dei comuni, nonchè per l'acquisto di
attrezzature;
b)
l'organizzazione e la gestione di parchi gioco Robinson;
c)
le attività educative e ricreative per il tempo libero giovanile;
d)
il servizio nazionale di lettura.
Art.
11
In
materia di turismo, industria alberghiera, spettacolo e sport sono attribuite
ai comuni le competenze relative a:
-
costruzione e gestione di impianti e servizi complementari alle attività
turistiche;
-
rifugi montani, campeggi ed altri servizi ricettivi extra-alberghieri;
-
promozione di attività sportive e ricreative;
-
costruzione e gestione di impianti sportivi e di impianti e servizi complementari
alle attività sportive;
-
nulla osta in materia di esercizio di sale cinematografiche e per l'esercizio
degli spettacoli cinematografici di cui agli articoli 21, 22 e 24 della legge
29 dicembre 1949, n. 958, quali risultano modificati dal decreto legislativo
del Presidente della Regione 26 giugno 1950, n. 35 e successive modifiche,
sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'art. 25 della legge
medesima. (13)
Restano
ferme le competenze dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e
i trasporti previste dall'art. 23 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, quale
risulta modificato dal decreto legislativo del Presidente della Regione 26
giugno 1950, n. 35, e successive modifiche.
Art.
12
In
materia di attività industriali, commerciali ed artigianali sono attribuite ai
comuni le competenze relative a:
-
regolamentazione degli orari di apertura e di chiusura dei negozi e degli altri
esercizi per la vendita al dettaglio ed il consumo di alimenti e bevande,
nonchè degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti - esclusi quelli
autostradali - sulla base dei criteri fissati con legge regionale e
l'applicazione delle relative sanzioni amministrative;
-
istituzione e regolamentazione dei mercati per il commercio al minuto;
- impianto
e gestione dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortoflorofrutticoli, del
bestiame, delle carni e dei prodotti ittici;
-
autorizzazione, sulla base delle prescrizioni del CIPE e sulla base dei criteri
fissati con legge regionale, alla installazione di distributori di carburante
nel territorio comunale, ad eccezione delle sedi autostradali;
-
autorizzazione alla rivendita di giornali e riviste;
-
atti di istruzione e certificazione ai fini della iscrizione all'albo delle
imprese artigiane;
-
apprestamento e gestione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese
artigiane nel rispetto della pianificazione territoriale;
-
organizzazione di fiere, mostre e mercati a carattere artigiano di interesse
locale con sede nel comune;
-
assegnazione di borse di studio per corsi speciali e di perfezionamento
nell'attività artigiana presso scuole e istituti particolarmente attrezzati a
tale scopo.
Art.
13
In
materia di agricoltura e foreste sono attribuite ai comuni le competenze
relative a:
-
vigilanza sull'amministrazione dei beni d'uso civico e di demanio armentizio;
-
accertamento dei requisiti di agricoltore a titolo principale ai sensi
dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e dell'art. 9 della legge 10
maggio 1976, n. 352; (4)
-
indennità compensative annue di cui agli articoli 5 e 6 della legge 10 maggio
1976, n. 352;
-
istruzione ed erogazione dei contributi per la tenuta della contabilità
aziendale;
-
premi diretti in favore del patrimonio animale nel settore zootecnico;
-
piani e progetti silvo-pastorali riguardanti il patrimonio comunale e relativa
attuazione ivi comprese le competenze attribuite dal regio decreto 30 dicembre
1923, n. 3267, e successive modifiche, alle camere di commercio;
-
vigilanza, in concorso con gli altri enti e organismi competenti, sui terreni
sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici;
-
proposte per la formazione dei programmi alle sezioni operative dell'assistenza
tecnica e attività promozionali in agricoltura previste dalla legge regionale 1
agosto 1977, n. 73.
L'erogazione
degli aiuti previsti in attuazione di disposizioni comunitarie e rientranti
nelle funzioni di cui al presente articolo è delegata ai comuni.
Il
Governo regionale in sede di prima attuazione determina, entro tre mesi dalla
entrata in vigore della presente legge, i criteri e gli indirizzi per
l'esercizio delle attività delegate.
La
Regione provvederà a determinare con apposite leggi, secondo i livelli di
interessi, le competenze regionali e degli enti locali in ordine ad altri
interventi nel settore e in ordine alla generalità delle funzioni
amministrative riguardanti gli aiuti comunitari all'agricoltura.
Con
apposite disposizioni, da emanarsi entro il 30 giugno 1979, saranno determinate
le attribuzioni dei comuni in materia di concessione di terre incolte o mal
coltivate nel quadro della nuova disciplina regionale della materia.
Art.
14
Prima
di procedere all'istruttoria delle richieste per la concessione di aiuti,
contributi ed altre agevolazioni finanziarie e dopo la concessione di aiuti,
contributi e altre agevolazioni finanziarie in materia di agricoltura e
foreste, gli enti competenti sono tenuti a trasmettere ai sindaci apposite
comunicazioni perchè ne diano notizia mediante pubblicazione all'albo pretorio.
Art.
15
1.
In materia di assistenza ai lavoratori disoccupati sono attribuite ai comuni le
competenze relative all'approvazione ed esecuzione dei cantieri di lavoro per
opere di interesse comunale di cui alla legge regionale 18 marzo 1959, n. 7, e
successive modificazioni. (12)
2.
---------------------- (10)
Art.
16
In
materia di lavori pubblici sono attribuite ai comuni le competenze di
finanziamento relative a:
-
riparazione di alloggi popolari costruiti dai comuni con il contributo della
Regione;
-
costruzione, completamento, miglioramento, riparazione, sistemazione e
manutenzione di case comunali;
-
costruzione, completamento, miglioramento, riparazione e manutenzione di strade
esterne di competenza comunale;
-
costruzione, ampliamento, completamento, ristrutturazione e manutenzione dei
cimiteri, ivi comprese le sistemazioni interne anche viarie;
-
costruzione, completamento, miglioramento, riparazione, sistemazione e
manutenzione di vie urbane, aree pubbliche destinate a verde, servizi del
sottosuolo, compresi quelli igienici, ed impianti di illuminazione di interesse
comunale;
-
rinnovo e miglioramento delle attrezzature dei mattatoi comunali, nonchè
ampliamento, restauro e rinnovo dei locali adibiti a mattatoi comunali;
-
costruzione, trasformazione e manutenzione di vie rurali di interesse comunale,
con esclusione di quelle appartenenti al demanio regionale;
-
costruzione, completamento e riattivazione di abbeveratoi pubblici e di
acquedotti rurali di interesse comunale.
Art.
17
Le
funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica sono attribuite ai comuni, salva la competenza dello
Stato per l'assegnazione di alloggi da destinare ai dipendenti civili e
militari dello Stato per esigenze di servizio.
Art.
18
A
decorrere dall'esercizio finanziario 1979 gli stanziamenti dei capitoli di
spesa del bilancio della Regione elencati nella tabella A annessa alla presente
legge sono soppressi.
Gli
stanziamenti dei capitoli di spesa del bilancio della Regione per l'anno
finanziario 1979, elencati nella tabella B annessa alla presente legge, sono
fissati negli importi a fianco di ciascuno indicati.
Per
gli anni finanziari successivi al 1979 gli stanziamenti dei capitoli di spesa
di cui al precedente comma saranno determinati in relazione alle residue
funzioni di competenza della Regione.
Art.
19
(modificato
dall'art. 5 della L.R. 2/92)
Per
l'assegnazione ai comuni delle somme necessarie allo svolgimento delle funzioni
amministrative loro attribuite in base alla presente legge sono istituiti due appositi
fondi - uno per servizi, l'altro per investimenti - da iscriversi, per un
ammontare di lire 60 mila milioni ciascuno, nello stato di previsione della
spesa della Presidenza della Regione.
Il
Presidente della Regione, sentiti il Comitato regionale per la programmazione e
la Commissione legislativa “Finanza, bilancio e programmazione” dell'Assemblea
regionale, su delibera della Giunta, ripartisce annualmente con proprio decreto
i fondi anzidetti tra i comuni, avendo riguardo alle condizioni socio-economiche
di ciascun comune, alle rispettive popolazioni, quali risultano dai dati
ufficiali ISTAT del penultimo anno precedente a quello della ripartizione,
nonchè alle rispettive superfici dei comuni.
In
sede di assegnazione delle somme con il predetto provvedimento possono essere
posti - con riferimento al limite massimo del 30 per cento delle somme di
ciascun fondo assegnate al singolo comune - direttive e vincoli di destinazione
in relazione alle scelte di programmazione regionale e alla esigenza di garantire
un adeguato svolgimento delle funzioni.(5)
Al
fine di programmare l'esercizio delle funzioni attribuite con la presente legge
il consiglio comunale approva un programma di utilizzo delle somme assegnate ai
sensi del presente articolo che deve essere comunicato alla Presidenza della
Regione.
I
comuni possono utilizzare le somme assegnate sui fondi previsti dal presente
articolo esclusivamente per le finalità della presente legge. Il Presidente
della Regione determina con proprio decreto l'attribuzione al fondo per servizi
o a quello per investimenti delle categorie di interventi ad essi attribuiti
con la presente legge. (6) (7) (8)
Art.
20
Al
fondo per investimenti è aggiunto uno stanziamento per un programma annuale di
interventi straordinari in materia di fognature, acquedotti e opere viarie di
rilevanza sovracomunale.
Lo
stanziamento annuale di cui al comma precedente è destinato altresì alla
realizzazione di impianti di produzione, trasformazione e distribuzione di
energia elettrica nei comuni e nelle frazioni che ne siano carenti. Alla
progettazione ed esecuzione degli impianti i comuni interessati provvedono
mediante affidamento all'ENEL, il quale può eseguire i lavori anche in
economia.
La
Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici,
sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale,
ripartisce detto stanziamento a favore dei comuni che hanno particolari carenze
nelle materie di cui al comma precedente.
All'assegnazione
delle somme ai comuni interessati provvede il Presidente della Regione con
proprio provvedimento.
Per
l'esercizio finanziario 1979 è autorizzata la spesa di lire 20 mila milioni a
carico del fondo di solidarietà nazionale.
Art.
21
Per
l'esercizio delle funzioni trasferite o attribuite dalla presente legge i
comuni si avvalgono di uffici e di strutture tecniche regionali competenti per
territorio, che sono tenuti a provvedere.
Art.
22
Ai
comuni sono attribuite le funzioni di polizia amministrativa di cui al testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modifiche.
L'esercizio
delle stesse funzioni sarà determinato sulla base delle relative norme di
attuazione dello Statuto.
Art.
23 (9)
Fino
all'entrata in vigore della legge regionale di riforma dell'assistenza e
beneficenza pubblica è fatto divieto alle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza soggette alla vigilanza della Regione:
a)
di istituire nuovi posti in organico e di procedere ad assunzioni di personale
a tempo indeterminato nonchè di procedere ad assunzioni di personale a tempo
determinato che comportino un aumento complessivo del numero dei dipendenti
comunque in servizio alla data del 1° luglio 1978. I provvedimenti di
inquadramento o promozione a qualifiche superiori adottati dopo il 31 luglio
1978 non hanno effetto qualora non siano previsti da norme regolamentari o
comportino valutazioni a carattere discrezionale;
b)
di procedere ad alienazione o trasformazione di beni immobili o di titoli, alla
costituzione di diritti reali sugli stessi, alla stipulazione di contratti di
affitto di durata superiore a tre anni.
Con
decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, possono essere
autorizzate determinate istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a
compiere specifici atti, tra quelli sopra elencati sotto la lettera b),
indispensabili per la realizzazione di programmi di pubblico interesse sui
quali si siano favorevolmente pronunciati i consigli comunali interessati.
Art.
24
Al
fine di accertare l'entità e le caratteristiche dei beni amministrati e dei
servizi erogati dalle istituzioni di assistenza e beneficenza pubblica operanti
in Sicilia è istituita una commissione composta da:
-
quattro esperti scelti dall'Assessore regionale per gli enti locali, sentita la
competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale;
-
tre rappresentanti delle associazioni dei comuni operanti in Sicilia;
-
due rappresentanti dell'Unione nazionale enti beneficenza ed assistenza
(UNEBA).
La
commissione è nominata dall'Assessore regionale per gli enti locali con proprio
decreto. Con lo stesso decreto verrà nominato il presidente della commissione
scelto tra i quattro esperti e verranno determinati i compensi per i componenti
della commissione.
Entro
il 30 ottobre 1979 la commissione riferisce al Governo della Regione sui dati
raccolti.
Entro
i trenta giorni successivi il Governo della Regione riferisce alla competente
Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.
Art.
25 (11)
Al
riordino della materia dell'assistenza e beneficenza pubblica si provvederà con
apposita legge organica da approvarsi entro il 30 giugno 1979.
Art.
26
In
previsione e nelle more della riforma dell'organizzazione amministrativa
regionale e del riordinamento degli enti locali, anche al fine di far fronte
alle esigenze derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni a norma della
presente legge, è consentito il comando di personale dell'Amministrazione
regionale presso i comuni, previo nulla osta dell'amministrazione di
appartenenza e assenso del personale interessato, fermo restando il relativo
onere a carico dell'Amministrazione regionale.
Art.
27
Le
somme che lo Stato assegnerà alla Regione Siciliana in relazione a funzioni da
attribuire agli enti locali, trasferite ai comuni con la presente legge,
verranno iscritte nei fondi di cui al precedente art. 19 secondo la rispettiva
destinazione a spese per servizi e spese per investimenti.
Art.
28
Il
secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 38, è
sostituito con il seguente:
“L'Assessore
regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione
determina annualmente con proprio decreto le attività cui adibire le insegnanti
immesse nel ruolo previsto dal precedente art. 2, nell'ambito di quelle
previste dalla legislazione vigente, in base alle proposte di una commissione
composta:
-
dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica
istruzione;
-
dal direttore della pubblica istruzione dell'Assessorato regionale dei beni
culturali ed ambientali e della pubblica istruzione;
-
dai provveditori agli studi della Sicilia;
-
da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali confederali
maggiormente rappresentative”.
Dopo
l'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 38, è
aggiunto il seguente:
“La
commissione, entro il mese di giugno di ciascun anno, propone all'Assessore
regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione,
sulla base delle richieste degli enti interessati, un piano di utilizzazione
del personale di ruolo di cui al precedente art. 2 e, entro il 31 dicembre di
ciascun anno, riferisce sulla situazione complessiva del personale del ruolo ad
esaurimento nonchè sulla relativa utilizzazione nell'anno scolastico
precedente. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente comma la
commissione è integrata da tre rappresentanti delle associazioni dei comuni
operanti nel territorio della Regione”.
Art.
29
Nel
rispetto delle esigenze di riforma dell'Amministrazione regionale e di
riordinamento degli enti locali saranno emanate apposite disposizioni per
provvedere organicamente alla più idonea individuazione dei livelli di governo
competenti nel settore delle attività produttive.
Norme
finali e transitorie
Art.
30
Al
fine di provvedere ad interventi straordinari in materia di pubblica
beneficenza ed assistenza, l'Assessore regionale per gli enti locali è
autorizzato ad erogare una somma complessiva annua non superiore a lire 1.000
milioni.
Al
fine di provvedere ad interventi straordinari di emergenza nel settore
igienico-sanitario, l'Assessore regionale per la sanità è autorizzato ad
erogare una somma complessiva annua non superiore a lire 300 milioni.
Art.
31
I
fondi già versati sulle contabilità speciali delle prefetture, relativi al cap.
19010 dell'anno finanziario 1978, saranno utilizzati ad esaurimento e comunque
entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge mediante
ordinativi intestati direttamente ai beneficiari dai prefetti d'intesa con
l'Assessore per gli enti locali.
Art.
32
(abrogato
dall'art. 57, comma 21, della L.R. 10/99) (15)
Art.
33
I
concorsi pubblici e quelli interni già banditi dagli enti comunali di
assistenza alla data del 10 dicembre 1978 per la copertura di posti di ruolo,
dovranno essere conclusi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge. I vincitori sono trasferiti ai comuni con la salvaguardia dei
diritti acquisiti e nel rispetto della normativa vigente per i dipendenti
comunali, e destinati prevalentemente ai servizi socio-assistenziali.
Art.
34
Il
personale avventizio in servizio presso gli enti comunali di assistenza alla
data del 30 giugno 1978 continua ad essere utilizzato dai comuni nella medesima
posizione e con la salvaguardia del relativo trattamento economico.
Art.
35
I
fondi di cui agli artt. 19 e 20 della presente legge, esclusi quelli destinati
ai servizi, sono trasferiti in appositi conti correnti presso gli sportelli
degli istituti di credito che gestiscono i servizi di cassa
dell'Amministrazione regionale o presso gli stabilimenti dei medesimi siti nei
capoluoghi di provincia.
Ai
fondi predetti si applicano le disposizioni dell'art. 2, n. 1, della legge
regionale 6 maggio 1976, n. 45 e successive modifiche.
Le
operazioni di trasferimento dei fondi dal bilancio della Regione ai conti
correnti dei comuni non sono computate nel movimento generale di cassa della
Regione e sono effettuate senza perdita di valuta per la Regione stessa.
Gli
istituti di credito sono tenuti a versare direttamente, alla fine di ciascun
esercizio finanziario, gli interessi maturati sui conti correnti dei comuni in
entrata al bilancio della Regione e sono tenuti altresì ad inviare, a richiesta
e comunque semestralmente, la situazione dei sopraindicati conti correnti alla
Presidenza della Regione ed all'Assessorato regionale del bilancio e delle
finanze.
I
fondi destinati ai servizi di cui al precedente art. 19 sono versati ai comuni
con somministrazioni trimestrali anticipate. I comuni sono tenuti ad aprire
presso i rispettivi tesorieri apposito conto sul quale saranno versati i
predetti fondi.
Art.
36
Le
somme assegnate ai comuni per l'esercizio delle funzioni amministrative
regionali trasferite con la presente legge sono iscritte nei bilanci comunali
in appositi capitoli di entrata e di spesa distinti da quelli relativi
all'esercizio delle funzioni proprie.
Non
possono essere comunque incluse nello stesso capitolo le spese relative al
finanziamento dei servizi e quelle per il finanziamento degli investimenti,
nonchè quelle per gli interventi straordinari di cui all'art. 20 della presente
legge.
Art.
37
Per
le finalità della presente legge è autorizzata, a carico del bilancio della
Regione per l'esercizio finanziario 1979, la spesa complessiva di lire 151.750
milioni di cui:
lire
200 milioni per le finalità dell'art. 7, comma sesto;
lire
120.000 milioni per le finalità dell'art. 19;
lire
20.000 milioni per le finalità dell'art. 20;
lire
1.300 milioni per le finalità dell'art. 30;
lire
10.250 milioni per le finalità dell'art. 32;
cui
si provvede con parte delle assegnazioni dello Stato di cui alla legge 27
aprile 1978, n. 182, limitatamente alle finalità di cui all'art. 20 e, per i
rimanenti oneri, con le minori spese relative ai capitoli elencati nelle
tabelle A e B allegate alla presente legge e, per la differenza, con parte
dell'incremento del gettito delle entrate tributarie della Regione.
Art.
38
L'Assessore
regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le variazioni al bilancio della Regione occorrenti per l'attuazione
della presente legge.
Art.
39
La
presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana
ed entrerà in vigore il quarantaseiesimo giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione.
Palermo,
2 gennaio 1979.
MATTARELLA
TABELLA
A - Elenco dei capitoli del bilancio della Regione che si sopprimono a
decorrere dall'anno finanziario 1979, a norma dell'art. 18, primo comma. [non
disponibile, vedasi G.U.R.S. 6 gennaio 1979, n. 1]
TABELLA
B - Elenco dei capitoli del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979
i cui stanziamenti sono determinati a norma dell'art. 18, secondo comma. [non
disponibile, vedasi G.U.R.S. 6 gennaio 1979, n. 1]
NOTE:
(1)
Articolo richiamato nell'art. 16 della L.R. 22/86 relativa al "Riordino
dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia" di competenza
dei comuni.
(2)
Si riporta il testo dell'art. 44 della L.R. 9/86:
"ART.
44
Per
l'esercizio delle funzioni di cui al n. 1, lett. a, dell'art. 13, i beni delle
istituzioni socio-scolastiche permanenti, di cui al primo comma dell'art. 7
della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, sono trasferiti alle province nel
cui territorio ricadono."
(3)
Si riporta il testo dell'art. 1 della L.R. 259/79:
"ART.
1
Il
personale precario indicato al quarto comma dell'art. 7 della legge regionale 2
gennaio 1979, n. 1, in caso di ripristino del servizio presso cui prestava la
propria attività, ha la precedenza su ogni altro ai fini dell'assunzione."
(4)
In relazione all'accertamento dei requisiti di coltivatore diretto a titolo
principale, si riporta il testo dell'art. 3, commi 2, 3, 4, 5 e 6 della L.R.
13/86:
"ART.
3
2.
Svolge attività agricola a titolo principale l'imprenditore agricolo il cui
reddito proveniente dall'impresa agricola e/o zootecnica e/o forestale sia pari
o superiore al 50 per cento del proprio reddito globale da lavoro da lui stesso
conseguito e il cui tempo di lavoro dedicato alle attività esterne all'impresa
agricola e/o zootecnica e/o forestale sia inferiore alla metà del tempo di
lavoro totale dell'imprenditore.
3.
All'accertamento del requisito di imprenditore agricolo a titolo principale
provvedono i comuni, a norma di quanto disposto dall'art. 13 della legge
regionale 2 gennaio 1979, n. 1 che sono altresì tenuti a rilasciare agli
aventi titolo, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, apposita
attestazione.
4.
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste impartisce ai comuni
direttive in merito ai criteri da adottare per l'accertamento dei requisiti di
cui al precedente comma.
5.
Il requisito della capacità professionale si presume acquisito quando
l'imprenditore abbia esercitato, per un triennio anteriore alla data di
presentazione della domanda per la concessione dei benefici della presente
legge, l'attività agricola come capo azienda ovvero come coadiuvante familiare
o come lavoratore agricolo; tali condizioni possono essere provate anche
mediante atto di notorietà. La sussistenza di tale requisito si presume altresì
acquisita quando l'imprenditore agricolo sia in possesso di un titolo di studio
a livello universitario nelle discipline agrarie, forestali, veterinarie o di
un diploma di scuola media superiore di carattere agrario o di altra scuola ad
indirizzo agrario equivalente.
6.
Negli altri casi il requisito della capacità professionale è comprovato
dall'attestato rilasciato a seguito della partecipazione dagli appositi corsi
di formazione di capi di azienda, previsti dalla legge regionale 1 agosto 1977,
n. 73 per l'applicazione degli articoli 55 e seguenti della legge 9 maggio 1975,
n. 153."
Inoltre,
in ordine alla equiparazione di altre categorie di lavoratori ai coltivatori
diretti, si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, della L.R. 13/86:
"ART.
2
2.
Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono equiparati ai coltivatori diretti:
1)
i lavoratori agricoli subordinati e gli altri manuali coltivatori della terra
conduttori a qualsiasi titolo di fondi rustici che si dedicano abitualmente
all'attività agricola, nonchè gli allevatori che esercitano direttamente e
abitualmente l'attività zootecnica anche senza disporre di base territoriale
aziendale;
2)
i laureati in scienze agrarie o forestali ed i diplomati di qualsiasi scuola ad
indirizzo agrario e/o forestale e i laureati in veterinaria per le aziende a
prevalente indirizzo zootecnico, che esercitano in proprio ed a titolo
principale l'attività agricola e/o zootecnica e/o forestale."
(5)
Si riporta il testo dell'art. 4 della L.R. 15/93:
"ART.
4 - Recupero finanziamenti non utilizzati
1.
Le somme assegnate ai comuni ed alle province regionali per il finanziamento di
spese in conto capitale, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 2 gennaio
1979, n. 1, e dell'art. 51 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, non
utilizzate entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello delle
assegnazioni, sono versate in appositi capitoli di entrata del bilancio della
Regione e riassegnate agli originari capitoli di spesa. Le somme assegnate si
considerano utilizzate se, con riferimento a ciascun impegno, risultano già
appaltati i relativi lavori, opere o forniture.
2.
Le norme di cui al comma 1 si applicano anche alle assegnazioni della Regione
in favore di enti e organismi del settore pubblico regionale.
3.
E' istituito presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, Direzione
bilancio e tesoro, un servizio avente funzioni di osservatorio sull'attività
finanziaria degli enti locali, di collegamento e coordinamento con gli stessi,
al fine di agevolare l'utilizazione delle risorse assegnate a qualsiasi titolo
dall'Amministrazione regionale."
L'art.
4 L.R. 15/93, sopra riportato, per
disposizione dell'art. 164 della L.R. 25/93 si applica a decorrere dal 1°
luglio 1994.
(6)
Si riportano i testi delle seguenti disposizioni della L.R. 9/86:
"Art.
51 penultimo comma
Le
province devono trasmettere alla Presidenza della Regione, entro il 30 aprile
dell'anno successivo a quello di assegnazione o, comunque, entro il 30 aprile
successivo all'anno di utilizzazione, una relazione sull'impiego delle somme in
conto capitale attribuite ai sensi del presente articolo, sottoscritta dal
Presidente e dal segretario, da cui risulti l'utilizzazione delle somme
assegnate in relazione alle finalità previste dalla presente legge ed in
conformità del programma di cui al precedente comma."
"Art.
58 terzo comma
Le
disposizioni di cui al penultimo comma dello art. 51 sono estese, per quanto
riguarda l'impiego delle somme in conto capitale attribuite ai sensi della
legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, ai comuni con popolazione superiore a
20.000 abitanti."
(7)
Si riporta il testo dell'art. 72 commi 1, 2 e 3 della L.R. 25/93:
"ART.
72 - Integrazione fondi legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1
1.
ln aggiunta ai fondi di cui all'articolo 19 della legge regionale 2 gennaio
1979, n. 1, è attribuito a ciascun comune della Regione Siciliana un fondo
finalizzato esclusivamente alla realizzazione di lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria su beni di proprietà comunale e destinati ad uso
pubblico.
2.
A ciascuna delle province regionali della Regione Siciliana è attribuito un
fondo destinato esclusivamente alla realizzazione di lavori di manutenzione
ordinaria o straordinaria su beni di proprietà della provincia medesima ovvero,
previo accordo di programma con l'ente proprietario, su altri beni pubblici di
interesse sovracomunale, comunque destinati ad uso pubblico.
3.
Le somme attribuite per le presenti finalità sono ripartite con decreto del
Presidente della Regione tenendo conto della popolazione e dell'estensione
territoriale degli enti destinatari."
(8)
L'art. 6 della L.R. 40/95, estende la utilizzazione del fondo per
investimenti di cui all'art. 19 della legge regionale n. 1/79 alle opere di
smaltimento dei rifiuti solidi, di cui all'art. 2 della stessa L.R. 40/95.
(9)
Si riporta il testo dell'art. 67 L.R. 22/86:
"ART.
67 Limiti di applicazione dell'art. 23 della legge regionale 2 gennaio 1979,
n. 1
Le
disposizioni contenute nell'art. 23 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1
cessano di avere vigore il 1° luglio 1987. Oltre tale data continuano a trovare
applicazione nei seguenti casi:
-
nei confronti delle IPAB sottoposte alle procedure prescritte dall'art. 31 e
seguenti, ove i procedimenti non siano stati ancora definiti alla data del 1°
luglio 1987;
-
nei confronti delle IPAB sottoposte a fusione con altre IPAB;
-
nei confronti delle IPAB sottoposte ad estinzione."
(10)
Comma soppresso dall'art. 5, comma 2, della L.R. 120/83.
(11)
Si riporta il testo dell'art. 11 della L.R. 55/80:
"ART.
11
I
figli minori di emigrati all'estero, i vecchi congiunti emigrati all'estero e
gli emigrati all'estero stessi rientranti in Sicilia dopo una permanenza fuori
dal territorio nazionale di almeno cinque anni, o prima di tale termine a
seguito di grave infermità, hanno diritto al ricovero in istituti di beneficenza.
Fino
al riordino della materia dell'assistenza e della beneficenza pubblica,
previsto dall'art. 25 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, i ricoveri
sono disposti dai sindaci, su domanda degli interessati debitamente
documentata.
L'Assessore
regionale per il lavoro e la previdenza sociale, sulla base delle disposizioni
di ricovero adottate ai sensi del comma precedente, che dovranno pervenire
all'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale entro dieci
giorni dalla loro adozione, provvede all'accreditamento ai sindaci dell'intero
ammontare delle somme occorrenti.
La
disposizione contenuta nel comma precedente ha effetto con decorrenza dal 1°
gennaio 1978."
(12)
Si riporta il testo dell'art. 2 della L.R. 120/83:
"ART.
2
Il
trattamento economico previsto dal precedente articolo si applica anche in
favore dei lavoratori, degli istruttori e dei direttori assunti nei cantieri di
lavoro istituiti dai comuni ai sensi del primo comma dell'articolo 15 della
legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1."
In
ordine al trattamento economico spettante ai lavoratori impiegati nei cantieri
di lavoro istituiti dai comuni, nonchè all'importo massimo dei cantieri
medesimi, si riporta il testo dell'art. 1 del Decr. Ass. Lavoro 10/01/96:
"ART.
1
Per
i motivi esposti in premessa, relativamente ai cantieri istituiti a partire dal
1° gennaio 1995, gli importi previsti dal decreto 22 giugno 1994 vengono
adeguati come segue alle variazioni degli indici del costo della vita calcolate
dall'I.S.T.A.T. per il 1994 nella misura del 3,9%:
-
l'assegno giornaliero spettante al direttore dei lavori è elevato da L. 72.940
a L. 75.780;
-
l'assegno giornaliero spettante all'istruttore è elevato da L. 62.520 a L.
64.960;
-
il rateo della 13ª mensilità (8% sulla paga base, da corrispondere a chiusura
del cantiere) spettante al direttore dei lavori è elevato da L. 5.835 a L.
6.065;
-
il rateo della 13ª mensilità (8% sulla paga base, da corrispondere a chiusura
del cantiere) spettante all'istruttore è elevato da L. 5.002 a L. 5.195;
-
l'assegno giornaliero spettante agli operai è elevato da L. 41.680 a L. 43.305.
L'importo
massimo complessivo finanziabile per ogni cantiere è elevato da L. 156.300.000
a L. 161.500.000."
(13)
In materia vedi le nuove disposizioni contenute nei seguenti artt. 31, 32, 33 e
34 della legge 04/11/1965, n. 1213:
"Art.
31- Apertura nuove sale
La
costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale
e arene per spettacoli cinematografici, nonchè l'ampliamento di sale o arene
cinematografiche già in attività sono subordinati ad autorizzazione del
Ministro per il turismo e lo spettacolo.
E'
necessaria l'autorizzazione anche per adibire un teatro a sala per proiezioni
cinematografiche.
I
criteri per la concessione dell'autorizzazione prevista dai precedenti commi e
dall'art. 33 sono determinati ogni due anni con decreto del Ministro per il
turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la
cinematografia, sulla base dell'incremento della frequenza degli spettatori e
delle giornate di attivà verificatisi in ciascun Comune o frazione o località
nelle sale cinematografiche funzionanti da almeno un biennio.
Possono
consentirsi deroghe ai criteri predetti per soddisfare le esigenze
cinematografiche di zone periferiche e di quartieri coordinati (C.E.P.) o
realizzati in base alla legge 18 aprile 1962, n. 167, per migliorare la
capacità ricettiva degli esercizi cinematografici e per consentire l'apertura
di nuove sale nei Comuni, nelle frazioni e nelle località che ne fossero
sprovvisti o in cui esistano peculiari esigenze di interesse turistico, nonchè
nei capoluoghi di Provincia che non sono provvisti di sale cinematografiche con
una ricettività superiore ai 500 posti.
Può
inoltre consentirsi l'apertura di sale cinematografiche, di capienza non
superiore a 400 posti, che siano esclusivamente riservate alla proiezione di
film prodotti per i ragazzi, di programmi composti da soli cortometraggi
premiati, di film scientifici e didattici e a manifestazioni di carattere
culturale organizzate dalla Cineteca nazionale. Tali sale potranno essere
destinate anche a manifestazioni organizzate dai circoli di cultura
cinematografica aderenti ad associazioni nazionali riconosciute in base
all'art. 44, per un numero annuale di giornate di proiezione non superiore a 50
per ciascun circolo.
La
deroga di cui al comma precedente è ammessa limitatamente a quattro sale
cinematografiche per Comuni che abbiano una popolazione superiore ad un milione
di abitanti, a due sale per Comuni che abbiano una popolazione tra i 400 mila e
un milione di abitanti, ad una sala per Comuni che abbiano una popolazione fra
50 mila e 400 mila abitanti o siano capoluoghi di Provincia.
Potrà
inoltre essere consentita l'apertura di sale esclusivamente riservate alla
proiezione di film prodotti per i ragazzi anche nei Comuni con popolazione
inferiore a 50 mila abitanti.
L'autorizzazione
per l'esercizio commerciale di cinema ambulanti è rilasciata soltanto per le
località sprovviste di sale cinematografiche.
I
profughi già proprietari o esercenti di cinema nei territori di provenienza i
quali non abbiano presentato e non presentino entro il termine perentorio di un
anno dal loro rientro in patria domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per
ripristinare nel territorio della Repubblica l'attività cinematografica in
precedenza esplicata, decadono dal particolare beneficio previsto dall'art. 28
della legge 4 marzo 1952, n. 137. Il termine decorre dall'entrata in vigore
della presente legge per i profughi già rientrati in patria.
Chiunque
contravvenga alle disposizioni di cui al primo e secondo comma è punito con
l'ammenda da lire 100 mila a lire 300 mila. Nel provvedimento di condanna è
ordinata la sospensione dei lavori. Qualora il Ministro per il turismo e lo
spettacolo lo richieda, è disposta, con ordinanza del questore o del dirigente
dell'ufficio distaccato di pubblica sicurezza, la sospensione dei lavori, anche
indipendentemente dal procedimento penale.
Art.
32 - Spettacoli misti
Le
sale cinematografiche non possono essere adibite a spettacoli misti, senza
l'autorizzazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo.
Per
spettacoli misti si intendono quelli che comprendono in un unico programma
proiezioni cinematografiche e rappresentazioni teatrali di arte varia.
Nel
caso di infrazioni alla disposizione di cui al primo comma, il questore o il
dirigente dell'ufficio distaccato di pubblica sicurezza può disporre la
chiusura del locale da uno a venti giorni.
Art.
33 - Sale per proiezione a formato ridotto e arene estive
(modificato
dall'art. 12 della legge 21/06/75, n. 286)
Fermo
restando l'obbligo dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 31, la
verifica dell'idoneità e della sicurezza dei locali da destinare esclusivamente
a sale per spettacoli cinematografici con pellicole a formato ridotto e le
successive ispezioni da effettuarsi ai medesimi fini con periodicità triennale
sono demandate alla commissione provinciale di vigilanza di cui all'art. 141
del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, che a tal fine
delega tre dei suoi membri.
Si
applicano le disposizioni dell'art. 144 del regolamento di cui al precedente
comma.
Il
parere della Commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con
l'intervento di tutti i componenti.
Nei
locali indicati nel primo comma non sono obbligatori l'impianto della cabina e
il dispositivo di sicurezza prescritti dall'art. 117 del regolamento di
esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
La
verifica dell'idoneità e della sicurezza delle arene estive e le successive
ispezioni annuali sono demandate alla Commissione di cui al primo comma del
presente articolo.
Art.
34 - Verifica straordinaria
Con
decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, può essere ordinata su
tutto il territorio nazionale una verifica delle sale cinematografiche al fine
di accertare se esse siano efficienti dal punto di vista tecnico, igienico e di
sicurezza.
Tale
verifica è affidata alle Commissioni provinciali di vigilanza le quali
potranno:
a)
diffidare l'esercente ad apportare le modifiche ed i miglioramenti necessari al
proprio locale, fissando un termine per l'esecuzione dei lavori;
b)
nei casi di non ottemperanza alla diffida di cui sopra, proporre al Ministero
del turismo e dello spettacolo la revoca del nulla osta.
In
casi di urgenza, sentita la Commissione di cui all'art. 52 e previa
istruttoria, il Ministro per il turismo e lo spettacolo richiede alla
competente Commissione provinciale di vigilanza verifiche anche limitate ad un
solo Comune."
(14)
Vedi D.P. 14/11/79: "Attribuzione al fondo per servizi o a quello per
investimenti delle categorie di interventi attribuite ai comuni ai sensi della
legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1".
(15)
Per effetto dell'art. 57, comma 21, della L.R. 10/99, relativo
all'abrogazione dell'articolo annotato, le competenze ivi previste sono state
trasferite ai comuni.