LEGGE REGIONALE 2 agosto 1982 n 80

G.U.R.S. 7 agosto 1982, n. 34

REGIONE SICILIANA

 

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

 

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Interventi urgenti per il risanamento del centro storico di Palermo.

 

 

 

 

la seguente legge:

 

Art. 1

 

Il comune di Palermo procede all'accertamento dello stato di conservazione e di consistenza statica del patrimonio edilizio delle zone di cui all'art. 1 della legge 30 gennaio 1962, n. 18.

L'accertamento di cui al comma precedente è finalizzato anche alla definizione delle priorità di intervento in rapporto ai pericoli per l'incolumità pubblica.

 

Art. 2

 

I criteri e le modalità per l'esecuzione dell'accertamento, nonchè per la determinazione degli interventi necessari, sono definiti dal comune di Palermo che può avvalersi della consulenza di esperti.

 

Art. 3

 

Per le finalità di cui all'art. 1, il comune di Palermo è autorizzato a stipulare, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, apposita convenzione con società a partecipazione statale.

La convenzione deve prevedere inoltre gli adempimenti necessari ai fini di quanto previsto dal successivo art. 5.

L'accertamento e la definizione delle priorità di intervento devono essere espletati entro 6 mesi dalla stipula della convenzione.

 

Art. 4

 

Il comune di Palermo procede alla individuazione di edifici di proprietà pubblica, siti nelle zone di cui al primo comma dell'art. 1 della presente legge, per operare interventi di ristrutturazione a fini abitativi per gli abitanti provenienti da edifici sgombrati, per motivi di incolumità pubblica, nelle medesime zone.

 

Art. 5

 

Il comune di Palermo può procedere alla immediata espropriazione degli immobili censiti con l'accertamento di cui all'art. 1 della presente legge e sgombrati per motivi di pubblica incolumità.

 

Art. 6

 

In caso di inosservanza dei termini previsti dall'art. 3, l'Assessorato regionale degli enti locali è tenuto a nominare un commissario ad acta che provvede agli adempimenti relativi entro i 20 giorni immediatamente successivi alla sua nomina.

 

Art. 7

 

Per le finalità della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1982 la spesa complessiva di lire 5.000 milioni, che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.4.: “Fondi destinati al finanziamento dei "progetti prioritari" previsti dal "Quadro di riferimento della programmazione regionale e piano per l'impiego delle risorse nel periodo 1982-1984", progetto "Aree metropolitane di Catania, Messina, Palermo ecc."”.

Al relativo onere si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

 

Art. 8

 

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 2 agosto 1982.

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