LEGGE REGIONALE 2 agosto
1982 n 80
G.U.R.S. 7 agosto 1982, n. 34
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA
APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA
Interventi urgenti per il
risanamento del centro storico di Palermo.
la seguente legge:
Art. 1
Il comune di Palermo procede
all'accertamento dello stato di conservazione e di consistenza statica del
patrimonio edilizio delle zone di cui all'art. 1 della legge 30 gennaio 1962,
n. 18.
L'accertamento di cui al
comma precedente è finalizzato anche alla definizione delle priorità di
intervento in rapporto ai pericoli per l'incolumità pubblica.
Art. 2
I criteri e le modalità per
l'esecuzione dell'accertamento, nonchè per la determinazione degli interventi
necessari, sono definiti dal comune di Palermo che può avvalersi della
consulenza di esperti.
Art. 3
Per le finalità di cui
all'art. 1, il comune di Palermo è autorizzato a stipulare, entro 60 giorni
dalla data di pubblicazione della presente legge, apposita convenzione con
società a partecipazione statale.
La convenzione deve
prevedere inoltre gli adempimenti necessari ai fini di quanto previsto dal
successivo art. 5.
L'accertamento e la
definizione delle priorità di intervento devono essere espletati entro 6 mesi
dalla stipula della convenzione.
Art. 4
Il comune di Palermo procede
alla individuazione di edifici di proprietà pubblica, siti nelle zone di cui al
primo comma dell'art. 1 della presente legge, per operare interventi di
ristrutturazione a fini abitativi per gli abitanti provenienti da edifici
sgombrati, per motivi di incolumità pubblica, nelle medesime zone.
Art. 5
Il comune di Palermo può
procedere alla immediata espropriazione degli immobili censiti con
l'accertamento di cui all'art. 1 della presente legge e sgombrati per motivi di
pubblica incolumità.
Art. 6
In caso di inosservanza dei
termini previsti dall'art. 3, l'Assessorato regionale degli enti locali è
tenuto a nominare un commissario ad acta che provvede agli adempimenti relativi
entro i 20 giorni immediatamente successivi alla sua nomina.
Art. 7
Per le finalità della
presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1982 la spesa
complessiva di lire 5.000 milioni, che trova riscontro nel bilancio pluriennale
della Regione, elemento di programma 6.2.2.4.: “Fondi destinati al
finanziamento dei "progetti prioritari" previsti dal "Quadro di
riferimento della programmazione regionale e piano per l'impiego delle risorse
nel periodo 1982-1984", progetto "Aree metropolitane di Catania,
Messina, Palermo ecc."”.
Al relativo onere si
provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della
Regione per l'anno finanziario medesimo.
Art. 8
La presente legge sarà
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 2 agosto 1982.
D'ACQUISTO