LEGGE
REGIONALE 29 novembre 1979 n 234
G.U.R.S. 1 dicembre 1979, n. 52
REGIONE
SICILIANA
L'ASSEMBLEA
REGIONALE HA APPROVATO
IL
PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
Interventi
per la promozione delle attività di ricerca e di formazione dell'ISIDA,
dell'ISAS, dell'ISVI e del CSEI.
TESTO
COORDINATO (aggiornato alla legge regionale 6/2001)
(vedi
testo storico)
la
seguente legge:
Art.
1
(modificato
dall'art. 9 della L.R. 33/83
e
integrato dall'art. 56, comma 6, della L.R. 6/2001)
L'Assessore
regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, a decorrere
dall'esercizio finanziario 1980 all'ISIDA (Istituto superiore per imprenditori
e dirigenti di azienda) e all'ISAS (Istituto di scienze amministrative e
sociali) aventi sede a Palermo, all'ISVI (Istituto di formazione e ricerca sui
problemi sociali dello sviluppo) ed al CSEI (Centro studi di economia applicata
all'ingegneria) aventi sede a Catania, alla Società italiana per
l'organizzazione internazionale (SIOI) un contributo annuo quale concorso
alle attività ordinarie degli Istituti, stabilito nella seguente misura:
- lire
300 milioni in favore dell'ISIDA;
- lire
175 milioni in favore dell'ISAS;
- lire
110 milioni in favore dell'ISVI;
- lire 70 milioni in favore dell'CSEI.
Il
contributo annuo, da erogare in unica soluzione, è condizionato alla
presentazione, da parte degli Istituti, della relazione sulla attività svolta
nell'anno precedente e del programma annuale, dai quali risulti lo svolgimento,
con riferimento alla realtà siciliana, di attività di ricerca e formazione nel
settore imprenditoriale pubblico e privato per quanto riguarda l'ISIDA, nel
settore dell'amministrazione pubblica per quanto riguarda l'ISAS, nel settore
dei problemi sociali dello sviluppo per quanto riguarda l'ISVI e nel settore
dell'ambiente per quanto riguarda il CSEI.
I
sopradetti programmi annuali di attività degli Istituti devono essere approvati
dai rispettivi consigli di amministrazione e devono prevedere anche forme di
collaborazione con la Regione Siciliana.
Art.
2
In
favore dei primi tre organismi indicati nel precedente art. 1 è autorizzata,
altresì, l'erogazione di un sussidio una tantum, per l'esercizio 1979, da
corrispondere in unica soluzione per gli importi di cui appresso:
- lire
300 milioni in favore dell'ISIDA;
- lire
150 milioni in favore dell'ISAS;
- lire
85 milioni in favore dell'ISVI.
Art.
3
All'onere
a carico dell'esercizio finanziario 1979 si provvede con la riduzione, per lire
535 milioni, dello stanziamento del cap. 21159 del bilancio della Regione per
l'esercizio medesimo.
Per
l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, a decorrere
dall'esercizio finanziario 1980, è autorizzata, nell'ambito della funzione 02 -
settore 01 - programma 02 - elemento di programma 01: “Università, istituti e
centri per la ricerca scientifica” del bilancio poliennale della Regione, la
spesa annua di lire 655 milioni.
All'onere
a carico degli esercizi finanziari 1980 e successivi si fa fronte mediante
riduzione della spesa prevista nella predetta funzione 02 - settore 01 -
programma 02 - elemento di programma 01 - dal disegno di legge “Interventi per
favorire la ricerca scientifica” le cui previsioni di spesa sono ridotte di
lire 655 milioni per ciascuno degli esercizi 1980 e 1981.
Art.
4
In
dipendenza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli, nello stato di
previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario
1979 sono introdotte le seguenti variazioni:
Presidenza
della Regione - Titolo I - Rubrica 2 - Categoria IV. Codici:
4.9.0./2.2.5./1/1/06/-/1/- Cap. 10730 (nuova istituzione): “Concorso alle
attività ordinarie dell'Istituto superiore per imprenditori e dirigenti di
azienda (ISIDA), dell'Istituto di scienze amministrative e sociali (ISAS) con
sede in Palermo, dell'Istituto di formazione e ricerca sui problemi sociali
dello sviluppo (ISVI) e del Centro di economia applicata all'ingegneria (CSEI)
con sede in Catania”, 535 milioni;
Assessorato
regionale del bilancio e delle finanze - Cap. 21159: “Interessi e spese sui
mutui contratti, etc.”, meno 535 milioni.
Art.
5
La
presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione.
Palermo,
29 novembre 1979.
MATTARELLA