LEGGE REGIONALE 28 marzo
1996 n 11
G.U.R.S. 2 aprile 1996, n.
15
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA
APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA
Interventi per la
valorizzazione storico-culturale dei mulini a vento e per la coltivazione
tradizionale del sale marino. Integrazioni, abrogazioni e modifiche della
delibera legislativa (1) approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 13
marzo 1996 recante “Riproduzione e utilizzazione di somme per l'esercizio
finanziario 1996. Norme in materia di economia”.
TESTO COORDINATO (aggiornato
alla legge regionale 10/99)
(vedi testo storico)
la seguente legge:
Titolo I
Interventi per la
valorizzazione storico-culturale
dei mulini a vento e per la
coltivazione tradizionale
del sale marino
Art. 1
Finalità
1. Al fine di conservare e
valorizzare il patrimonio storico-culturale dei mulini a vento e delle
strutture di archeologia industriale delle saline della provincia di Trapani,
nonchè di sostenere e sviluppare l'attività di produzione tradizionale del sale
marino, sono disposte le provvidenze di cui agli articoli seguenti.
Art. 2
Contributi per il restauro
1. L'Assessore regionale per
i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a
finanziare fino all'ammontare complessivo massimo di lire 4.000 milioni
progetti di restauro, conservazione e fruizione anche turistico-culturale dei
mulini a vento, simbolo della coltivazione tradizionale del sale marino, e
degli altri impianti asserviti alla coltivazione del sale marino, ivi comprese
le opere di contenimento delle vasche e di adduzione e circolazione delle
acque.
2. Per il recupero dei
mulini a vento e degli altri impianti asserviti alla coltivazione del sale
marino in precario stato di conservazione i rispettivi proprietari potranno
ottenere contributi fino al 75 per cento della spesa per le finalità di cui al
comma 1, onde mantenere le caratteristiche tradizionali dei manufatti, con
priorità per quelli ricadenti nelle saline attive e per le finalità istitutive
della riserva naturale orientata “Saline di Trapani e Paceco” e della riserva
naturale “Isole dello Stagnone” in cui essi ricadono.
3. La concessione dei
contributi di cui al comma 2 è subordinata alla stipula di una convenzione tra
l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica
istruzione e i relativi proprietari per consentire la pubblica fruizione dei
mulini a vento e degli altri impianti asserviti alla coltivazione del sale
marino che i privati assicureranno a proprie spese.
Art. 3
Espropriazioni
1. L'Assessore regionale per
i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione potrà procedere alla
espropriazione per pubblica utilità, al restauro, alla conservazione e al
ripristino di quei mulini a vento per i quali i proprietari non intendano
avvalersi dei provvedimenti di cui all'articolo 2.
2. In simili casi, i mulini
a vento e gli altri impianti asserviti alla coltivazione del sale marino
recuperati potranno essere affidati, anche in uso gratuito, ad associazioni,
cooperative o enti per la gestione e fruizione.
Art. 4
Mutui agevolati
1. Alle aziende singole ed
associate (proprietari o affittuari) sono concessi mutui a tasso agevolato per
la riattazione dei canali di adduzione delle acque e di protezione delle
saline, per la realizzazione e la riattivazione di vasche per la salicoltura
con tecniche tradizionali, per l'effettuazione di interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria di strade e sentieri nel rispetto delle attuali
caratteristiche planoaltimetriche e tipologiche, nonchè per la realizzazione di
impianti fissi e di impianti per l'esercizio dell'attività di acquacoltura.
2. Le domande per le
provvidenze di cui al presente articolo devono essere presentate all'IRFIS.
Art. 5
Incremento fondo IRFIS
1. Il fondo a gestione
separata, istituito presso lo IRFIS con l'articolo 11 della legge regionale 5
agosto 1957, numero 51 e successive modifiche ed integrazioni, è incrementato
di lire 2.000 milioni da destinare alla concessione dei mutui di cui
all'articolo 4 della presente legge.
2. Il Comitato regionale per
il credito e risparmio, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria,
fissa entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge le
modalità e le procedure per la concessione dei finanziamenti nonchè i criteri
da seguire nella scelta dei soggetti beneficiari, la percentuale di intervento,
la misura massima del finanziamento concedibile e quant'altro necessiti in
ordine all'attuazione degli interventi di cui al presente articolo.
Art. 6
Determinazione tasso di
interesse
1. Il tasso di interesse a
carico dei beneficiari è pari al 36 per cento del tasso di riferimento fissato
dal Ministro del tesoro.
Art. 7
Norma finanziaria
1. Per le finalità del
Titolo I è autorizzata a carico del bilancio della Regione la spesa di lire
6.000 milioni per l'anno finanziario 1996, di lire 4.000 milioni per l'anno
finanziario 1997 e di lire 4.000 milioni per l'anno finanziario 1998 così
ripartita:
anno
1996 1997 1998
(in milioni)
- Art. 2
lire 4.000 4.000 4.000
- Art. 5
” 2.000 - -
2. All'onere di lire 6.000
milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente
nell'esercizio 1996 si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo
21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. Per gli
esercizi finanziari successivi gli oneri di lire 4.000 milioni per ciascuno
degli anni 1997 e 1998 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione
cod. 2001.
Titolo II
Integrazioni, abrogazioni e
modifiche
della delibera legislativa
approvata
dall'Assemblea regionale (1) siciliana il 13
marzo 1996
recante “Riproduzione e utilizzazione
di somme
per l'esercizio finanziario
1996.
Norme in materia di
economia”.
Art. 8
Abrogazioni
1. Al comma 1 dell'articolo
2 della delibera legislativa (1) approvata dall'Assemblea regionale siciliana
il 13 marzo 1996 recante “Riproduzione e utilizzazione di somme per l'esercizio
finanziario 1996. Norme in materia di economia” è soppresso il numero “10513”.
2. L'articolo 5 della citata
delibera legislativa (1) approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 13
marzo 1996 è abrogato.
Art. 9
Modifica
(abrogato dall'art. 57,
comma 16, della L.R. 10/99)
Art. 10
Integrazione di norme e
variazioni
al bilancio della Regione
(modificato dall'art. 13
della L.R. 38/96)
1. All'articolo 8 della
delibera legislativa (1) approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 13
marzo 1996 recante “Riproduzione e utilizzazione di somme per l'esercizio
finanziario 1996. Norme in materia di economia” sono aggiunti i seguenti commi:
“ 2. Per le finalità di cui
all'articolo 30 bis della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, come aggiunto
dalla legge regionale 4 agosto 1978, n. 33, e successive modifiche e
integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 15.000 milioni nell'esercizio
finanziario in corso.
3. All'onere relativo si fa
fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 47651 per
l'esercizio finanziario in corso.
4. In relazione alle
disposizioni di cui ai commi 2 e 3 nel bilancio della Regione per l'esercizio
finanziario 1996 sono introdotte le seguenti variazioni:
Cap. Denominazione Variazione
(milioni
di lire)
ASSESSORATO REGIONALE TURISMO,
COMUNICAZIONI E TRASPORTI
Titolo 01 - SPESE CORRENTI
Rubrica 02 - Turismo
Categoria 03 - Acquisto di beni e servizi
47951 Spese per
manifestazioni di richiamo
turistico sul piano internazionale
e nazionale
- 15.000
Categoria 04 - Trasferimenti correnti
(Nuova istituzione)
47706 Contributi per le
manifestazioni di cui
all'art. 30 bis della legge regionale
12 aprile 1967, n. 46 come aggiunto
dalla legge 4 agosto 1978, n. 33 e
successive modifiche ed integrazioni,
promosse dalle aziende autonome
provinciali per l'incremento turi-
stico e delle aziende di cura, sog-
giorno e turismo
per i fini di cui L.R.
n. 46/67,
alle lett. a) e d) del secondo art. 30/bis;
dell'art. art. 30 della legge L.R. n. 33/78;
regionale n. 46 del 1967. L.R. n. 10/96,
21 158 2 1024
030900 1 +
7.500 art. 10.
(Nuova istituzione)
47706 Contributi per le
manifestazioni di cui
all'art. 30 bis della legge regionale
12 aprile 1967, n. 46 come aggiunto
dalla legge 4 agosto 1978, n. 33 e
successive modifiche ed integrazioni,
promosse dalle associazioni pro-loco,
cooperative, o da altri enti ed asso-
ciazioni
regolarmente istituite
L.R. n. 46/67,
per i fini di cui alle lett. a) e d) art. 30/bis;
del secondo comma dell'art. art. 30 L.R. n. 33/78;
della legge regionale n. 46 del 1967. L.R. n.
10/96,
21 162 2 1024
030900 1 +
7.500 art. 10
Art. 11
1. La presente legge sarà
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 28 marzo 1996.
GRAZIANO
NOTE:
(1)
Trattasi della L.R. 27 marzo 1996, n. 10, pubblicata nella G.U.R.S. 2 aprile
1996, n. 15.