LEGGE REGIONALE 27 aprile
1999 n 9
G.U.R.S. 30 aprile 1999, n.
20
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA
APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA
Ulteriori interventi per la
catalogazione del patrimonio culturale siciliano e disposizione per la rendicontazione
di spese sostenute da enti aventi finalità culturali ed artistiche.
TESTO COORDINATO (aggiornato
alla legge regionale 23/99)
(vedi testo storico)
la seguente legge:
Art. 1
1. Attesa l'insufficienza
del personale della catalogazione effettivamente assunto rispetto a quello
previsto e al fine di realizzare un organico assetto delle attività derivanti
dalle linee progettuali di catalogazione, i contratti di lavoro di cui
all'articolo 111 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, e successive
modifiche ed integrazioni, sono prorogati per un periodo di diciotto mesi a
decorrere dal 1 gennaio 1998. (2)
2. L'Assessore regionale per
i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, anche per il
tramite degli Uffici periferici della Direzione regionale dei beni culturali ed
ambientali ed educazione permanente, definisce le attività di catalogazione,
schedatura e documentazione da realizzare in relazione a quelle già svolte per
la determinazione di un organico piano di utilizzazione delle risorse umane e
materiali.
Art. 2
1. Sono abrogati l'articolo
9 ed il comma 2 dell'articolo 10 della legge approvata dall'Assemblea regionale
nella seduta del 29 ottobre 1997 (1), concernente: “Rideterminazione delle
dotazioni organiche del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali e
disposizioni in materia di catalogazione informatizzata dei beni culturali”.
Art. 3
(Articolo omesso in quanto
dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 14-22 aprile
1999, n. 141).
Art. 4
1. Per le finalità di cui
alla presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1998, la spesa
di lire 28.750 milioni, di cui:
- lire 26.000 milioni per
gli oneri conseguenti alla stipula dei contratti (capitolo 38377);
- lire 1.250 milioni per
l'acquisto di apparecchiature informatiche (capitolo 38376);
- lire 1.500 milioni per le
spese di gestione connesse all'attività di catalogazione (capitolo 38378).
2. Per l'esercizio
finanziario 1999 è autorizzata la spesa di lire 14.250 milioni di cui:
- lire 12.850 milioni per la
stipula dei contratti;
- lire 750 milioni per
l'acquisto di apparecchiature informatiche;
- lire 650 milioni per le
spese di gestione connesse all'attività di catalogazione.
3. All'onere di lire 43.000
milioni derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte per lire
28.750 milioni gravanti nell'esercizio 1998 e per lire 14.250 milioni gravanti
nell'esercizio 1999 mediante corrispondente riduzione della spesa autorizzata
per i medesimi esercizi dall'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 1986,
n. 24 (capitolo 55937).
Art. 5
1. La presente legge sarà
pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 27 aprile 1999.
CAPODICASA
NOTE:
(1) Trattasi della L.R.
n. 8 del 27 aprile 1999, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 20 del 30 aprile 1999.
(2) Si riporta il testo
dell'art. 17, comma 1, della L.R. 18/99:
"ART. 17 -
Interpretazione autentica dell'articolo 1della legge regionale 27 aprile 1999,
n. 9
1. Al comma 1 dell'articolo
1 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 9, laddove è scritto "sono
prorogati per un periodo di 18 mesi a decorrere dal 1° gennaio 1998" deve
leggersi "possono essere stipulati per un periodo non superiore a 18 mesi
a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge"."