LEGGE REGIONALE 27 aprile
1999 n 8
G.U.R.S. 30 aprile 1999, n.
20
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA
APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA
Rideterminazione delle
dotazioni organiche del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali e disposizioni
in materia di catalogazione informatizzata dei beni culturali.
TESTO COORDINATO (aggiornato
alla legge regionale 9/99)
(vedi testo storico)
la seguente legge:
Art. 1
Dotazioni organiche del
ruolo tecnico
dei beni culturali ed
ambientali
1. Al fine di procedere alla
necessaria rideterminazione degli organici del ruolo tecnico dei beni culturali
ed ambientali e di includervi le figure professionali utili per la
realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, le dotazioni organiche
di ciascuna delle qualifiche del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali
sono fissate nella tabella A, allegata alla presente legge, che sostituisce la
tabella I allegata alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, come modificata
dalla legge regionale 15 maggio 1991, n. 18.
2. L'Assessore regionale per
i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad
adeguare e riordinare gli organici del Centro regionale progettazione e
restauro, del Centro regionale inventario e catalogazione, delle Soprintendenze
ai beni culturali ed ambientali, delle biblioteche regionali, dei musei
regionali, nonché in particolare delle sezioni di cui al punto 1 dell'articolo
2 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, con proprio decreto da emanarsi entro
novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 2
Finalità dell'attività di
catalogazione
1. Allo scopo di effettuare
l'individuazione dei beni di cui all'articolo 5 delle norme di attuazione dello
Statuto, approvate con D.P.R. 1° dicembre 1961, n. 1825, nonché allo scopo di
meglio tutelare il proprio patrimonio culturale di cui alla legge regionale 1
agosto 1977, n. 80, e di aggiornare e gestire i dati raccolti diffondendone la
conoscenza, la Regione Siciliana, nel rispetto della normativa comunitaria e
nazionale, promuove l'azione sistematica di censimento e catalogazione dei beni
culturali, da realizzare anche con sistemi informatici.
Art. 3
Disposizioni attuative
dell'attività di catalogazione
1. Alla catalogazione,
inventariazione, censimento, aggiornamento e gestione dei dati sui beni
culturali provvedono le soprintendenze, le gallerie, i musei e le biblioteche,
sulla base degli indirizzi espressi dall'Assessorato regionale dei beni
culturali ed ambientali e della pubblica istruzione e con il coordinamento del
Centro regionale per l'inventario, la catalogazione e la documentazione
grafica, fotografica, fotogrammetrica e audiovisiva, secondo quanto prescritto
dall'articolo 9 della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116 e per le finalità
di cui al punto 1 dell'articolo 13 e dell'articolo 18 della legge regionale 1
agosto 1977, n. 80.
Art. 4
Procedimento concorsuale
1. L'Assessore regionale per
i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione conclude i
procedimenti concorsuali per la copertura dei posti vacanti in organico entro
12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. (Comma omesso in
quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 14-22
aprile 1999, n. 141).
3. (Comma omesso in
quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 14-22
aprile 1999, n. 141).
4. (Comma omesso in
quanto dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 14-22
aprile 1999, n. 141).
5. Per le finalità del
presente articolo è autorizzata la spesa di lire 500 milioni.
Art. 5
Limiti d'età
1. Per la partecipazione ai
concorsi indetti dalla Regione Siciliana e dalle pubbliche amministrazioni nel
territorio della Regione Siciliana si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 3
della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Art. 6
Applicazione dell'articolo 7
della legge
regionale 15 maggio 1991, n.
27
1. Al fine di non disperdere
il patrimonio di professionalità formato prima con fondi statali e poi con
fondi regionali, nella prima applicazione della presente legge la riserva del
cinquanta per cento, di cui all'articolo 7 della legge regionale 15 maggio
1991, n. 27 e successive modifiche è applicata - per la copertura di posti
delle qualifiche proprie del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali di
cui alla presente legge - esclusivamente al personale che ha prestato effettivo
servizio per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 111 della
legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, così come modificato dall'articolo 13
della legge regionale 29 settembre 1994, n. 34.
2. Il personale risultato
vincitore dei concorsi in forza delle disposizioni di cui al comma 1, svolgerà,
nelle rispettive qualifiche, attività prevalente di catalogazione, in relazione
alle esigenze di cui all'articolo 2.
3. Il servizio prestato per
la realizzazione degli interventi inerenti l'attività di catalogazione del
patrimonio culturale della Regione Siciliana in forza delle leggi 20 maggio
1988, n. 160, 19 aprile 1990 n. 84, 10 febbraio 1992, n. 145 dell'articolo 1,
lettera e), del D.L. 7 settembre 1987, n. 371 convertito con modificazioni in
legge 29 ottobre 1987, n. 449 (Progetto rilevazione per il recupero del barocco
siciliano) e dell'articolo 111 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e
successive modifiche è considerato, per la valutazione dei titoli nei concorsi
pubblici di cui alla presente legge, alla stregua dei servizi prestati presso
pubbliche Amministrazioni.
Art. 7
Modifiche ed abrogazione di
norme
1. E' abrogato l'articolo 17
della legge regionale 6 aprile 1996, n. 19.
2. Ai fini dell'articolo 6
la riserva per il personale interno di cui all'articolo 18 della legge
regionale 29 dicembre 1980, n. 145, è applicata nella misura del 5 per cento.
3. Al comma 1, lettera b),
dell'articolo 111 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 così come
modificato dall'articolo 13 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 34,
sono abrogate le parole "e con l'esercizio di arti e professioni".
4. Al comma 1, lettera a),
dell'articolo 18 della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, sono soppresse
le parole "indirizzo classico".
5. All'articolo 2 della
legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, i punti 1) e 2) sono così sostituiti:
"1) paesistici,
naturali, naturalistici e urbanistici;
"2) architettonici".
Art. 8
Assunzioni di personale fino
al quarto livello
1. Per il periodo di tre
anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, il 50 per cento
delle assunzioni da effettuarsi relativamente a qualifiche o profili
professionali del ruolo del personale dell'Amministrazione dei beni culturali
ed ambientali per i quali è previsto ai fini dell'accesso il possesso di titolo
di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo è riservato al
personale che abbia prestato effettivo servizio in qualifiche corrispondenti o
assimilabili per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 111
della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, così come modificato
dall'articolo 13 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 34, che sia in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e
successive modifiche ed integrazioni.
Art. 9
Attività di catalogazione
nella fase transitoria
(abrogato dall'art. 2 della
L.R. 9/99)
Art. 10
Norma finanziaria
1. All'onere derivante
dall'applicazione dell'articolo 4 della presente legge valutato in lire 500
milioni per l'esercizio finanziario 1997 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del capitolo 38371 del bilancio di previsione
della Regione.
2. -----------------------
(1)
Art. 11
1. La presente legge sarà
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
2. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 27 aprile 1999.
CAPODICASA
Tabella A
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI
ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali
____________________________________________________________________________
Qualifica Unità Variazioni
rispetto
al
precedente
organico
____________________________________________________________________________
Dirigente tecnico
superiore 83 0
Dirigente tecnico 456 + 63
Esperto laureato 11 - 9
Assistente tecnico 864 - 106
Operatore tecnico 648 - 85
Agente tecnico custode 1651 0
Totale 3713
- 137
La dotazione organica
complessiva, in relazione alle precedenti variazioni,
è ripartita nel modo
seguente:
Architetto 117 + 82
Naturalista 15 - 17
Ingegnere 15 + 4
Geologo 17 + 8
Architetto museografo 4 - 5
Storico
dell'architettura 4 - 5
Storico dell'urbanistica 3 - 6
Antropologo 30 + 7
Etnolinguista 2 - 7
Archeologo 82 + 48
Archeologo epigrafista 0 - 11
Archeologo medievalista 2 - 9
Archeologo numismatico 2 - 9
Archeologo preistorico 4 - 9
Archeologo sottomarino 0 - 1
Archeologo storico
antico 0 - 9
Storico dell'arte 46 + 32
Storico dell'arte
moderna 1 - 24
e contemporanea
Storico dell'arte medioevale 1 - 8
Storico moderno 0 - 9
Archivista 25 + 12
Paleografo 3 0
Fisico 2 - 1
Chimico 2 - 1
Biologo 5 0
Biblioteconomo 7 - 14
Bibliotecario 67 + 14
Esperto laureato 8 - 9
Aiutobibliotecario
documentarista 380 0
Assistente tecnico 100 + 100
(Archeologo - Architetto
- Etno naturalista
- Storico dell'arte
- Documentarista)
Addetto laboratorio 84 - 100
(di cui alle tabelle B/1,
B/2, B/3,
B/5, annesse la legge regionale
n. 116/80)
Assistente tecnico
restauratore 100 - 106
Geometra e disegnatore 156 0
Operatore tecnico
distributore 309 33
Operatore tecnico al restauro 164 - 41
Operatore tecnico addetto
laboratorio 175 - 11
(di cui alle tabelle B/1,
B/2, B/3,
B/5, annesse alla legge regionale
n. 116/80)
Visto: CAPODICASA
NOTE:
(1)
Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 9/99.