LEGGE REGIONALE 26 luglio
1982 n 67
G.U.R.S. 31 luglio 1982, n.
33
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA
APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA
Autorizzazione al personale
esecutivo e di custodia dell'Amministrazione regionale dei beni culturali ed
ambientali e della pubblica istruzione ad effettuare lavoro straordinario in
occasione delle manifestazioni antonelliane e modifiche dell'art. 5 della legge
regionale 1 agosto 1977, n. 80, dell'art. 2 della legge regionale 5 marzo 1979,
n. 16 e dell'art. 38 della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116.
la seguente legge:
Art. 1
In relazione alle esigenze
connesse all'effettuazione delle manifestazioni in onore di Antonello da
Messina nelle città di Catania, Palermo e Messina, i limiti retribuibili delle
prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale esecutivo e di
custodia impegnato per le medesime sono elevati, per l'intero periodo di
svolgimento delle manifestazioni ed in relazione al servizio effettivamente
svolto, a quelli fissati dall'ultimo comma dell'art. 24 della legge regionale
29 dicembre 1980, n. 145.
Art. 2
L'elevazione dei predetti
limiti per il personale interessato è disposta con decreto dell'Assessore
regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, su
proposta del direttore regionale dei beni culturali ed ambientali e
dell'educazione permanente.
Art. 3
Il sesto comma dell'art. 5
della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, è sostituito dai seguenti:
“Ai componenti del consiglio
compete, per ogni seduta del consiglio e del gruppo di lavoro, un compenso
fissato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore
regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.
Le spese relative graveranno
sul cap. 37962: "Spese per il funzionamento del consiglio regionale e dei
consigli locali per i beni culturali e ambientali"”.
Art. 4
Il terzo comma dell'art. 2
della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16, è sostituito dai seguenti:
“Ai componenti del comitato
compete, per ogni seduta del comitato e delle sezioni in cui si articola, un
compenso fissato con decreto del Presidente della Regione, su proposta
dell'Assessore regionale per i beni culturali ed anmbientali e per la pubblica
istruzione.
Le spese relative graveranno
sul cap. 36205: "Spese per commissioni, comitati, consigli e collegi.
Gettoni di presenza, spese per missioni e di funzionamento"”.
Art. 5
La decorrenza del 30
dicembre 1981 di cui al primo comma dell'art. 38 della legge regionale 7
novembre 1980, n. 116, è prorogata fino al compimento dei lavori già iniziati,
e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 6
La presente legge sarà
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 26 luglio 1982.
D'ACQUISTO