LEGGE REGIONALE 21 luglio
1980 n 68
G.U.R.S. 26 luglio 1980, n.
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REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA
APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA
Interventi straordinari ed
urgenti per la tutela della pubblica incolumità, la salvaguardia del patrimonio
artistico, monumentale ed ambientale ed il potenziamento delle strutture civili
della città di Cefalù.
la seguente legge:
Art. 1
Al fine di eliminare lo
stato di pericolo che minaccia l'abitato di Cefalù a causa della frana di massi
che si distaccano dalla rupe sovrastante, l'Assessorato regionale dei lavori
pubblici è autorizzato ad erogare a favore del comune di Cefalù la somma di
lire 2.500 milioni, di cui 500 milioni a carico dell'esercizio in corso e 2.000
milioni a carico dell'esercizio 1981, da destinare all'esecuzione di opere di
bonifica e consolidamento delle pareti rocciose ed all'affitto di alloggi per i
nuclei familiari eventualmente soggetti a sgombero temporaneo a causa dei
lavori suddetti.
Il progetto e l'esecuzione
delle opere sono subordinati, oltrecchè all'osservanza delle disposizioni
previste dalla legislazione vigente, al parere della Sovrintendenza ai
monumenti, sotto la cui vigilanza dovranno svolgersi i lavori.
Art. 2
L'Assessorato regionale dei
beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato ad
erogare in favore del comune di Cefalù la somma di lire 500 milioni, di cui 200
milioni a carico dell'esercizio 1980 e 300 milioni a carico dell'esercizio
1981, per l'esecuzione di opere di sistemazione e valorizzazione dei beni
culturali, paesaggistici e monumentali esistenti sulla rocca di Cefalù.
Ai fondi di cui alla
presente legge si applicano le disposizioni previste dagli articoli 35 e 36
della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1.
L'esecuzione delle opere è
subordinata all'osservanza delle norme di cui al secondo comma del precedente
art. 1.
Art. 3
Il Consiglio comunale, entro
sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, delibera il
programma di impiego delle somme assegnate e ne dà comunicazione
all'Assessorato regionale dei lavori pubblici ed all'Assessorato regionale dei
beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, limitatamente al
programma di impiego delle somme di cui al precedente art. 2.
Art. 4
All'onere derivante
dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario
in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60756 del bilancio
della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Gli oneri a carico della
Regione per l'esercizio 1981 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della
Regione per il triennio 1980-82 - somme disponibili - elemento di programma
6.2.2.3. “Fondi speciali per il finanziamento di nuove o maggiori spese” (Fondo
di solidarietà nazionale).
Art. 5
La presente legge sarà
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 21 luglio 1980.
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