LEGGE
REGIONALE 1 agosto 1977 n 80
G.U.R.S. 3 agosto 1977, n. 36
Norme
per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed
ambientali nel territorio della Regione Siciliana.
TESTO
COORDINATO (aggiornato al Decr. Ass. BB.CC. 28 novembre 1999)
(vedi
testo storico)
REGIONE
SICILIANA
L'ASSEMBLEA
REGIONALE HA APPROVATO
IL
PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la
seguente legge:
Art.
1
La
Regione Siciliana, al fine di valorizzare il patrimonio storico-culturale
dell'Isola e di sviluppare la più ampia fruizione dei beni culturali e
ambientali e di ogni altro bene che possa costituire testimonianza di civiltà,
provvede alla loro tutela e promuove le più idonee attività sociali e
culturali.
Nel
rispetto del principio del pluralismo culturale ed assicurando la coincidenza
dell'uso dei beni con la loro fruizione, la Regione Siciliana promuove altresì
lo sviluppo ed il coordinamento delle attività e delle strutture culturali
degli enti locali o di interesse locale.
Art.
2
(modificato
dall'art. 7, comma 5, della L.R. 8/99)
I
beni culturali ed ambientali oggetto della presente legge sono:
1)
paesistici, naturali, naturalistici e urbanistici;
2)
architettonici;
3)
archeologici;
4)
etno-antropologici;
5)
storici, artistici ed iconografici;
6)
bibliografici;
7)
archivistici.
Art.
3
In
attesa della riforma dell'Amministrazione regionale di cui alla legge regionale
29 dicembre 1975, n. 86, tutte le attribuzioni di competenza della Regione
nella materia dei beni culturali ed ambientali sono svolte dall'Assessorato
regionale della pubblica istruzione, che assume la denominazione di Assessorato
regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.
Esso
esercita, oltre alle funzioni previste dalla legge regionale 29 dicembre 1962,
n. 28, le funzioni previste dalla presente legge, nonchè quelle di cui ai
decreti del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, numeri 635 e 637.
Art.
4
(integrato
dall'art. 37 della L.R. 6/80)
E'
istituito il Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali.
Esso
è composto:
a)
dal Presidente della Regione;
b)
dagli Assessori regionali per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica
istruzione, per le finanze, per lo sviluppo economico e per il turismo;
c)
da nove membri eletti dall'Assemblea regionale anche fra i suoi componenti,
scelti fra esperti nelle materie indicate all'art. 2 o fra titolari di cattedre
in scienze umanistiche, con voto limitato a uno;
d)
da sei membri designati dalle associazioni regionali degli enti locali e loro
amministratori, scelti tra i consiglieri comunali e provinciali;
e)
da nove docenti universitari di materie relative ai beni di cui all'art. 2,
scelti dal Presidente della Regione, sentita la Commissione legislativa per i
beni culturali dell'Assemblea regionale;
f)
da tre rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori maggiormente
rappresentative, designati dalle rispettive confederazioni;
g)
da tre rappresentanti eletti dai presidenti dei consigli scolastici
provinciali, fra gli stessi;
h)
da un esperto designato dalla Conferenza episcopale siciliana;
i)
da un rappresentante dell'associazione “Italia nostra”;
l)
da tre rappresentanti delle associazioni ricreative e culturali nazionali dei
lavoratori maggiormente rappresentative;
m)
da cinque rappresentanti del personale scientifico e tecnico delle
Soprintendenze, eletti, uno per ciascuna sezione indicata all'art. 12, dal
personale medesimo;
n)
da un rappresentante della sezione regionale siciliana dell'Associazione
italiana biblioteche;
o)
da due rappresentanti del personale tecnico e scientifico dei centri regionali
rispettivamente del restauro e della catalogazione, eletti dal personale
medesimo;
p)
da quattro rappresentanti degli istituti di alta cultura con sede in Sicilia,
di cui uno dell'Accademia di scienze, lettere ed arti di Palermo;
q)
dal rappresentante della Regione nel Consiglio nazionale dei beni culturali e
ambientali.
Partecipano
ai lavori del consiglio il presidente e due componenti della Commissione
legislativa beni culturali dell'Assemblea regionale siciliana.
Il
Consiglio regionale è presieduto dal Presidente della Regione o da un suo
delegato.
Alle
sedute del Consiglio regionale partecipano con voto consultivo, il direttore
regionale per i beni culturali e ambientali, nonchè i Soprintendenti.
Le
funzioni di segretario sono svolte da un dirigente in servizio presso
l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica
istruzione.
Il
Consiglio regionale è nominato con decreto del Presidente della Regione, dura
in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati. (6)
Art.
5
Il
Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali è convocato dal
presidente almeno una volta ogni trimestre e comunque tutte le volte che il
presidente lo ritenga necessario o gliene sia fatta richiesta da almeno un
terzo dei componenti.
Il
Consiglio adotta le proprie deliberazioni di regola a maggioranza semplice.
Il
Consiglio, per i singoli programmi da esso stabiliti, si articola in gruppi di
lavoro, che possono invitare esperti italiani o stranieri di riconosciuto
valore scientifico nonchè sentire i presidenti dei Consigli locali,
rappresentanti di enti locali e di pubbliche amministrazioni, di associazioni
ed organismi operanti nel settore.
Gli
atti del Consiglio sono ordinariamente pubblici.
Entro
sei mesi dal relativo insediamento, il Consiglio regionale approva il proprio
regolamento interno.
Le
funzioni di componente del Consiglio sono gratuite.
Ai
componenti il Consiglio regionale non residenti a Palermo sono corrisposti il
rimborso delle spese di viaggio ed un'indennità di missione in conformità a
quanto previsto per i dirigenti dell'Amministrazione regionale.
Possono
essere corrisposti agli esperti di cui al terzo comma del presente articolo, in
relazione alla peculiarità degli apporti scientifico-culturali, i compensi
previsti dall'art. 4 della legge regionale 2 marzo 1962, n. 3, determinati con
decreto motivato del Presidente della Regione.
Art.
6
Il
Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali:
-
elabora, anche in concorso con l'Assessorato regionale dei beni culturali e
ambientali e della pubblica istruzione, entro un anno dall'entrata in vigore
della presente legge, lo schema del piano regionale per la tutela, la
valorizzazione dei beni culturali ed ambientali e la loro fruizione sociale;
-
fornisce indicazioni per il censimento, l'inventario, la catalogazione e la
fruizione dei beni culturali ed ambientali, fatte salve le convenzioni
internazionali in materia di catalogazione;
-
fornisce indicazioni sui criteri di assunzione del personale scientifico,
nonchè sulla programmazione dei corsi di formazione, aggiornamento e
specializzazione del personale;
-
fornisce indicazioni per quanto di sua competenza sulla programmazione della
Regione ed esprime pareri circa la relativa attuazione;
-
fornisce indicazioni anche in relazione all'elaborazione di eventuali proposte
legislative concernenti la tutela dei beni culturali, il risanamento e la
destinazione dei centri storici, la difesa e la valorizzazione delle coste,
l'istituzione di parchi naturali ed archeologici, l'organizzazione di musei,
gallerie e biblioteche e su ogni altra materia di competenza;
-
formula proposte sui metodi ed i criteri generali relativi all'ordinamento ed
al funzionamento dei centri regionali di cui all'art. 9, nonchè delle
Soprintendenze;
-
esprime pareri e formula proposte per la ricerca, la tutela e la valorizzazione
dei beni naturali e culturali sottomarini.
Il
Consiglio esprime altresì pareri in materia di:
1)
concessione di scavi ad estranei alle Soprintendenze;
2)
partecipazione a manifestazioni e mostre che comportino trasferimenti di beni
culturali;
3)
riproduzione di cimeli archivistici e bibliografici;
4)
acquisti ed interventi su e per i beni culturali di valore superiore a lire 300
milioni;
5)
concessioni demaniali che abbiano connessione con i beni culturali e ambientali
di cui alla presente legge.
Il
Consiglio regionale svolge altresì ogni altra attività consultiva, di
iniziativa, di studio e di verifica per l'attuazione della presente legge.
Il
Consiglio regionale, nelle materie di competenza della Regione, svolge tutte le
funzioni del Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali.
Art.
7
In
considerazione dell'interesse nazionale connesso alla tutela ed alla
valorizzazione dei beni culturali della Regione, ed al fine di garantire
omogeneità di indirizzi a livello dell'intero territorio nazionale, il
Consiglio regionale chiede pareri al Consiglio nazionale dei beni culturali ed
ambientali in materia di concessione di scavi ad estranei alle Soprintendenze,
nonchè su tutte le questioni per le quali lo ritenga opportuno.
Art.
8
Fino
all'approvazione del piano generale per la programmazione regionale, il piano
regionale per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali è
approvato, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed
ambientali e per la pubblica istruzione, sentita la Commissione legislativa per
i beni culturali dell'Assemblea regionale, con decreto del Presidente della
Regione previa delibera della Giunta regionale.
Art.
9
Sono
istituiti i seguenti Centri regionali:
1)
Centro regionale per la progettazione, il restauro, e per le scienze naturali
ed applicate ai beni culturali;
2)
Centro regionale per l'inventario, la catalogazione e la documentazione
grafica, fotografica, aerofotografica, audiovisiva.
I
Centri regionali sono organismi tecnico-scientifici sotto la vigilanza
dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica
istruzione; svolgono la loro attività nel rispetto degli indirizzi determinati
dal Consiglio regionale e tengono collegamenti funzionali con le Soprintendenze
e con gli Istituti centrali dello Stato che abbiano medesime attribuzioni. (1)
Art.
10
Fermo
restando quanto previsto dal successivo art. 24, la gestione di ciascun Centro
sarà affidata ad un comitato composto:
-
dal direttore;
-
da tre membri eletti dall'Assemblea regionale, scelti fra esperti nelle materie
indicate all'art. 2 o fra titolari di cattedre in scienze umanistiche, con voto
limitato a uno;
-
da tre rappresentanti eletti dal personale del Centro;
-
da due dirigenti rispettivamente in servizio presso l'Assessorato regionale dei
beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione e presso la Ragioneria
generale della Regione.
Il
Comitato elegge nel suo seno il presidente, scelto fra i componenti elettivi o
designati, e dura in carica cinque anni.
Il
direttore del Centro è nominato per pubblico concorso per titoli specifici ed
esami.
Art.
Sono
istituite le Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali nel numero e
nelle sedi di cui alla tabella A allegata alla presente legge.
Le
Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali sono organi periferici
dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica
istruzione. Esse sostituiscono, a tutti gli effetti, le Soprintendenze
trasferite alla Regione ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 30
agosto 1975, numeri 635 e 637. (2)
Art.
12
Ciascuna
Soprintendenza si articola in sezioni tecnico-scientifiche in relazione alle
caratteristiche ed alla natura dei beni di cui al precedente art. 2 alla cui
tutela è preposta, e comunque deve prevedere le seguenti sezioni:
-
archeologica;
-
architettonico-urbanistica;
-
storico-artistica;
-
ambientale;
-
bibliografica. (6)
Art.
13
Le
Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali:
1)
provvedono al censimento, all'inventario, alla catalogazione, alla ricerca
scientifica e al restauro dei beni culturali ed alla formazione delle carte
archeologiche della relativa circoscrizione, sulla base degli indirizzi
espressi dal Consiglio regionale, avvalendosi anche della collaborazione delle
Università e di istituti altamente specializzati, anche esteri;
2)
esercitano la tutela e la vigilanza sui beni culturali ed ambientali nel
territorio di competenza e ne promuovono la ricerca e la valorizzazione;
3)
forniscono indicazioni in ordine alla formazione, alla specializzazione e
all'aggiornamento del personale tecnico, scientifico ed ausiliario sulla base
degli indirizzi espressi dal Consiglio regionale;
4)
rilasciano permessi di esportazione e di importazione dei beni culturali
sentito il parere del Consiglio regionale, salvo quanto previsto dal terzo
comma dell'art. 1 dei decreti del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975,
numeri 635 e 637;
5)
svolgono ogni altra funzione prevista per le Soprintendenze di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e successive modifiche
ed integrazioni, in quanto compatibili con la presente legge.
Art.
14
Il
Soprintendente e i responsabili delle sezioni tecnico-scientifiche
predispongono il programma annuale di attività, e, entro il 31 gennaio di
ciascun anno, la relazione annuale sull'attività svolta nell'anno precedente.
La
relazione annuale è trasmessa all'Assessorato regionale dei beni culturali ed
ambientali e della pubblica istruzione ed al Consiglio locale interessato.
Il
Soprintendente vigila sul regolare funzionamento dei servizi.
Art.
15
(articolo
superato) (7)
Art.
16
Il
Consiglio locale è insediato dall'Assessore regionale per i beni culturali ed
ambientali e per la pubblica istruzione entro trenta giorni dalla data del
decreto di nomina.
Nella
seduta di insediamento il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il
vice presidente.
Il
Consiglio è convocato dal presidente ogni tre mesi ed ogni qualvolta ne sia
fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti.
Le
funzioni di componente del Consiglio sono gratuite.
Ai
componenti è corrisposto, a carico dell'Amministrazione regionale, solo il
rimborso delle spese di viaggio ed una indennità di missione in conformità a
quanto previsto per i dirigenti dell'Amministrazione regionale.
Art.
17
Il
Consiglio locale per i beni culturali ed ambientali:
-
esprime pareri su richiesta del Consiglio regionale e degli enti locali;
-
formula proposte agli organi interessati in ordine alla tutela, valorizzazione
dei beni culturali ed ambientali ed alla loro fruizione sociale;
-
promuove iniziative dirette all'individuazione dei beni culturali ed ambientali
ed al censimento dei beni medesimi;
-
propone programmi, attività ed iniziative agli enti locali, alle istituzioni
scolastiche e culturali, diretti alla più larga conoscenza e fruizione dei beni
culturali ed ambientali.
Il
Consiglio, per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, si avvale delle
relative Soprintendenze.
Art.
18
La
ex Biblioteca nazionale di Palermo, le biblioteche universitarie di Catania e
Messina sono biblioteche regionali.
La
Biblioteca di Palermo assume la denominazione di Biblioteca centrale della
Regione Siciliana.
La
Biblioteca centrale della Regione ha il compito di:
a)
acquisire tutte le pubblicazioni edite in Sicilia;
b)
acquisire tutte le pubblicazioni stampate fuori dal territorio regionale, che
riguardino la Sicilia;
c)
acquisire il materiale bibliografico necessario allo sviluppo della ricerca e
della cultura nel territorio della Regione;
d)
costituire il catalogo regionale secondo le norme statali al riguardo e
mantenere gli scambi di informazione con le biblioteche nazionali centrali e
con l'Istituto centrale del catalogo;
e)
costituire e incrementare una microfilmoteca regionale ed un laboratorio per il
restauro di materiale librario, di codici membranacei e cartacei, di pergamene,
di materiale archivistico sia della Regione sia degli enti pubblici sia dei
privati cui ne sia stato notificato in via amministrativa l'importante
interesse storico.
Le
biblioteche regionali di Catania e Messina conservano le funzioni di
biblioteche universitarie. I loro rapporti con le Università sono regolati da
apposite convenzioni stipulate previo parere del Consiglio regionale.
Alle
biblioteche regionali è assegnata una dotazione finanziaria per l'attuazione
dei compiti alle stesse assegnati e per la loro normale attività funzionale
escluse le spese di competenza del Provveditorato generale della Regione.
Art.
19
I
musei, le gallerie, le pinacoteche delle Soprintendenze trasferite alla Regione
assumono la denominazione rispettivamente di musei, gallerie, pinacoteche
regionali.
Ad
essi è assegnata una dotazione finanziaria per la attuazione dei compiti
istituzionali e la loro normale attività funzionale, escluse le spese di
competenza del Provveditorato generale della Regione.
Art.
20
L'Assessore
regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione,
sentito il Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali, è
autorizzato ad istituire corsi di formazione, qualificazione e specializzazione
per il personale addetto o da utilizzare per i beni culturali, anche mediante
apposite convenzioni con Università degli studi, enti ed istituti pubblici
specializzati.
L'Assessore
regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è
altresì autorizzato, sentito il Consiglio regionale, ad istituire borse di
studio annuali in numero non superiore a 30, da utilizzarsi per motivate
esigenze di alta specializzazione, presso qualificati istituti italiani o
esteri.
L'Assessore
regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è
altresì autorizzato a provvedere, anche mediante convenzioni con istituti di
alta cultura, a pubblicazioni scientifiche e alla divulgazione culturale
dell'attività delle Soprintendenze, dei centri regionali, delle biblioteche
regionali, del Consiglio regionale. (3)
Art.
21
(modificato
ed integrato dagli artt. 1 e 2 della L.R. 40/81
e
dall'art. 4 della L.R. 45/85)
L'Assessorato
regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione può,
anche su richiesta degli enti locali interessati, procedere all'acquisto di
cose mobili e immobili, soggette alle leggi vigenti di tutela, sulla base delle
valutazioni effettuate dal competente ufficio tecnico erariale ed eventualmente
all'esproprio per ragione di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54, 55, 56
e 57 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive aggiunte e modificazioni.
Gli
enti locali nel cui territorio ricade
l'edificio o il bene culturale sono autorizzati, previa deliberazione del consiglio,
adottata con maggioranza assoluta dei consiglieri, a procedere all'acquisto ed
al restauro degli stessi beni sulla base della valutazione del competente
ufficio tecnico erariale.
La
valutazione dell'ufficio tecnico erariale può essere aumentata fino al 30 per
cento in rapporto alla sussistenza di elementi storico-artistici e ambientali
non rientranti fra quelli presi in considerazione, a norma delle vigenti
disposizioni di legge, ai fini della determinazione dell'ammontare. La
maggiorazione è effettuata dalla soprintendenza competente per territorio ed approvata
dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica
istruzione, sentito il competente gruppo di lavoro del Consiglio regionale dei
beni culturali ed ambientali.
Per
le finalità di cui al comma precedente, l'Assessorato regionale dei beni
culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a concedere
contributi pari al 95 per cento della spesa. (4)
Art.
22
Nel
quadro dei programmi regionali previsti dalla legge 1 giugno 1977, n. 285,
concernente provvedimenti per l'occupazione giovanile, sarà dato particolare
rilievo alla utilizzazione dei giovani in compiti di sorveglianza, custodia,
censimento, catalogazione, animazione culturale e in ogni altra attività
connessa all'attuazione della presente legge.
Art.
23
Con
appositi provvedimenti legislativi saranno regolati le competenze, le funzioni
e le attività delle istituzioni teatrali e musicali pubbliche, delle
biblioteche e degli archivi degli enti locali, dei centri regionali di servizio
culturale, l'eventuale scioglimento dell'Ente per i palazzi e le ville di
Sicilia di cui alla legge regionale 20 aprile 1967, n. 49, e del Gabinetto di
restauro di cui alla legge regionale 14 luglio 1952, n. 29, nonchè la
programmazione dei contributi da destinare ad enti ed istituzioni pubbliche o
aperte al pubblico per la finalità della presente legge.
Art.
24
Con
successiva legge, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente, saranno disciplinate la struttura, il funzionamento e l'organico del
personale delle Soprintendenze, delle biblioteche e dei centri. (5)
Art.
25
Fino
all'emanazione della legge di cui al precedente articolo tutte le
Soprintendenze, i musei, le biblioteche e le gallerie esistenti nella Regione
continuano ad assolvere alle funzioni ad essi attribuite dalle vigenti
disposizioni.
Art.
26
Nella
tabella A allegata alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, le espressioni
“Assessorato regionale della pubblica istruzione” e “Direzione regionale della
pubblica istruzione” sono sostituite rispettivamente con: “Assessorato
regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione” e:
“Direzione regionale dei beni culturali ed ambientali e dell'educazione
permanente” - “Direzione regionale della pubblica istruzione”.
Art.
27
Nella
prima applicazione della presente legge le richieste di designazione dei
componenti del Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali e dei
Consigli locali di competenza di enti ed organismi sono effettuate entro venti
giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.
Trascorsi
sessanta giorni dalla scadenza del termine stabilito dal comma precedente,
l'autorità competente emana il provvedimento di costituzione anche in mancanza
delle relative designazioni.
Art.
28
Le
disposizioni regionali in contrasto o comunque incompatibili con la presente
legge sono abrogate.
Art.
29
Per
l'attuazione della presente legge, in aggiunta agli stanziamenti previsti sul
bilancio ordinario, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, la spesa
di lire 2.000 milioni così suddivisa:
a)
per l'art. 13, lire 100 milioni per spese di catalogazione ed inventariazione
dei beni culturali;
b)
per l'art. 13, lire 800 milioni per conservazione e restauro dei beni
monumentali;
c)
per l'art. 13, lire 500 milioni per scavi archeologici ivi comprese le
espropriazioni;
d)
per l'art. 21, lire 500 milioni per contributi ai comuni per l'acquisizione di
edifici di rilevanza storica, artistica e architettonica;
e)
per l'art. 19, lire 50 milioni per musei, pinacoteche e gallerie regionali;
f)
per l'art. 20, lire 50 milioni per l'istituzione di borse di studio.
Art.
30
Per
l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1978 la
somma di lire 10.000 milioni, così suddivisi:
a)
per gli articoli 5, 6 e 15, lire 50 milioni per il funzionamento dei Consigli
regionali e locali;
b)
per l'art. 6, lire 50 milioni per l'elaborazione delle linee del piano
regionale per la tutela, la valorizzazione dei beni culturali e il loro uso
sociale;
c)
per l'art. 9, lire 300 milioni per il finanziamento dei centri regionali del
restauro e della catalogazione;
d)
per l'art. 20, lire 150 milioni per spese relative a corsi di formazione,
qualificazione e specializzazione;
e)
per l'art. 20, lire 100 milioni per l'istituzione di borse di studio;
f)
per l'art. 18, lire 500 milioni per le biblioteche regionali;
g)
per l'art. 19, lire 800 milioni per i musei, le gallerie, le pinacoteche
regionali;
h)
per l'art. 20, lire 50 milioni per le pubblicazioni scientifiche;
i)
per l'art. 21, lire 1.000 milioni per interventi diretti all'acquisizione di
edifici monumentali;
l)
per l'art. 21, lire 2.000 milioni per contributi ai comuni per l'acquisizione
di edifici di rilevanza artistica, storica e architettonica;
m)
per l'art. 13, lire 500 milioni per catalogazione ed inventariazione dei beni
culturali;
n)
per l'art. 13, lire 4.500 milioni per la tutela e la conservazione di beni
monumentali, architettonici e opere d'arte mobili ivi comprese le opere di
sicurezza e le attrezzature antifurto.
Art.
31
All'onere
di lire 2.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e
ricadente nell'esercizio finanziario 1977, si provvede con parte delle
disponibilità del cap. 51603 del bilancio della Regione per l'anno in corso.
All'onere
di lire 10.000 milioni ricadente nell'esercizio 1978, si provvede con parte
delle entrate tributarie della Regione.
Art.
32
La
presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana.
E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione.
Palermo,
1 agosto 1977.
BONFIGLIO
TABELLA
A
SOPRINTENDENZE PER I BENI CULTURALI
ED AMBIENTALI
Sede Circoscrizione
AGRIGENTO
Province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna
CATANIA Provincia di Catania
MESSINA Provincia di Messina
PALERMO Provincia di Palermo
SIRACUSA
Province di Ragusa e Siracusa
TRAPANI Provincia di Trapani
NOTE:
(1)
Vedi Decr. Pres. 14/02/89, n. 6: Regolamento per il funzionamento
amministrativo - contabile e disciplina del servizio di cassa dei centri
regionali istituiti dall'art. 9 della legge regionale 1 agosto 1977, n.
80."
(2)
Si riporta il testo dell'art. 1 della L.R. 26/85:
"ART.
1
A
modifica dell'art. della legge
regionale 1 agosto 1977, n. 80 e della tabella A allegata alla stessa legge, le
soprintendenze per i beni culturali ed ambientali sono istituite in ciascuna
provincia della Sicilia, con sede nel capoluogo delle singole province e con
circoscrizione corrispondente all'ambito provinciale."
(3)
Si riporta il testo dell'art. 64 della L.R. 41/85:
"ART.
64 - Personale ex articolo 20 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80
I
vincitori di borse di studio, istituite ai sensi dell'art. 20 della legge
regionale 1° agosto 1977, n. 80, sono immessi nei ruoli di dirigente tecnico
dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali, al compimento
della borsa di studio, mediante esame colloquio che si svolgerà entro sei mesi
dalla entrata in vigore della presente legge.
L'esame-colloquio
di cui al precedente comma si svolgerà innanzi ad una commissione nominata dal
Presidente della Regione, presieduta da un docente universitario o da un
direttore regionale, e composta da due rappresentanti dell'Amministrazione
regionale con qualifica non inferiore a dirigente od equiparato e da tre
esperti nelle discipline oggetto dell'attività corsuale, scelti tra i docenti
del corso."
(4)
Si riporta il testo dell'art. 20 della L.R. 15/88:
"ART.
20 - Acquisto di edifici monumentali
1.
Possono utilizzare le procedure di cui all'articolo 21 della legge regionale 1°
agosto 1977, n. 80, relativa all'acquisto di edifici monumentali, oltre che gli
enti locali, anche le Università e le Opere universitarie dell'Isola.
2.
Tali edifici dovranno essere destinati rispettivamente: ad attività scolastiche
negli istituti di secondo grado, per gli enti locali; a sede di istituti, per
università; ad attività culturali, per le opere universitarie.
3.
Agli enti di cui sopra possono essere concessi contributi del 95 per cento per
il restauro e per le attrezzature necessarie a rendere funzionali gli edifici
acquisiti."
(5)
In ordine alla struttura, al funzionamento e all'organico del personale
delle soprintendenze, delle biblioteche e dei centri, vedi la L.R. 6/80.
(6)
Vedi Decr. Ass. 01/08/96 BBCC : "Disposizioni relative all'elezione dei
rappresentanti del personale in seno al Consiglio regionale per i beni
culturali e dei Centri regionali per l'inventario, la catalogazione, la
progettazione ed il restauro".
(7)
Articolo superato per effetto del Decr. Ass. BB.CC. 28 novembre 1999:
"Soppressione dei consigli locali per i beni culturali".