LEGGE REGIONALE 19 novembre
1966 n 29
G.U.R.S. 19 novembre 1966, n. 56
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA
APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA
Interventi regionali per
scavi archeologici, conservazione monumenti e restauro opere d'arte mobili.
TESTO COORDINATO (aggiornato
alla legge regionale 6/2001)
(vedi testo storico)
la seguente legge:
Art. 1 (1)
L'Assessore regionale per la
pubblica istruzione è autorizzato, nei limiti dei fondi annualmente fissati in
bilancio, alle spese per scavi archeologici, per conservazione dei monumenti,
per restauri di opere d'arte mobili, nonchè per studi e pubblicazioni relativi
ai lavori sopra indicati. (2)
La spesa per studi e
pubblicazioni non può superare la misura massima di lire 30 milioni. (2)
Al fine di realizzare
un'azione coordinata ed efficace di ricerca e recupero del patrimonio
archeologico subacqueo giacente nel mare prospiciente le coste della Sicilia,
l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica
istruzione può stipulare convenzioni con Carabinieri, Guardia Costiera, Guardia
di Finanza, Marina Militare, Polizia, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale,
nonché con enti e società aventi particolari specializzazioni nel settore della
ricerca e operatività in mare. (3)
Nota
(1) Vedasi al riguardo l'art. 65 della L.R. 6/2001 che
estende agli assessori regionali competenti la facoltà di stipulare convenzioni
con enti e società specializzati nello studio e ricerca scientifica di cui
all'art. 14 della L.R. 10/99.
(2) Comma sostituito dall'art. 8 della L.R. 40/76.
(3) Comma introdotto dall'art. 14 della L.R. 10/99.
Art. 2
Alle finalità indicate al
precedente articolo si provvede per l'anno finanziario in corso con lo
stanziamento fissato al capitolo 451 dello stato di previsione della spesa per
l'anno finanziario medesimo.
Art. 3
Il Presidente della Regione
è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio per l'attuazione della presente legge.
La presente legge sarà
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 19 novembre 1966.
CONIGLIO