LEGGE REGIONALE 17 maggio
1984 n 30
G.U.R.S. 19 maggio 1984, n.
21
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA
APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA
Modifiche ed integrazioni
urgenti della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61.
la seguente legge:
Art. 1
All'art. 4 della legge
regionale 11 aprile 1981, n. 61, sono apportate le seguenti modifiche:
- la lett. a è sostituita
dalla seguente:
“a) dal sindaco di Ragusa o
da un suo delegato, che la presiede”;
- dopo la lett. l sono
aggiunte le seguenti:
“m) da un esperto in
tecnologia dei materiali da costruzione designato dal Rettore dell'Università
di Messina;
n) dall'ingegnere capo del
genio civile o da un tecnico suo delegato”.
Art. 2
I primi tre commi dell'art.
10 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, sono sostituiti dai seguenti:
“Per l'esecuzione da parte
dei privati degli interventi previsti dalla lett. f del precedente art. 7 sono
concessi, dagli istituti e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio,
mutui agevolati assistiti dal contributo della Regione anche in deroga alle
vigenti disposizioni legislative e statutarie, nella misura del cento per cento
della spesa sostenuta con il limite massimo di lire quaranta milioni per ogni
intervento. Tale limite può essere aggiornato annualmente dall'Assessore
regionale per i lavori pubblici.
I contributi sono concessi
dall'Assessore regionale per i lavori pubblici nella misura necessaria per
ridurre il tasso di interesse a carico dei privati singoli al cinque per cento,
a carico del socio della cooperativa a proprietà divisa al quattro per cento, a
carico di cooperative a proprietà indivisa e dell'Istituto autonomo case
popolari al tre per cento.
I contributi di cui sopra
sono destinati altresì alla corresponsione agli istituti di credito mutuanti di
contributi in misura tale che gli interessi di preammortamento sulle erogazioni
effettuate in corso d'opera non gravino sul mutuatario in misura superiore a
quella prevista dal precedente comma per i rispettivi soggetti beneficiari”.
Art. 3
Al fine di contenere l'onere
a carico del mutuatario nella misura indicata nel precedente articolo è
corrisposto agli istituti di credito mutuanti un contributo pari alla
differenza tra il costo del denaro determinato ai sensi del titolo secondo del
decreto legge 6 settembre 1965, n. 1022, così come convertito, con
modificazioni, nella legge 1 novembre 1965, n. 1179 e successive modificazioni
e integrazioni, e l'onere a carico del mutuatario stesso.
Art. 4
I mutui agevolati di cui ai
precedenti articoli sono coperti dalla garanzia sussidiaria della Regione con
le modalità, ove compatibili, di cui all'art. 17 della legge 5 agosto 1978, n.
457.
Art. 5
Le erogazioni dei contributi
regionali saranno effettuate agli istituti di credito fondiario con le modalità
seguite per le operazioni per l'edilizia convenzionata-agevolata previste dalla
legge 5 agosto 1978, n. 457.
Art. 6
Il quinto e il sesto comma
dell'art. 13 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, sono sostituiti dai
seguenti:
“Il gettone di presenza per
i componenti della Commissione di cui alle lettere b, c, d, e, f ed m e per gli
esperti di cui alla lett. g dell'art. 4 non residenti a Ragusa è commisurato al
quintuplo del gettone di presenza dovuto ai consiglieri comunali.
Ai componenti della Commissione
di cui alle lettere b, c, d, e, f ed m ed agli esperti di cui alla lett. g
dell'art. 4 che siano docenti universitari, in relazione alla peculiarità degli
apporti scientifico-culturali, possono essere altresì corrisposti i compensi
previsti dall'art. 4 della legge regionale 2 marzo 1962, n. 3.
Per gli altri componenti
della Commissione il gettone è pari al doppio di quello previsto per i
consiglieri comunali”.
Art. 7
La presente legge sarà
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla oservare come legge della Regione.
Palermo, 17 maggio 1984.
SARDO