LEGGE REGIONALE 17 febbraio
1987 n 4
G.U.R.S. 21 gennaio 1987, n.
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REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA
APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA
Provvedimenti per la
istituzione di un museo regionale di beni naturali e naturalistici nell'isolotto
antistante la spiaggia di Taormina, denominato Isolabella.
la seguente legge:
Art. 1
1. L'Assessore regionale per
i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad
istituire nell'isolotto antistante la spiaggia di Taormina, denominato
Isolabella, un museo regionale per i beni naturali e naturalistici.
2. Per il conseguimento
della finalità di cui al precedente comma il medesimo Assessore è autorizzato
ad acquisire al demanio regionale, anche mediante espropriazione, l'isolotto
predetto.
3. L'organico del museo di
cui alla presente legge è stabilito secondo la tabella B/7 annessa alla legge
regionale 7 novembre 1980, n. 116.
4. I provvedimenti relativi
all'istituzione del museo devono essere sottoposti al parere del Consiglio
regionale per i beni culturali ed ambientali di cui alla legge regionale 1
agosto 1977, n. 80 e del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio
naturale di cui alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98.
Art. 2
1. Per le finalità della
presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1987, la spesa di
lire 3.000 milioni, cui si provvede con parte delle disponibilità del capitolo
60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo, codice
pluriennale 06.00 - progetto strategico “F”: Riassetto territoriale, tutela
dell'ambiente e valorizzazione di beni culturali.
Art. 3
1. La presente legge sarà
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana entrerà in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 17 febbraio 1987.
NICOLOSI
vedi anche:
L
46/95 - Disposizioni personale regionale - Procedure concorsuali e graduatorie