LEGGE
REGIONALE 16 agosto 1975 n 66
G.U.R.S. 20 agosto 1975, n. 36
Provvedimenti
per la promozione culturale e l'educazione permanente.
TESTO
COORDINATO (aggiornato alla legge regionale 32/2000)
(vedi
testo storico)
REGIONE
SICILIANA
L'ASSEMBLEA
REGIONALE HA APPROVATO
IL
PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la
seguente legge:
Art.
1
(modificato
dall'art. 7 della L.R. 16/79)
La
Regione, nell'intento di favorire lo sviluppo sociale e culturale dei
cittadini, adotta iniziative e concede contributi per:
a)
l'ampliamento, il completamento, il riattamento, le attrezzature di locali
adibiti o da adibirsi a biblioteche, musei, gallerie d'arte e centri di
servizio culturale, teatri e auditori di proprietà dei comuni con
popolazione non superiore ai 50 mila abitanti, nonchè per l'acquisto di
attrezzature;
b)
la conservazione dei beni e l'acquisto di pubblicazioni da assegnare alle
biblioteche aperte al pubblico;
c)
le attività di carattere culturale, artistico e scientifico di particolare
rilevanza da parte dei comuni, accademie, enti, istituzioni ed associazioni
culturali, scientifiche e musicali, aventi sede in Sicilia; (1)
d)
le attività per l'educazione permanente, per l'istruzione ricorrente e per le
attività di sperimentazione nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado; (2)
e)
l'organizzazione e la gestione di parchi-gioco Robinson;
f)
---------------- (3)
g)
l'organizzazione e le attrezzature degli archivi storici comunali.
L'Assessore
regionale per la pubblica istruzione è autorizzato, altresì, a concedere, per
il conseguimento delle rispettive finalità istituzionali:
-
un contributo annuo di lire 20 milioni all'Istituto siciliano di studi
bizantini e neoellenici, con sede in Palermo;
-
un contributo annuo di lire 20 milioni all'Istituto siciliano di storia antica,
con sede in Palermo;
-
un contributo annuo di lire 15 milioni al Centro siciliano di studi filosofici
Vito Fazio Allmayer, con sede in Palermo.
Art.
2
Per
le finalità di cui alla lett. a dell'art. 1 la Regione interviene con
contributi fino ad un massimo del 95 per cento della spesa autorizzata sulla
base del preventivo presentato.
Art.
3
(sostituito
dall'art. 7 della L.R. 40/76)
-------------------- (comma soppresso) (5)
La
Commissione è nominata con decreto dell'Assessore regionale per la pubblica
istruzione. (4)
Le
disposizioni previste dal n. 4 dell'art. 4 della legge regionale 29 dicembre
1962, n. 28, non si applicano alle spese di cui alla lett. a del precedente
art. 1.
Art.
4
Il
contributo per l'organizzazione e la gestione di parchi-gioco Robinson è
concesso entro il limite massimo di lire 10 milioni ai comuni sedi di
parchi-gioco, previa deliberazione da parte degli stessi di un regolamento di
gestione adottato sulla base di uno schema formulato da una commissione
presieduta dall'Assessore regionale per la pubblica istruzione o da un suo
delegato e composta da un rappresentante dell'Amministrazione per le attività
assistenziali italiane e internazionali, da un rappresentante del Comitato
italiano giochi infantili, da tre rappresentanti designati dalle maggiori
organizzazioni sindacali dei lavoratori, da un docente universitario di
psicologia dell'età evolutiva, da tre esperti in pedagogia e sociologia e da un
dirigente dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione.
Le
funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dirigente o da un
assistente dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione.
La
commissione è nominata con decreto dell'Assessore regionale per la pubblica
istruzione.
Art.
5
Per
le finalità di cui alle lett. a, b, c, d, e, f e g dell'art. 1 della presente
legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la spesa a fianco di ciascuna
lettera indicata:
- lett.
a), lire 350 milioni;
- lett.
b), lire 200 milioni;
- lett.
c), lire 250 milioni;
- lett.
d), lire 70 milioni;
- lett.
e), lire 250 milioni;
- lett.
f), lire 60 milioni;
- lett.
g), lire 20 milioni.
Per
le finalità dell'ultimo comma dell'art. 1 è autorizzata, per l'anno finanziario
1975, la spesa di lire 55 milioni.
Art.
6
(abrogato
dall'art. 6, u.c. della L.R. 16/79)
Art.
7
(abrogato
dall'art. 14, comma 1, della L.R. 16/79)
Art.
8
All'onere
derivante dall'applicazione della presente legge previsto in lire 1.255 milioni
si fa fronte, per l'anno 1975, quanto a lire 335 milioni con gli stanziamenti
iscritti ai capitoli 17374, 17652, 17653, quanto a lire 865 milioni con parte
delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno
finanziario medesimo e quanto a lire 55 milioni con la riduzione di pari
importo dello stanziamento del capitolo 10481 del bilancio della Regione per
l'anno finanziario 1975.
Art.
9
La
presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana.
E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione.
Palermo,
16 agosto 1975.
BONFIGLIO
NOTE:
(1)
Si riporta il testo dell'art. 9 della L.R. 16/79:
"ART.
9
L'Assessorato
regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è
autorizzato a concedere, all'atto dell'assegnazione dei contributi per le
attività di cui alla lett. c dell'art. 1 della legge regionale 16 agosto 1975,
n. 66, per gli interventi previsti dalla legge regionale 12 maggio 1975, n. 23,
e per quelli di cui alla legge regionale 7 maggio 1977, n. 33, anticipazioni
nella misura dell'80 per cento del contributo assegnato.
L'erogazione
del saldo del contributo è effettuata a conclusione dell'iniziativa, previa
presentazione della documentazione giustificativa della spesa.
I
beneficiari dei contributi assumono la diretta responsabilità della gestione
delle iniziative culturali.
L'assolvimento
degli obblighi di legge in materia fiscale, assistenziale e di collocamento, è
comprovata mediante dichiarazione del legale rappresentante dell'organismo
beneficiario debitamente autenticata.
Detta
dichiarazione ha valore certificatorio e liberatorio per la liquidazione dei
finanziamenti concessi ai sensi delle leggi sopracitate."
Si
riporta il testo dell'art. 15 della L.R. 16/79:
"ART.
15
I
programmi degli interventi previsti dalla lett. c dell'art. 1 della legge
regionale 16 agosto 1975, n. 66, e dagli articoli 4, 5, 6 e 10 della presente
legge, che dovranno essere predisposti dall'Assessore regionale per i beni
culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione entro il mese di marzo di
ogni anno, sono sottoposti al preventivo parere della competente Commissione
legislativa dell'Assemblea regionale siciliana."
(2)
Si riporta il testo dell'art. 8 della L.R. 16/79:
"ART.
8
Gli
interventi di cui alla lettera d dell'art. 1 della legge regionale 16 agosto
1975, n. 66, sono disposti per un ammontare pari al 50 per cento dello
stanziamento annuo in favore dei distretti scolastici sulla base dei programmi
e delle proposte formulate dagli stessi sentito il parere dell'Istituto
regionale di ricerca e sperimentazione."
(3)
Lettera abrogata dall'art. 6, u.c. della L.R. 16/79.
(4)
Si riporta il testo dell'art. 14, comma 2, della L.R. 16/79:
"ART.
14
2.
La Commissione di cui all'art. 7 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 40, è
presieduta dal Direttore regionale dei beni culturali ed ambientali e
dell'educazione permanente."
Vedi
Decr. Pres. 03/05/95, n. 75: "Regolamento per l'esecuzione dell'art. 3
della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66, sostituito con l'art. 7 della
legge regionale 20 aprile 1976, n. 40 relativo all'acquisto di pubblicazioni da
assegnare alle biblioteche aperte al pubblico ivi comprese quelle scolastiche e
di quartiere."
(5)
Comma soppresso dall'art. 47, comma 4, della L.R. 32/2000.