LEGGE REGIONALE 15 maggio
1991 n 18
G.U.R.S. 18 maggio 1991, n.
25
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA
APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA
Nuove norme in materia di
personale dei beni culturali ed ambientali.
TESTO COORDINATO (aggiornato
alla legge regionale 8/99)
(vedi testo storico)
la seguente legge:
Art. 1
Ruolo tecnico dei beni
culturali ed ambientali
1. La tabella I allegata
alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, riguardante il ruolo tecnico dei
beni culturali ed ambientali è sostituita dalla seguente:
Tabella I
(sostituita dall'art. 1,
comma 1, della L.R. 8/99)
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI
ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali
Qualifica
Unità
Variazioni
rispetto
al
precedente
organico
____________________________________________________________________________
Dirigente tecnico
superiore 83 0
Dirigente tecnico 456 + 63
Esperto laureato 11 - 9
Assistente tecnico 864 - 106
Operatore tecnico 648 - 85
Agente tecnico custode 1651 0
Totale
3713
- 137
La dotazione organica
complessiva, in relazione alle precedenti variazioni,
è ripartita nel modo
seguente:
Architetto 117 +
82
Naturalista 15 - 17
Ingegnere 15 + 4
Geologo 17 + 8
Architetto museografo 4 -
5
Storico
dell'architettura 4 - 5
Storico dell'urbanistica 3 -
6
Antropologo 30 + 7
Etnolinguista 2 - 7
Archeologo 82 + 48
Archeologo epigrafista 0 -
11
Archeologo medievalista 2 -
9
Archeologo numismatico 2 -
9
Archeologo preistorico 4 -
9
Archeologo sottomarino 0 -
1
Archeologo storico
antico 0 - 9
Storico dell'arte 46 + 32
Storico dell'arte
moderna 1 - 24
e contemporanea
Storico dell'arte medioevale 1 -
8
Storico moderno 0 - 9
Archivista 25 + 12
Paleografo 3 0
Fisico 2 - 1
Chimico 2 - 1
Biologo 5 0
Biblioteconomo 7 - 14
Bibliotecario 67 + 14
Esperto laureato 8 - 9
Aiutobibliotecario
documentarista 380 0
Assistente tecnico 100 +
100
(Archeologo - Architetto
- Etno naturalista
- Storico dell'arte
- Documentarista)
Addetto laboratorio 84 - 100
(di cui alle tabelle B/1,
B/2, B/3,
B/5, annesse la legge regionale
n. 116/80)
Assistente tecnico
restauratore 100 - 106
Geometra e disegnatore 156 0
Operatore tecnico
distributore 309 33
Operatore tecnico al restauro 164 - 41
Operatore tecnico addetto
laboratorio 175 - 11
(di cui alle tabelle B/1,
B/2, B/3,
B/5, annesse alla legge regionale
n. 116/80)
Art. 2
Utilizzazione delle
graduatorie di concorsi espletati
1. Sino alla concorrenza del
contingente dei posti derivante dall'ampliamento del ruolo tecnico dei beni
culturali ed ambientali, così come determinato dall'articolo 1, saranno
utilizzate sino a loro esaurimento le graduatorie dei concorsi già espletati
dall'Amministrazione regionale dei beni culturali ed ambientali, purchè
pubblicate da non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
Adeguamento tabelle
organiche - Destinazione personale
1. Per effetto
dell'incremento della dotazione organica delle qualifiche di cui al comma 2
dell'articolo 1, limitatamente alle qualifiche medesime, vengono adeguate le
tabelle B, B/1, B/2, B/3, B/4, B/5, B/6, B/7, allegate alla legge regionale 7
novembre 1980, n. 116, come integrata dalla legge regionale 26 luglio 1985, n.
26, nonché le tabelle relative alla biblioteca-museo “Pirandello” di Agrigento
ed al museo “Isolabella” di Taormina.
2. ---------------- (1)
Art. 4
Agenti tecnici
1. La tabella A allegata
alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, è modificata nel modo seguente:
Tabella A
RUOLO AMMINISTRATIVO
REGIONALE
Agente tecnico
............................................
700 unità
2. L'incremento organico
determinato ai sensi del comma 1 viene interamente ricoperto con l'assunzione
di agenti tecnici centralinisti ed autisti da destinare permanentemente alle
esigenze dell'Amministrazione regionale dei beni culturali ed ambientali.
Art. 5
Personale di custodia
1. ----------------- (2)
2. L'Assessore regionale per
i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione determina, con
proprio decreto, caratteristiche e fabbisogni delle divise impiegate dagli
agenti tecnici custodi e guardie notturne in servizio presso l'Amministrazione
dei beni culturali ed ambientali.
3. Per le finalità del comma
2 è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di lire 1.000 milioni. Per gli anni
successivi si provvederà ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge
regionale 8 luglio 1977, n. 47.
Art. 6
Personale addetto alla catalogazione
1. Trovano applicazione le
disposizioni del terzo comma dell'articolo 27 della legge regionale 7 novembre
1980, n. 116, nei confronti del personale che, alla entrata in vigore della
presente legge:
a) abbia svolto e completato
attività di catalogazione e valorizzazione dei beni culturali nel territorio
della Regione Siciliana in attuazione dei progetti previsti dall'articolo 15
della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
b) abbia svolto in qualità
di collaboratore tecnico esterno per un periodo anche non continuativo non
inferiore a sei mesi attività di catalogazione dei beni culturali nel
territorio della Regione Siciliana ed il cui rapporto sia stato regolato da
convenzione o contratto stipulato con le soprintendenze ai beni culturali ed
ambientali, i musei regionali, le biblioteche regionali, ed i centri regionali
di cui, rispettivamente, ai numeri 1 e 2 del primo comma dell'articolo 9 della
legge regionale 1° agosto 1977, n. 80.
Art. 7
Titoli di studio
1. La lettera e) del terzo
comma dell'articolo 18 della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, è
sostituita dalla seguente:
“e) per gli assistenti di
laboratorio di informatica, cartografia, fotointerpretazione,
aerofotogrammetria e tecnica audiovisiva, del diploma di scuola media di
secondo grado.
Art. 8
Norma finanziaria
1. Per le finalità della
presente legge è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per l'esercizio
finanziario 1991, e di lire 40.000 milioni per ciascuno degli esercizi
finanziari 1992 e 1993.
2. L'onere complessivo di
lire 100.000 milioni per il triennio 1991 - 1993 trova riscontro nel bilancio
pluriennale della Regione, quanto a lire 80.000 milioni, nel progetto
strategico C - Consolidamento ed ampliamento della base produttiva - Codice
31.11 “Fondo per l'occupazione” e, quanto a lire 20.000 milioni, nel progetto
07.09 - Attività ed interventi non inseriti nei progetti strategici.
3. All'onere ricadente
nell'esercizio finanziario 1991, pari a lire 20.000 milioni, si fa fronte con
parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per
l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 9
1. La presente legge sarà
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
2. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 15 maggio 1991.
NICOLOSI
NOTE:
(1) Comma abrogato
dall'art. 72, comma 4 della L.R. 25/93.
(2)
Comma abrogato dall'art. 72, comma 5, della L.R. 25/93, nel testo introdotto
dall'art. 55 della L.R. 6/97.