LEGGE REGIONALE 15 maggio
1991 n 17
G.U.R.S. 18 maggio 1991, n.
25
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA
APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA
Istituzione ed ordinamento
di musei regionali e interventi nei settori del teatro e dei beni culturali.
TESTO COORDINATO (aggiornato
alla legge regionale 16/96)
(vedi testo storico)
la seguente legge:
Capo I
ISTITUZIONE ED ORDINAMENTO
DI MUSEI REGIONALI
Art. 1
1. A modifica ed
integrazione della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, sono trasformati in
musei interdisciplinari i seguenti musei:
a) Museo regionale di
Messina;
b) Galleria di Palazzo
Bellomo di Siracusa;
c) Galleria di Palazzo
Abatellis di Palermo;
d) Museo regionale di
Trapani.
Art. 2
(integrato dall'art. 31,
comma 8, della L.R. 16/96)
1. Sono istituiti musei
regionali interdisciplinari nelle città di Caltanissetta, Enna, Catania e
Ragusa.
2. Assumono carattere di
museo regionale le seguenti istituzioni:
a) Antiquarium di Aidone;
b) Antiquarium di Gela;
c) Antiquarium di Tindari -
Patti;
d) Antiquarium di Tusa;
e) Antiquarium di Giardini
Naxos;
f) Antiquarium di Himera;
g) Antiquarium di
Marianopoli;
h) Antiquarium di Favignana;
i) Antiquarium di Lampedusa;
l) Museo del carretto e
naturalistico di Terrasini;
m) Museo di Sciacca;
n) Museo naturalistico “Cave
di Cusa”;
o) Museo archeologico -
Lilibeo Marsala;
p) Casa-Museo Verga di
Catania;
q) Casa-Museo di Palazzolo
Acreide;
r) Museo di Adrano;
s) Museo Palazzo Mirto di
Palermo;
t) Museo Osservatorio
Paleontologico di Palermo;
u) Museo della Pomice di
Lipari;
v) Villa imperiale di Piazza
Armerina;
z) Museo del sale di
Trapani.
3. Sono, altresì, istituiti
il museo regionale delle miniere in Caltanissetta, con sede nelle miniere
Gessolungo, La Grasta e Trabia-Tallarita di Riesi, il museo regionale delle
miniere di Agrigento con sede in Ciavolotta, la miniera-museo di Cozzo Disi, il
museo regionale naturale di Pantalica, il museo regionale del territorio di
Messina, il museo regionale del Barocco in Noto e il museo delle tradizioni silvo-pastorali
in Mistretta, nonchè il museo regionale naturale e delle miniere di asfalto di
Castelluccio e della Tabuna, in provincia di Ragusa e il museo del carrubo,
delle arti e degli strumenti del lavoro rurale di Vittoria. (1)
4. Nelle more del verificarsi
delle condizioni per la gestione da parte della Regione dei sopradetti musei,
la gestione degli stessi può essere affidata ai comuni interessati e
l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica
istruzione, è autorizzato ad erogare ai comuni medesimi i contributi di cui
all'articolo 11. (1)
5. L'Assessore regionale per
i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, per la
celebrazione di Salvatore Quasimodo nella ricorrenza del novantesimo
anniversario della nascita del poeta, è autorizzato a istituire a Modica anche
attraverso l'acquisizione della casa natale del poeta una biblioteca-museo
regionale.
6. La gestione dei complessi
boscati di pertinenza dei musei regionali di cui al comma 3, dell'articolo 2
della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17 è affidata all'AFDRS.
Art. 3
1. I musei interdisciplinari
di cui all'articolo 1 hanno la dotazione organica di personale indicata nella
tabella B/6 allegata alla legge regionale 7 novembre 1980, n. 116. I musei
regionali hanno la dotazione organica indicata nella tabella B/7 allegata alla
medesima legge.
2. Ai musei
interdisciplinari e regionali si applicano le norme della legge regionale 7
novembre 1980, n. 116, in quanto compatibili.
Art. 4
1. Al fine di assicurare la
tutela, la salvaguardia, l'agibilità, la migliore conservazione e fruizione del
patrimonio archeologico gelese e delle isole dello Stagnone presso Marsala
l'Assessore regionale per i beni culturali e ambientali e per la pubblica
istruzione è autorizzato, per l'anno 1991, ad effettuare una spesa
straordinaria di lire 6.500 milioni così suddivisa:
a) per esplorazione e scavi
archeologici nelle aree più direttamente interessate da antiche testimonianze,
lire 1.000 milioni, di cui 500 milioni per la zona archeologica gelese e 500
milioni per le isole dello Stagnone;
b) per la ricerca ed il
recupero di reperti nello specchio d'acqua antistante il porto di Gela e le
isole dello Stagnone presso Marsala, dove recentemente sono state individuate o
ritrovate navi di origine greca e punica, lire 500 milioni, di cui lire 250
milioni per la nave di origine greca e lire 250 milioni per la nave di origine
punica;
c) per la costituzione di
due parchi archeologici e ambientali, uno presso Gela e l'altro presso le isole
dello Stagnone, anche a mezzo di espropri, ove poter ubicare altresì, ai fini
della fruizione, i reperti di provenienza subacquea già recuperati e da
recuperare, lire 4.000 milioni, di cui lire 2.000 milioni per l'allestimento
espositivo della nave greca e del suo corredo e lire 2.000 milioni per
l'allestimento della nave punica e del suo corredo;
d) per il potenziamento del
Museo di Gela e del Museo di Mozia, con funzione divulgativa e didattica, lire
1.000 milioni, di cui lire 500 milioni per il Museo di Gela e lire 500 milioni
per il Museo di Mozia.
Art. 5
1. Per il conseguimento
delle finalità di cui alla lettera d) dell'articolo 4, il Museo di Gela e il
Museo dell'isola di Mozia si aggiungono ai musei regionali elencati
all'articolo 6 della legge regionale del 7 novembre 1980, n. 116.
2. Ai musei di cui al comma
1 è attribuita la dotazione organica di personale secondo la ripartizione
numerica indicata nella tabella B/6 annessa alla predetta legge regionale 7
novembre 1980, n. 116.
Art. 6
1. Per la tutela e la
conservazione dell'area Floristella-Grottacalda e per l'acquisizione e il
recupero del palazzo Pennisi sito nella predetta area compresa nei territori di
Enna, Aidone, Piazza Armerina e Valguarnera è istituito l'ente parco minerario
Floristella-Grottacalda.
2. L'ente parco, cui l'Ente
minerario siciliano (E.M.S.) conferirà la relativa area in proprietà, provvede
alla protezione e conservazione del complesso minerario Floristella, alla
difesa e protezione del paesaggio e dell'ambiente naturale dell'area mineraria
e della circostante area forestata, alla riqualificazione dei valori
etno-antropologici e naturali del parco e al corretto uso del relativo
territorio.
3. Apposito statuto,
approvato con decreto del Presidente della Regione, provvede a regolare le
attività e le finalità dell'ente, nonché la composizione degli organi di
amministrazione nei quali sono rappresentati la Regione, la provincia regionale
di Enna ed i comuni di cui al comma 1.
4. Il presidente dell'ente è
nominato con decreto del Presidente della Regione.
5. Ogni intervento nell'area
del parco è sottoposto al preventivo parere dell'ente che ne valuta la
compatibilità con le vocazioni dell'area stessa.
6. Gli interventi deliberati
dall'ente sono sottoposti a parere preventivo dei consigli degli enti locali
interessati.
7. Per le finalità del
presente articolo è autorizzata, per l'esercizio 1991, la spesa di lire 300
milioni. Per gli esercizi successivi la predetta spesa sarà determinata a norma
dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
Art. 7
1. L'Assessore regionale per
i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad
erogare un contributo annuo di lire 50 milioni, a decorrere dal 1991, a favore
del Museo S. Nicolò e SS. Salvatore, in Militello in Val di Catania.
Capo II
INTERVENTI NEI SETTORI DEL
TEATRO E DEI BENI CULTURALI
Art. 8
1. Per favorire l'avvio
delle attività e della programmazione delle attività teatrali, liriche,
musicali, concertistiche e di balletto del teatro Vittorio Emanuele di Messina,
l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica
istruzione è autorizzato a concedere i seguenti ulteriori contributi a favore
dell'associazione “Ente teatro di Messina”: nell'esercizio finanziario 1991,
lire 2.900 milioni; nell'esercizio finanziario 1992, lire 5.000 milioni; a
decorrere dall'esercizio finanziario 1993, un contributo complessivo annuo di
lire 13.000 milioni.
2. I contributi di cui al
comma 1 sono finalizzati alla programmazione ed allo svolgimento della stagione
teatrale, musicale, lirica, concertistica e di balletto, nonché alla gestione
della struttura teatrale.
Art. 9
1. L'Assessore regionale per
i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere
al comune di Trapani un contributo di lire 2.000 milioni per ciascuno degli
anni 1991 e 1992, quale concorso alla ricostruzione del teatro Garibaldi.
Art. 10
1. E' istituito presso
ciascuna delle sezioni per i beni bibliografici delle Soprintendenze dei beni
culturali ed ambientali dell'Isola un gruppo di lavoro adeguato alle esigenze
di costituzione e di aggiornamento del catalogo regionale di cui all'articolo
18, lettera d), della legge regionale 1° agosto 1977, n. 80.
2. Il gruppo di lavoro provvede,
anche con il concorso della provincia regionale competente, a costituire ed
aggiornare presso la biblioteca comunale del capoluogo di provincia la banca
comune dei dati bibliografici anche automatizzata delle biblioteche del
territorio provinciale, utile all'incremento del catalogo regionale.
3. Per le finalità del
presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di
lire 400 milioni.
Art. 11
1. Per le finalità degli
articoli 1 e 2 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1991, la spesa di
lire 18.000 milioni così ripartita: (1)
a) lire 9.000 milioni per
l'acquisto, il riattamento e la riparazione degli immobili;
b) lire 9.000 milioni per il
loro arredamento, per le attrezzature specialistiche e per quanto altro occorre
per il funzionamento dei musei.
2. Per gli anni successivi
le predette spese saranno determinate a norma dell'articolo 4, secondo comma,
della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
Art. 12
1. All'onere di lire 30.150
milioni, derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente
nell'esercizio finanziario in corso, si fa fronte, quanto a lire 14.850
milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 21257 e, quanto a lire
15.300 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della
Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
2. Il predetto onere e
quello ricadente negli esercizi finanziari 1992 e 1993, valutati in lire 22.450
milioni per l'anno 1992 e in lire 21.450 milioni per l'anno 1993, trovano
riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - progetto 05.02 - Attivazione
e qualificazione dell'intervento sociale.
Art. 13
1. La presente legge sarà
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
2. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 15 giugno 1991.
NICOLOSI
NOTE:
(1) Si riporta il testo
dell'art. 58 della L.R. 15/93:
"ART. 58 - Istituzione
del Museo e del Parco archeologico-industriale della zolfara di Lercara Friddi
1. Ad integrazione del comma
3 dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17 è istituito il
Museo ed il Parco archeologico-industriale della zolfara di Lercara Friddi, la
cui gestione è affidata al comune di Lercara Friddi.
2. L'Assessore regionale per
i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad
erogare i contributi previsti dal combinato disposto del comma 4 dell'articolo
2 e dell'articolo 11 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17.
3. Per l'esercizio
finanziario 1993 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni."