LEGGE REGIONALE 15 luglio
1950 n 60
G.U.R.S. 17 luglio 1950, n.
26
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA
APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA
Concorsi a premi per
monografie sull'arte popolare e sull'artigianato siciliano.
Art. 1
L'Assessore per l'industria
ed il commercio, sentito l'Assessore per la pubblica istruzione, è autorizzato
a bandire concorsi a premi per la compilazione di monografie sull'arte popolare
siciliana, con particolare riferimento ai prodotti dell'artigianato siciliano,
a pubblicare le monografie premiate e a curarne la diffusione.
Art. 2
Le norme per l'espletamento
dei singoli concorsi e l'ammontare dei premi saranno stabiliti con decreto
dell'Assessore per l'industria ed il commercio, sentiti l'Assessore per la pubblica
istruzione ed il Comitato consultivo per l'artigianato.
Per i relativi pagamenti
l'Assessore per l'industria ed il commercio, può valersi delle disposizioni di
cui all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità
generale dello Stato.
Art. 3
Per i fini previsti dalla
presente legge, è autorizzata, per gli esercizi finanziari 1950-51 e 1951-52 la
spesa annua di un milione di lire.
L'Assessore per le finanze è
autorizzato ad apportare, nel bilancio della Regione, per gli esercizi
finanziari 1950-51 e 1951-52 le conseguenti variazioni, utilizzando gli
stanziamenti della parte straordinaria del bilancio relativo alla rubrica
dell'Assessorato dell'industria e del commercio.
Art. 4
La presente legge sarà
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 15 luglio 1950.
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