LEGGE
REGIONALE 14 luglio 1952 n 29
G.U.R.S.
16 luglio 1952, n. 40
Istituzione
di un Gabinetto del restauro in Palermo.
N.d.R.
La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 8 della L.R. 116/80.
REGIONE
SICILIANA
L'ASSEMBLEA
REGIONALE HA APPROVATO
IL
PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
Art.
1
E'
istituito in Palermo, presso la Sopraintendenza alle gallerie ed opere d'arte
della Sicilia, un Gabinetto di restauro.
Art.
2
Il
Gabinetto provvede al restauro del patrimonio artistico mobile della Regione
Siciliana, sotto la direzione e la responsabilità del Soprintendente alle
gallerie di Palermo.
Art.
3
Per
gli scopi di cui all'articolo precedente il Gabinetto dispone di un laboratorio
del restauro scientificamente attrezzato per l'esame dell'oggetto d'arte per i
necessari interventi e di un laboratorio ed archivio fotografico.
Art.
4
Per
l'istituzione suddetta è stanziata la somma di lire 5.000.000.
Per
la spesa occorrente al mantenimento e gestione del Gabinetto sarà provveduto
con le somme stanziate in bilancio.
Art.
5
Possono
avvalersi dell'opera del Gabinetto anche i privati dietro rimborso delle spese
e compenso per il restauro.
Art.
6
L'Assessore
per le finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti
variazioni di bilancio utilizzando i fondi comunque iscritti nella parte
straordinaria della spesa del bilancio della Regione relativi alla rubrica
“Assessorato della pubblica istruzione” per l'anno finanziario 1951-52.
Art.
7
La
presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana.
E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione.
RESTIVO
vedi
anche:
L
80/77 - Norme per tutela, valorizzazione e uso sociale dei beni culturali ed
ambientali nel territorio della Regione Siciliana
L 116/80 - Abrogazione della
presente